Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2000 (vai al sommario)
LEGGE 28 febbraio 2000, n. 42
Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale,
rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il
quarantacinquesimo anno di eta'.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e'
corrisposto un premio nei seguenti importi:
a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere
per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo
dodici mesi;
b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da
corrispondere in unica soluzione;
c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da
corrispondere in unica soluzione;
d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da
corrispondere in unica soluzione;
e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da
corrispondere in unica soluzione.
3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla
differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e
quello complessivo dei premi percepiti.
4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo
dei premi di cui al comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
recante: "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1,
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del
personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; si
riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1:
"Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal
servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa".
"Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati
al 57o anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58o
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59o anno per gli
anni dal 2005 al 2007 ed al 60o anno a decorrere dal 2008".



 
Art. 2.
1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in
vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie
previste dalle norme vigenti e' aumentata di due anni.
 
Art. 3.
1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei
relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2
dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.
3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo
dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devonocontrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale - settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di
completare le ferme eventualmente contratte.
5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio.
6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare
le ferme eventualmente contratte.
7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
1.



Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, vedi in nota
all'art. 1.



 
Art. 4.
1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennita' di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 6, del testo
unico delle imposte sui redditi come sostituito dall'art. 3
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 188/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997:
"6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione".



 
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mattarella, Ministro della difesa Visto il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5205):
Presentato dal Ministro della difesa (Andreatta) il
4 agosto 1998.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 21 settembre 1998, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione il 3, 4 novembre; 10,
15 dicembre 1998 e 20 gennaio 1999.
Relazione scritta annunciata il 20 gennaio 1999 (atto
n. 5205/A - relatore on. Ruffino).
Esaminato in aula il 25 marzo; 14, 20 aprile 1999 e
approvato il 26 maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4056):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a e 11a.
Esaminato dalla 4a commissione il 14 luglio;
15 settembre 1999 e approvato, con modificazioni, il
29 settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5205/B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, l'8 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I,
V e VI.
Esaminato dalla IV commissione il 14 ottobre e
9 novembre 1999.
Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 e approvato, con
modificazioni, il 19 gennaio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4056/B):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri della
commissione 5a.
Esaminato dalla 4a commissione e approvato il
2 febbraio 2000.
 
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