Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 13 gennaio 2000
Bando relativo al cofinanziamento dei programmi di ricerca 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto ministeriale n. 811 del 3 dicembre 1998, registrato alla Corte del conti l'11 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 187, concernente i criteri per l'attribuzione alle universita' delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;
Considerata l'opportunita' di modificare ed integrare l'atto di cui sopra;
Visto quanto disposto con la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, lettera b);
Vista l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1998 e seguenti, del cap. 1170 denominato "Compensi indennita' e rimborso spese di trasporto ai componenti la Commissione di garanzia ed ai soggetti incaricati del monitoraggio dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche' spese occorrenti al funzionamento della Commissione stessa";
Ritenuto di dover disciplinare le modalita' concernenti il compenso ed il rimborso spese per i componenti la Commissione di garanzia e per i soggetti incaricati del monitoraggio in itinere ed ex post dei programmi di ricerca appositamente selezionati dalla citata Commissione;
Ritenuto altresi' di dover provvedere alle esigenze di funzionamento manifestate dai componenti la Commissione di garanzia, relativamente anche alla necessita' di avvalersi di esperti informatici con compiti di collaborazione per la gestione del monitoraggio di cui sopra nonche' della Banca-dati dei referees;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 12, comma 4, lettera f), ed art. 13, comma 5;
Decreta:
1. Programmi di ricerca.
Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle universita' e dagli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi e' assegnata in unica soluzione anticipata.
Ciascun programma e' sviluppato da una o piu' "unita' operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed e' coordinato da un professore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni unita' operativa e' affidato ad un professore a ricercatore universitario confermato, nel seguito detto "coordinatore scientifico dell'unita' operativa".
I programmi sono svolti, di norma, da "unita' operative" di ricerca afferenti a piu' universita', ma possono essere realizzati da unita' operative di ricerca appartenenti alla stessa universita'.
L'universita' proponente e' quella del coordinatore scientifico del programma che, oltre all'attivita' di coordinamento, dovra', per il tramite di una propria unita' operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa.
I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreche' funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.
Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.
Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, puo' comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unita' operativa di ricerca.
Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovra' tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad altri programmi di ricerca.
2. Presentazione delle domande.
I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unita' operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovra' essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al rettore dell'ateneo di appartenenza. In caso di necessita' di riscontri successivi, il Ministero potra' richiedere copia del documento depositato.
Si conferma per il 2000 e per gli esercizi finanziari successivi, la scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo; decorso il suddetto termine, nessun programma potra' essere preso in considerazione.
Al fine di poter utilizzare un numero piu' elevato di revisori a livello internazionale, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
l'articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase;
gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;
gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase;
le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le universita' prevedono di sostenere il programma;
le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma;
il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi "propri";
gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti.
3. Selezione delle proposte.
La selezione delle proposte e' affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
La Commissione di garanzia e' composta da sette membri di alta qualificazione scientifica, di cui tre nominati direttamente dal Ministro e gli altri quattro scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.
La Commissione dovra' essere modificata ogni anno, per almeno tre dei suoi componenti, di cui almeno due scelti nelle liste di cui sopra.
Ciascun componente non potra' rimanere in carica per piu' di tre anni consecutivi.
A ciascun componente della Commissione compete un compenso annuo lordo, oltre IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge - da corrispondersi trimestralmente - nella misura di L. 40.000.000 piu' una maggiorazione di L. 10.000.000 per il componente con funzioni di presidente.
Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1990, e' pertanto ammesso il rimborso delle spese afferenti al trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l'utilizzo del mezzo proprio puo' essere consentito solo in caso di comprovata necessita' ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l'amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto medesimo.
Ai membri della commissione autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un'indennita' chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo nonche' il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.
Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento affari economici del MURST, la valutazione di conformita' delle proposte, la commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualita' del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruita' dei costi.
La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorita' (i cui dettagli sono specificati nell'apposito documento predisposto dai Garanti), tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l'entita' del finanziamento.
Ogni anno, la selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della commissione si concludono entro il 30 settembre.
4. Partecipazione finanziaria.
La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, e' uguale:
al 50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;
al 70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari.
Per i programmi, ciascuna universita' puo' impegnare, annualmente, un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attivita' di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi finanziati dal MURST.
Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiedera' ai rettori delle universita' proponenti, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovra' pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.
Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 55) e successive modificazioni ed integrazioni, e' assicurato dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientifico-disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, e' portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori.
5. Erogazione.
Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, previa acquisizione da parte del coordinatore scientifico del programma della ripartizione dei fondi tra le unita' operative afferenti al programma, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Universita' sedi delle stesse unita'.
La ripartizione dei fondi tra le unita' operative e' determinata dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del programma.
6. Responsabilita' e recesso.
Il coordinatore scientifico del programma e' responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.
L'universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attivita' indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma.
Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'.
Il MURST puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.
I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verra' valutata come inadeguata attuazione del programma.
Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dalle Universita' assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Universita' anche in base ad altro titolo.
7. Valutazione in itinere ed ex post.
I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli gia' in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo modalita' e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.
Ad ogni bando, la Commissione dei garanti determina i criteri per l'individuazione dei programmi da sottoporre a monitoraggio per verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
Ai soggetti incaricati del monitoraggio dei programmi di ricerca, individuati dalla Commissione dei garanti e nominati dal Ministro, viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di legge, di L. 400.000 per ogni anno di attivita' del progetto e per ogni unita' operativa afferente allo stesso.
8. Spese per il funzionamento della Commissione di garanzia.
La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attivita' connesse ai propri compiti istituzionali, puo' avvalersi, nell'ambito delle accertate disponibilita' di bilancio, di esperti informatici, d'intesa con la Commissione per il Sistema Informativo del MURST.
Il compenso per tali collaborazioni e' determinato in relazione alle differenziate capacita' professionali ed al differenziato impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a L. 30.000.000 oltre l'IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge.
L'incarico viene conferito con decreto del Ministro per un periodo non superiore all'anno finanziario.
Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d'ufficio, con l'esclusione di ogni attivita' incompatibile o in contrasto con la natura dell'incarico stesso.
L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalita' del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta.
Nel decreto di conferimento dell'incarico va specificato l'oggetto, l'entita' del compenso, da commisurare alla durata, ai contenuti, alla natura delle prestazioni richieste.
Nel caso di estranei alla pubblica amministrazione e' stipulato con gli stessi, apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve essere equivalente a quella dell'incarico, la prestazione d'opera, la verifica dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalita' dell'erogazione, e la facolta' di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'Amministrazione; tali elementi, nel caso di dipendenti pubblici, sono riportati nel decreto di conferimento dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
9. Copertura finanziaria.
Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 ed 8, graveranno sul cap. 1170 (U.P.B. 2.1.1.0) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'es. fin. 2000 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verra' acquisita, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998.
10. Richiesta di informazioni e modulistica.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.
Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro: Zecchin Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 7
 
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