Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI |
COMUNICATO |
Rivalutazione per l'anno 2000 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
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L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2000 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' pari all'1,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2000). Pertanto: a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2000, se spettante nella misura intera, e' pari a L. 203.200; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari a L. 36.576.000; b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi diritto per le nascite dal 1o gennaio 2000 al 1o luglio 2000, se spettante nella misura intera, e' pari a L. 203.200, per complessive L. 1.016.000; per le nascite dal 2 luglio 2000 resta ferma l'elevazione a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000, prevista dall'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998; per le domande relative alle nascite verificatesi nel corso dell'intero anno 2000, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a L. 50.800.000. Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica per nuclei familiari con diversa composizione sono effettuate secondo le formule di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, sostituendo i valori dell'indicatore della situazione economica previsti per il 1999 con quelli suindicati; con lo stesso criterio, e' determinata la misura dei benefici da erogare, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 29 luglio 1999, allegato A - parte seconda, punto 3.1, delle note esplicative, come precisate nel punto 11 della nota del Dipartimento per gli affari sociali n. GAB/1510/99 del 17 novembre 1999. Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 1999 e per gli assegni di maternita' da erogare per le nascite venficatesi fino al 31 dicembre 1999 continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno medesimo". |
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