Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 14 febbraio 2000
Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministridella Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli elementi da indicare nella carta di circolazione;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento;
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee serie L138 del 1o giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.
 
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;
c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93 del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo e' immatricolato;
d) intestatario della carta di circolazione: la persona ai cui nome e' immatricolato un veicolo;
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I" nell'allegato I al presente decreto.
2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.
3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I", nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.
 
Art. 4.
1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione.
2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo gia' immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.
La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorita' dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta e' rispedita alle autorita' che l'hanno rilasciata qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.
Allorche' la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non e' disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorita' competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.
 
Art. 5.
1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
 
Art. 6.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validita' delle carte di circolazione gia' rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada.
Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide.
2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verra' stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione iniziera' la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformita' all'allegato I e ne verra' pubblicizzato il fac-simile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
p. Il Ministro: Angelini
 
Allegato ----> Vedere allegato da pag. 53 a pag. 58 della G.U. <----
 
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