Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI NAPOLI |
ORDINANZA COMMISSARIALE 29 dicembre 1999 |
Definizione del perimetro delle aree di Napoli orientale per gli interventi di bonifica di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999. |
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IL SINDACO DI NAPOLI Commissario delegato per gli interventi di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2509 del 22 febbraio 1997, n. 2808 del 15 luglio 1998 e n. 2948 del 25 febbraio 1999 d'intesa con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE aisensi dell'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999 Premesso che il sindaco di Napoli, con ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 1997, come modificata ed integrata con ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, e' stato nominato commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della citta' di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997; Che, con ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, all'art. 8 commi 1, 2 e 3, il sindaco di Napoli e' stato, altresi', incaricato: di progettare in forma integrata e realizzare gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici del Vallone San Rocco, della collina dei Camaldoli, della collina di Posillipo, della conca di Agnano, della collina di San Martino e dei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinthia ed emissario di Agnano, con i poteri e le deroghe gia' attribuitegli. Tali interventi devono assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali avvengano in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'Ambiente; di progettare e realizzare gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa e la sistemazione delle infrastrutture la cui permanenza e' prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attivita' gia' poste in essere dal Ministero dell'ambiente; di disporre, nell'area "Napoli orientale", la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal commissario delegato medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente; di progettare e realizzare, nell'area "Napoli orientale", gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di pertinenza della pubblica amministrazione; di disporre, nell'area "Napoli orientale", la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonche' intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; Che, per le attivita' inerenti la bonifica dell'area "Napoli orientale", prima di procedere a qualsiasi altra iniziativa, e' indispensabile definire il perimetro delle aree comprensive dei siti da bonificare; Che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, alla definizione di detto perimetro il sindaco commissario delegato procede in deroga alla normativa vigente in materia e d'intesa con il Ministro dell'ambiente; Che, in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le principali attivita' del sindaco commissario delegato, per l'individuazione del perimetro delle aree comprensive dei siti da bonificare nell'area "Napoli orientale" si e' ritenuto, sulla scorta del parere del Servizio urbanistica del comune di Napoli, di dover fare riferimento, all'interno del territorio dei quartieri orientali della citta', all'area a prevalente destinazione industriale, cosi' come definita dal piano regolatore vigente (zone N e F2) e da una recente indagine effettuata sullo stato di fatto delle attivita' produttive, e all'area della fascia costiera che va dalla Darsena Petroli al confine comunale; Che, in tal modo, si e' proceduto all'individuazione di un'area relativamente omogenea nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate, in passato o ancor oggi, per attivita' potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti; Che, all'interno della suddetta area, si attiveranno inizialmente attivita' di sondaggio e monitoraggio al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di individuare le eventuali, ulteriori aree per le quali, alla luce dei risultati di tale attivita', emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari nuovi accertamenti o interventi di bonifica; Che le aree cosi' individuate, di complessivi 820 ettari, tutte comprese nel territorio dei quartieri orientali della citta' (Barra, Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni) sono caratterizzate da estesi fenomeni di dismissione delle attivita' produttive e da gravi condizioni di degrado, e includono la quasi totalita' degli impianti di gas e petroli presenti sul territorio cittadino. Il perimetro include le principali aziende petrolchimiche che in gran parte svolgono attivita' di deposito e vendita dei prodotti petroliferi (Kuwait, Esso, Italcost, IP, Shell, Agip) e impegnano una superficie pari a circa 163 ettari. Gli impianti dismessi raggiungono una consistenza in termini di superfici pari a 130 ettari, di cui 40 ettari sono rappresentati dall'area dismessa degli impianti chimici e di raffinazione della Kuwait. In quest'area sono localizzati, inoltre, gli stabilimenti petrolchimici classificati a rischio rilevante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988. Le aree individuate includono anche la fascia litoranea del quartiere S. Giovanni, che va dalla Darsena Petroli a Pietrarsa, e comprendono, tra l'altro, l'insediamento dismesso dell'industria metallurgica e metalmeccanica Corradini, la centrale Enel di Vigliena ed il depuratore di Napoli S. Giovanni. L'area include consistenti tratti di spiaggia che presentano gravi condizioni di degrado e di inquinamento provocato dalle antiche lavorazioni industriali e dalla vicinanza della foce del fiume Sarno; Che, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, si e' pervenuti all'individuazione delle aree risultanti dall'allegata cartografia e comprese all'interno del perimetro segnato in rosso; Che, all'interno di tale perimetro, sono comprese aree relative ad attivita' dismesse (evidenziate in rosso), aree relative ad attivita' petrolchimiche (evidenziate in azzurro) ed aree relative ad attivita' industriali (evidenziate in viola). Nella cartografia allegata sono anche evidenziate, mediante numerazione da 1 a 17, le principali aziende petrolchimiche e i principali impianti individuati con le lettere: a, b, c; Letta la relazione del Servizio urbanistica del comune di Napoli, n. 2307 del 22 luglio 1999, indirizzata al sindaco commissario delegato; Visto che, con nota n. 6489 del 23 luglio 1999, lo schema di ordinanza per l'individuazione delle aree ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, unitamente alle cartografie ed alla relazione del Servizio urbanistica del comune di Napoli, e' stato trasmesso al Ministero dell'ambiente per l'acquisizione dell'intesa; Che, con nota del 24 settembre 1999, protocollo 17031/ARS/M/DI/UD.E, pervenuta al comune di Napoli il 27 settembre 1999, protocollo 18/COMM/NB/E, il Ministro dell'ambiente, in ordine alla proposta di definizione del perimetro delle aree di "Napoli orientale" ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 febbraio 1999, trasmessagli con nota n. 6489 del 23 luglio 1999, ha espresso intesa favorevole "nonche' il perimetro comprenda anche il litorale e le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'allegato 1, punto 1.1.3 del decreto legislativo n. 152/1999"; Che, ai sensi dell'allegato 1, punto 1.1.3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri"; Ritenuto, pertanto, di dover comprendere nel perimetro delle aree da individuarsi ai sensi della citata ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999, anche il litorale e le acque marine antistanti, nel limite dei 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri; Dispone: 1. Individuare, ai fini degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio previsti dall'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile, n. 2948, del 25 febbraio 1999, le aree dei quartieri orientali della citta' di Napoli, di Barra, Ponticelli, Poggioreale e San Giovanni indicate nell'allegata cartografia e comprese all'interno del perimetro segnato sulla cartografia stessa con la linea rossa, nonche' il litorale e le acque marine costiere antistanti le aree individuate nel limite di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri; 2. Riservarsi di individuare, con successivo provvedimento, le eventuali ulteriori aree per le quali emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di bonifica. Napoli, 29 dicembre 1999 Il sindaco: Bassolino |
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