Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
CIRCOLARE 6 dicembre 1999, n. 7938 |
Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi. |
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Agli enti proprietari delle strade Agli enti concessionari delle strade e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno Al Ministero dei trasporti e della navigazione Il recente gravissimo incendio verificatosi all'interno della galleria del Monte Bianco ha evidenziato la necessita' di impartire piu' precise disposizioni relativamente alla sicurezza della circolazione dei veicoli all'interno delle gallerie stradali, con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi, come definiti dall'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In tale articolo, che disciplina in linea generale il trasporto su strada dei materiali pericolosi, sono considerati tali quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada (ADR). Accordo ratificato dall'Italia con la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni. Ferme restando tutte le disposizioni stabilite dal suddetto art. 168, dai corrispondenti articoli regolamentari, dai relativi decreti attuativi e dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 di attuazione della direttiva comunitaria 94/55/CEE, con la presente circolare si intende affrontare la specifica problematica del trasporto dei materiali pericolosi all'interno delle gallerie stradali, anche in relazione alle loro caratteristiche geometriche e funzionali, ai flussi di traffico ed alla dotazione di impianti di sicurezza. Le presenti direttive vengono impartite nelle more della definizione di norme geometriche e funzionali per la costruzione e l'adeguamento delle gallerie stradali e dei relativi impianti di sicurezza, sia per dare una tempestiva risposta alle esigenze di sicurezza evidenziate dai recenti incidenti, sia per avviare una fase conoscitiva sugli effettivi livelli di rischio delle gallerie inserite lungo la rete stradale italiana. A tal fine occorre, in via preliminare, procedere ad una descrizione tecnica delle caratteristiche geometriche di ogni galleria inserita nella rete di competenza di ciascun ente proprietario o concessionario di strade, nonche' degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle gallerie medesime, compilando, per ciascuna di esse, il modello di scheda allegato (all. 1), utile ai fini di una classificazione articolata in funzione dei livelli di rischio. Le suddette schede, firmate dal tecnico responsabile, dovranno essere inviate, entro il 31 marzo 2000, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, unitamente ad una cartografia nella quale deve essere evidenziata la rete di competenza dell'ente e la localizzazione di ciascuna galleria. In merito ai provvedimenti attinenti alla circolazione, si richiama la facolta' degli enti proprietari o concessionari di strade di limitare la circolazione o di imporre specifiche prescrizioni ai veicoli che trasportano determinati materiali pericolosi, come definiti dal gia' citato art. 168 del decreto legislativo n. 285/1992, in relazione alle caratteristiche geometriche e funzionali delle gallerie, ai flussi di traffico (T.G.M.) ed alla dotazione di impianti di sicurezza. Nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, tale necessita' dovra' essere segnalata ai prefetti interessati affinche' individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 i relativi provvedimenti. Le suddette limitazioni dovranno essere rese note sul luogo mediante la segnaletica prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e rappresentata dalle figure 63, 64a e 64b e da pannelli integrativi. Inoltre, per le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m bidirezionali, deve essere imposta una distanza di sicurezza tra i veicoli di meno 100 m durante la marcia mediante il segnale di cui all'art. 116 ed alla figura II 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. In relazione ai rischi conseguenti alle manovre di sorpasso all'interno delle gallerie stradali, rischi legati alle caratteristiche geometriche ed alle condizioni di visibilita', ciascun ente proprietario o concessionario dovra' valutare la necessita' di disporre il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa a pieno carico superiore ad un determinato limite (3,5 o 7,5 a seconda delle necessita') e, ove necessario, per tutti gli altri veicoli. Inoltre gli enti proprietari dovranno effettuare verifiche tecniche relative alle distanze di visuale libera nonche' alla geometria del tracciato e della sezione trasversale della galleria, determinando, ove necessario, i relativi limiti di velocita' nella galleria medesima e nella zona di approccio alla stessa. Fermo restando il disposto dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che richiede l'adozione di progetti di segnalamento per ciascun itinerario stradale, si richiamano gli enti proprietari e concessionari di strade sulla esigenza di curare con particolare attenzione la parte del suddetto progetto relativa alle gallerie stradali ed alle zone di approccio alle stesse. Analogamente si richiama l'attenzione degli stessi enti sull'esigenza di segnalare la presenza di tutte le gallerie stradali con il segnale "galleria", di cui all'art. 135 ed alla figura II 316 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, nonche' di posizionare adeguatamente, sin dalle zone di approccio, tutti i segnali verticali ed orizzontali che interessano le gallerie stesse. In particolare, per la segnaletica orizzontale devono essere utilizzate strisce continue oblique di colore bianco, di raccordo, in dipendenza di eventuali variazioni della larghezza della carreggiata tra zone di approccio e zone di galleria, come previsto dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. Considerato che il primo elemento di rischio nella circolazione dei veicoli all'interno delle gallerie stradali e' rappresentato dalla scarsa visibilita', gli enti proprietari o concessionari di strade devono provvedere a verificare entro il 31 gennaio 2000, la rispondenza alle raccomandazioni CIE 88/90 degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali che si trovano lungo la rete di propria competenza. In caso di accertata scarsa visibilita', ivi compreso il caso di mancanza assoluta di impianti di illuminazione, gli stessi dovranno essere adeguati alle suddette raccomandazioni entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, entro lo stesso termine, i rivestimenti delle pareti laterali delle gallerie stradali dovranno essere resi di colore chiaro. Sara' cura degli enti proprietari e concessionari di strade assicurare nel tempo il mantenimento di tale colorazione. In ogni caso, tutte le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m in ambito extraurbano e a 500 m in ambito urbano, dovranno essere attrezzate, entro il 31 dicembre 2000, con le seguenti dotazioni minime di impianti di sicurezza: colonnine SOS foniche, collocate in corrispondenza delle piazzole di sosta di emergenza; pannelli segnaletici luminosi di pericolo, posizionati opportunamente in relazione alla sezione della galleria ad una distanza non inferiore a 500 m, e comunque in relazione all'andamento planoaltimetrico della galleria, e ripetuti prima dell'imbocco della galleria in posizione tale da garantire la distanza di visibilita' prevista per la segnaletica di preavviso ed in corrispondenza di una piazzola di sosta; eventuale integrazione con impianti semaforici; estintori da collocare nella medesima posizione delle colonnine foniche; idranti con bocchette UNI 45, ogni 200 m, limitatamente alle gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m. Per tutte le gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m, entro il 31 dicembre 2000, ciascun ente proprietario o concessionario di strade dovra' inoltre segnalare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale l'avvenuto inserimento della presenza del rischio in galleria nel piano provinciale di protezione civile di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992. Per le gallerie presidiate o dotate di centro di controllo dovra' altresi' essere redatto un manuale di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, per il personale dipendente dell'ente proprietario operante nella galleria, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione di tutti i potenziali rischi connessi all'esercizio della galleria, secondo criteri idonei a valutare la frequenza degli eventi e la relativa gravita' in base alla stima di danni potenziali. In conformita', per ciascun centro e per ciascuna condizione ipotizzata, dovra' essere garantito il numero di uomini e di mezzi di cui si richiede l'impiego, individuando mansioni e tempi previsti per gli interventi e le modalita' di coordinamento. In relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali si richiama l'attenzione degli enti proprietari o concessionari di strade sull'assoluta necessita' che il segnalamento di tali cantieri avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che eventuali restringimenti o cambi di carreggiata siano realizzati prima dell'imbocco della galleria mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di piu' gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo potra' essere realizzato anche in galleria con ogni piu' opportuna cautela e comunque con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilita'. La presente circolare, previa registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Micheli Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 2 |
| ----> vedere schema da pag. 37 a pag. 49 della G.U. <---- |
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