Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1999
Ammissione a finanziamento di un intervento della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia previsto nel programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della programmazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 - la somma di lire 2500 miliardi, di cui 670 miliardi per l'anno 1998 e 1830 miliardi per l'anno 1999;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Visto l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera C.I.P.E. n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera C.I.P.E. n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di lire 2500 miliardi, resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997, ed in particolare la tabella B) allegata alla citata delibera C.I.P.E., che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia la quota di lire 51.000 milioni, al netto della quota del 5% a carico della stessa regione, per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;
Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 454 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001, ed in particolare il capitolo 8810 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2836 del 26 settembre 1997 avente per oggetto "Programma regionale di investimenti - seconda fase, art. 20 della legge n. 67/1988";
Vista la certificazione in materia di sicurezza sottoscritta dal legale rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, acquisita con nota n. 9011 del 12 maggio 1999;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. n. 9011 del 12 maggio 1999, per un importo totale di lire 51.000 milioni, pari a 26.339.302 euro, per "Riqualificazione del polo ospedaliero Udinese. Primo intervento - Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine";
Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di a"nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanita' e che la verifica degli investimenti sara' disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
Decreta:
A valere sulle disponibilita' della somma complessiva di lire 2.500 miliardi, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, e' ammesso a finanziamento l'intervento per "Riqualificazione del polo ospedaliero udinese. Primo intervento - Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine" per un importo totale di lire 51.000 milioni, pari a 26.339.302 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Friuli-Venezia Giulia).
Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.
Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sara' anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Friuli-Venezia Giulia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti il sopraindicato progetto avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
Roma, 30 dicembre 1999
Il dirigente generale: Dirindin
 
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