IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 dicembre 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta' di specie agrarie indicata nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa, approvato nella seduta del 18 gennaio 2000; Considerato che, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta; Considerato che tale verifica e' stata effettuata con esito positivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:
Specie e varietà Responsabile della conservazione in purezza
Colza Heros Raps Grb Saatzucht - Lundsgaard (D)
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2000 Il direttore generale: Di Salvo |