Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Asparago Verde di Altedo"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta "Asparago Verde di Altedo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore "La sagra dell'Asparago Verde di Altedo" - Altedo (Bologna), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA "ASPARAGO VERDE DI ALTEDO".
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta "Asparago Verde di Altedo" e' riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le cultivar idonee alla produzione dell'"Asparago verde di Altedo" sono:
Precoce d'Argenteuil;
Eros;
Marte;
Ringo.
Possono essere presenti negli impianti, altre cultivar fino a un massimo del 20%.
Art. 3.
Delimitazione della zona geografica di produzione
L'"Asparago Verde di Altedo" deve essere prodotto esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:
provincia di Bologna: per intero i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro terme, Castenaso, Castelguelfo, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;
provincia di Ferrara: per intero i comuni di Argelato, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Poggio-Renatico, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Art. 4.
Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali
4.1. Condizioni pedoclimatiche.
Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonee alla coltivazione dell'"Asparago Verde di Altedo" i terreni, aventi seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi, franco sabbiosi argillosi.
Il clima e' quello tipico della bassa padana.
4.2. Tecniche colturali.
Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di "Asparago Verde di Altedo" su quei terreni che da almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e, che comunque nell'anno precedente l'inizio della coltivazione, non abbiano ospitato produzioni di: erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.
Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono presentarsi ben drenati per evitare ristagni d'acqua.
Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.
Distanze e profondita' d'impianto: la distanza minima fra le file deve essere di 1 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,33 m. La profondita' dei solchi deve essere da un minimo di 0,25 m ad un massimo di 0,35 m.
Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o con piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di gr 70 ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilita' di un impianto irriguo di soccorso.
Fertilizzazione: e' obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell'"Asparago Verde di Altedo" effettuare un'analisi completa del terreno ove tale coltura e' destinata. Tale analisi ha validita' quinquennale. Il terreno andra' annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione dell'"Asparago Verde di Altedo". Sono basilari i valori medi di asportazione, di seguito riportati:
N = 25 kg per 1 t di prodotto;
P2O5 = 7 kg per 1 t di prodotto;
K2O = 22,5 kg per 1 t di prodotto; ed i valori risultanti dalle analisi del terreno. Durante tutte le fasi di impianto allevamento e produzione e' obbligatorio integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia, ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.
Le cure colturali:
al primo anno:
sarchiatura dell'impianto;
difesa dell'apparato aereo dalle avversita';
irrigazione in caso di carenza idrica;
taglio autunnale della vegetazione dopo il completo disseccamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;
al secondo anno:
concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l'interramento;
difesa dell'asparago aereo dalle avversita';
taglio autunnale della vegetazione;
concimazione autunnale e lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;
al terzo anno:
concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per l'interramento del concime;
eventuale diserbo chimico;
concimazione di fine raccolta;
difesa dell'apparato aereo dalle avversita';
taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento e sua bruciatura al di fuori dell'appezzamento;
concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e livellamento dei solchi al piano di campagna;
dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme.
Irrigazione: l'irrigazione e' fondamentale nei momenti di carenza idrica.
4.3. Raccolta.
La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno, e per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualita' dei turioni e la produzione, deve essere tassativamente rispettata la seguente tabella:
secondo anno: da 15 a 20 giorni raccolta;
terzo anno da 30 a 40 giorni di raccolta;
quarto anno e successivi 60-65 giorno di raccolta.
La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena produzione e' di 10 t/ha.
La data di raccolta non si protrae oltre il 20 giugno.
I turioni di "Asparago Verde di Altedo" vanno raccolti possibilmente nelle ore piu' fresche della giornata.
Art. 5.
Struttura di controllo
Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. "Asparago Verde di Altedo" sono inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento CEE 2081/92.
Il produttore, dopo ogni raccolta, e' tenuto a comunicare all'organismo di controllo i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al centro di confezionamento.
Art. 6.
Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo
I turioni dell'"Asparago Verde di Altedo" vengono tagliati in modo che la porzione di bianco alla base degli stessi non superi i 5 cm lineari.
I turioni debbono essere:
interi;
freschi di aspetto;
sani;
esenti da attacchi di roditori e di insetti;
puliti, cioe' privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
privi di ristagni idrici nella porzione apicale;
privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).
Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.
I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato, possono essere lievemente incurvati.
Devono inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche di calibrazioni, in lunghezza e di diametro, misurato al centro del turione stesso:
lunghezza: deve essere da 19 a 27 cm;
il diametro da mm 5 a mm 10 conferisce al turione la classifica di "Asparago Verde di Altedo" categoria "Asparagina";
il diametro da mm 10 a mm 20 conferisce al turione la classifica di "Asparago Verde di Altedo" categoria "Prima";
il diametro da mm 20 ed oltre conferisce al turione la classifica di "Asparago Verde di Altedo" categoria "Extra".
Limitatamente al calibro, e' ammessa per le singole confezioni, nell'ambito delle predette categorie, una tolleranza massima del 10% in peso di turioni non conformi al calibro indicato.
Art. 7.
Conservazione e confezionamento
Conservazione.
Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa. I mazzi, confezionati da un minimo di 250 grammi circa ad un massimo di kg 3 circa, dovranno rispettare le classi di calibro precedentemente descritte.
Per la loro conservazione e' indispensabile rallentare metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite parziale immersione del turione in acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.
Confezionamento.
Il prodotto viene confezionato in mazzi opportunamente legati, e pareggiati alla base mediante un'operazione di rifilatura meccanica o manuale. Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al fazzoletto i mazzi possono essere addobbati con banda, di idoneo materiale, orizzontale o verticale riportante tutte le indicazioni previste dal regolamento CEE 2081/92. Cosi' preparati i mazzi vanno sistemati nei vari contenitori di imballaggio.
Art. 8.
Etichettatura
Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: "Asparago Verde di Altedo", seguita dalla dizione immediatamente sottostante "Indicazione geografica protetta". Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.
Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il "logo", ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. "Asparago Verde di Altedo"; la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare. ----> vedere LOGO a pag. 74 della G.U. <----

3. Caratteri utilizzati.
Il carattere utilizzato per il testo: Helvetica in lettere maiuscole all'interno della ruota dentata, maiuscole e minuscole all'esterno.
Si potra' utilizzare la versione linguistica del logo secondo i bisogni. 4. Tassi di riduzione.
Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, si potra' utilizzare una misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.
Nell'utilizzo in stampa di brochure, depliant, ecc. si potra' utilizzare una misura minima non inferiore a 30 mm. di diametro della ruota dentata. 5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.
Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, percio' sara' piu' facile se il logo sara' apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.
L'uso in monocolore positivo o negativo e' raccomandato solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione. 6. Utilizzi particolari.
Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra' essere privilegiata la stampa del logo a colori.
In caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il piu' vicino possibile ai riferimenti ufficiali.
 
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