Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 8 marzo 2000, n. 46 |
Disposizioni urgenti in materia sanitaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e della relativa sperimentazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonche' di disciplina delle esenzioni a favore di soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare e' prorogato al 1o luglio 2001. Conseguentemente il termine di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo e' prorogato al 30 giugno 2001. |
| Art. 2. 1. La sperimentazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' attuata nelle aziende sanitarie locali individuate dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti modalita': a) il sistema di partecipazione al costo di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si applica nelle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione a decorrere dal 1o luglio 2001; b) agli assistiti delle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire e' riconosciuto il diritto all'esenzione in relazione al reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni; c) gli assistiti delle aziende unita' sanitarie locali interessate dalla sperimentazione gia' riconosciuti esenti in relazione al reddito ai sensi dell'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, che presentino la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, mantengono il diritto all'esenzione per il periodo della sperimentazione. 2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 24 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' destinate, per il medesimo anno, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 3. In attesa dell'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e comunque non oltre il 31 ottobre 2000, i soggetti gia' esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, continuano ad esercitare il proprio diritto all'esenzione ai sensi di tale decreto. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
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