Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 febbraio 2000
Modificazione all'ordinanza 20 novembre 1998, concernente il proseguimento del "multitrattamento Di Bella".

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Visto il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante "Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 con il quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, e' stato reso pubblico il termine della sperimentazione del "multitrattamento Di Bella" relativa ai protocolli n. 4, 6, 8 e 10;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998 con il quale, conformemente alla richiamata disposizione legislativa, e' stato reso pubblico il termine della sperimentazione del "multitrattamento Di Bella" relativa ai protocolli n. 1, 3, 5, 7 e 9;
Vista la propria ordinanza 20 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998, con cui e' stata assicurata la prosecuzione del "multitrattamento Di Bella", fino ad eventuale progressione della malattia o ad altra causa di sospensione prevista, ai pazienti sottoposti a detta terapia ai sensi dei citati decreti-legge, i quali, alla data del medesimo provvedimento straordinario e urgente, presentavano una risposta obiettiva o malattia stabile rispetto all'inizio del trattamento;
Visto, in particolare, l'art. 2 della menzionata ordinanza, ha disposto che i farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 del medesimo provvedimento continuassero a essere messi a disposizione dei centri oncologici secondo le modalita' gia' disciplinate dell'art. 1, commi 3, 4 e 6 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Vista la propria nota del 10 aprile 1999, n. 100/695.3.13/3583, con la quale e' stato chiesto agli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome di informare le aziende sanitarie cui afferiscono i centri elencati nell'allegato 3 al decreto legge n. 186/1998 della necessita' di assicurare con le loro risorse, con decorrenza 1o maggio 1999, il proseguimento del "multitrattamento Di Bella" ai pazienti che ne hanno titolo ai sensi della ricordata ordinanza, ed e' stata contestualmente comunicata la disponibilita' dell'Istituto superiore di sanita' a dare supporto tecnico alle strutture interessate, ai fini dei collegamenti con l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze per la fornitura dei farmaci non in commercio come specialita' medicinali (soluzione ai retinoidi e compresse di melatonina);
Rilevato che, sulla base delle informazioni fornite dall'Istituto superiore di sanita' in data 18 febbraio 2000, risultano ancora sottoposti al "multitrattamento Di Bella" trecentotrentaquattro pazienti, pari al 7,5 per cento dei soggetti inizialmente assistiti ai sensi del decreto-legge 16 marzo 1998, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;
Ritenuto che il numero e la distribuzione sul territorio dei pazienti trattati non rendono piu' opportuna una produzione centralizzata delle compresse di melatonina e di soluzione ai retinoidi, le quali possono essere preparate anche in farmacia;
Considerato che come indicato nella citata nota del 10 aprile 1999, a seguito della conclusione della sperimentazione prevista dalle richiamate disposizioni legislative, la prosecuzione del "multitrattamento Di Bella" ai pazienti che ne hanno titolo ai sensi della ricordata ordinanza rientra nelle attivita' assistenziali di competenza degli organismi del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno rimettere alla ordinaria competenza delle aziende unita' sanitarie locali l'approvvigionamento di tutti i farmaci necessari per la prosecuzione del "multitrattamento Di Bella" agli aventi diritto;
Ravvisata, conseguentemente, la necessita' di riformare l'ordinanza 20 novembre 1998, limitatamente all'art. 2;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art. 1.
1. I farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 dell'ordinanza 20 novembre 1998, specificato in premessa, sono messi a disposizione dei centri elencati nell'allegato 3 del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, dalle aziende unita' sanitarie locali territorialmente competenti, che provvedono all'approvvigionamento anche dei farmaci inclusi nel "multitrattamento Di Bella" che non corrispondono, per formulazione, a specialita' medicinali in commercio (compresse di melatonina e soluzione ai retinoidi), affidandone la preparazione alle farmacie ospedaliere o alle farmacie aperte al pubblico.
2. L'Istituto superiore di sanita' trasmette alle aziende unita' sanitarie locali e centri di cui al comma 1 i protocolli relativi alle preparazioni di compresse di melatonina e soluzioni ai retinoidi facenti parte del "multitrattamento Di Bella".
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2000
Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 39
 
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