Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2000
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo";
Decreta:
Art. 1.
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente articolo 2, e' consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione" con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo".
 
Art. 2. Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi
dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'articolo 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita', indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.
 
Art. 3.
Sipari di sicurezza dei teatri
I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del "benestare alla singola installazione" previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall'articolo 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2000
p. Il Ministro: Barberi
 
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