Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 21 dicembre 1999 |
Attuazione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 229 del nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato articolo 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo Codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' ed il Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992 che recependo la direttiva del Consiglio 91/441/CEE costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/220/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999 di recepimento della direttiva n. 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che da ultimo ha emendato la direttiva 70/220/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche del "decreto sulla omologazione CE" concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come emendato dal decreto del 4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva della Commissione 98/14/CE del 6 febbraio 1998 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Vista la direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 350 del 28 dicembre 1998 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 104 del 21 aprile 1999; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE come da ultimo modificati dal decreto 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CE sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 29 settembre 1999, non e' consentito, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore: a) rifiutare l'omologazione CE di cui all'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) rifiutare l'omologazione di portata nazionale; c) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del "decreto sulla omologazione CE", se detti veicoli osservano le prescrizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal lo gennaio 2001, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi massa massima superiore a 2500 Kg, non e' consentito rilasciare: a) l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I del decreto. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2002, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M avente una massa massima superiore a 2500 Kg: a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi del "decreto sulla omologazione CE" non sono piu' considerati validi agli effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato valido di conformita' ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite elencati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg, e' vietato rilasciare: a) l'omologazione CE al sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla omologazione CE"; b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2007, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg: a) sono considerati non piu' validi i certificati di conformita' rilasciati per i nuovi autoveicoli ai sensi del "decreto sulla omologazione CE" secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi autoveicoli non muniti di un certificato valido di conformita' ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte valere le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto. Per quanto riguarda la prova di tipo I si devono utilizzare i valori limite elencati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE. 6. Fino al 1o gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di motore ad accensione spontanea aventi una massa massima superiore a 2000 Kg, destinati a trasportare piu' di sei occupanti, compreso il conducente, e i fuoristrada, quali definiti all'allegato II del "decreto sulla omologazione CE", sono considerati, ai fini dei precedenti commi 2 e 3, veicoli della categoria N1. 7. I certificati di conformita' dei veicoli omologati ai sensi della nota (1), modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CE, non sono piu' considerati validi e conseguentemente e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione: a) a decorrere dal 1o gennaio 2001, dei veicoli nuovi della categoria M1 e della classe I della categoria N1, tranne quelli destinati a trasportare piu' di sei passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg; b) a decorrere dal 1o gennaio 2002, dei veicoli nuovi delle classi II e III della categoria N1, dei veicoli destinati a trasportare piu' di sei occupanti, compreso il conducente, e dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg. 8. Fino alle date di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'omologazione puo' essere concessa e le verifiche sulla conformita' della produzione sono effettuate in applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro della sanita' Bindi |
| ALLEGATO ----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 53 del S.O. <---- |
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