Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CIRCOLARE
3 Aggiornamento dell'11 febbraio 2000 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza

Con l'"Emendamento all'Accordo sul capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio del 1996 il Comitato di Basilea ha, tra l'altro, introdotto la possibilita' per le banche di utilizzare propri modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione su titoli di debito e di capitale, il rischio di cambio e il rischio d posizione su merci. Successivamente, nel giugno 1998, anche l'Unione europea ha previsto tale facolta' con la "direttiva 98/31/CE in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Con tali provvedimenti sono state apportate anche altre modifiche alla disciplina di vigilanza sui rischi di mercato. In particolare, la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali e' stata rivista in modo da prevedere sistemi piu' sofisticati per la valutazione del rischio derivante dall'operativita' in opzioni delle banche che effettuano anche l'attivita' di vendita di tali strumenti, mentre per quelle che si limitano all'acquisto di opzioni e' stata prevista una metodologia semplificata. Contestualmente al suddetto provvedimento, l'Unione europea ha emanato altre due direttive in materia di requisiti patrimoniali: la direttiva 98/32/CE, che modifica la direttiva sul coefficiente di solvibilita' per quanto concerne la ponderazione dei crediti ipotecari, e la direttiva 98/33/CE, che modifica taluni aspetti della regolamentazione prudenziale di vigilanza. Le citate innovazioni introdotte nella regolamentazione internazionale - con l'eccezione di quelle di cui alla direttiva 98/32/CE, gia' comunicate al sistema nel marzo scorso - sono recepite nella normativa interna con il presente aggiornamento delle Istruzioni di vigilanza. In particolare: a) viene introdotta nel titolo IV, capitolo 3 (requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato) una "Parte seconda" che disciplina la facolta' delle banche di avvalersi di propri modelli interni per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. Tale facolta' e' subordinata al riconoscimento del modello interno da parte della Banca d'Italia, la quale valuta la sussistenza di criteri minimi, sia qualitativi sia quantitativi, in grado di garantire un calcolo sufficientemente accurato dei requisiti patrimoniali; b) viene modificata la Parte prima del medesimo capitolo-concernente la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali - al fine di considerare anche il rischio di posizione su merci e di introdurre nuove metodologie per la valutazione delle opzioni; c) vengono apportate modifiche alla disciplina sul coefficiente di solvibilita' (Titolo IV, capitolo 2) e a quella sulla concentrazione dei rischi (Titolo IV, capitolo 5), al fine di ridurre al 20 per cento la ponderazione delle esposizioni nei confronti delle imprese di investimento; a) inoltre, viene previsto l'obbligo di applicare il metodo del valore corrente per il calcolo del rischio di controparte su contratti derivati su tassi di interesse e di cambio; e) infine, vengono inglobate nelle istruzioni le regolamentazioni - gia' comunicate al sistema con lettere rispettivamente del giugno 1998 e del marzo 1999 - inerenti agli strumenti innovativi di capitale (preference shares) e all'estensione della ponderazione del 50 per cento ai crediti ipotecari su immobili non residenziali, alle operazioni di leasing su immobili destinati ad uso professionale, agli strumenti finanziari garantiti da crediti ipotecari. Relativamente alle preference shares, la regolamentazione e' stata modificata per tenere conto anche della decisione del Comitato di Basilea dell'ottobre 1998; in particolare, e' stato previsto che, nel caso di perdite che determinino una riduzione del requisito patrimoniale minimo complessivo al di sotto del 5%, la banca puo' utilizzare i titoli per assorbire le perdite stesse. Le modifiche di cui ai punti a) ed e) entrano in vigore con decorrenza immediata; quelle di cui ai punti b), e) e d) entrano in vigore a partire dalla segnalazione che si riferisce al 31 dicembre 2000. Il recepimento delle menzionate norme ha dato luogo a nuove versioni dei capitoli 1, 2, 3 e 5 del Titolo IV delle istruzioni di vigilanza i quali, data la rilevanza delle materie trattate, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
TITOLO IV - Capitolo 1
PATRIMONIO DI VIGILANZA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa E' ormai consolidata, nelle sedi comunitarie e internazionali, la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul patrimonio delle banche riveste nella normativa di vigilanza. Il patrimonio infatti rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attivita' bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilita' della banca. Il patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'organo di vigilanza ai fini della stabilita' delle banche. Su di esso sono fondati i piu' importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilita', i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniale e' connessa inoltre l'operativita' in diversi comparti. La presente disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalita' di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo e' costituito dalla somma del patrimonio di base - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione - e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, detenuti, in altre banche e societa' finanziarie. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; e inoltre: - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari; - dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1); - dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva' 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE; - dall'Accordo internazionale di Basilea dell' 11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "partecipazione," il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; - "plusvalenza" (minusvalenza) implicita", differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono; - "portafoglio immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; "portafoglio non immobilizzato" portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2); Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3); 4. Destinatari della disciplina A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (4). La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5). A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano: - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. Alle singole banche che detengono partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie in misura pari o superiore al 20 per cento, senza tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, puo' essere richiesto il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato nei casi in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - nulla osta alla computabilita' nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 1. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso degli strumenti innovativi di capitale (Sez. 11, par. 3, e Sez. III, par. 1. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione (Sez. II, par. 4. 1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al rimborso anticipato delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.2): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta alla computabilita' nel patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.4) Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta al riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate (Sez. II, par. 4.5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per l'utilizzo della metodologia analitica per il calcolo delle riduzioni di valore collegate al rischio paese (Sez. II, par. 7.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sez. II, par. 9.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni che si configurino come operazioni di finanziamento e di investimento in strumenti non di capitale (Sez. II, par. 9.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nulla osta per l'esclusione dall'aggregato dei crediti non garantiti, utile per il calcolo delle riduzioni di valore ai fini del rischio paese, delle operazioni di confinanziamento con banche multilaterali di sviluppo (All. A): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II
PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE 1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale Il patrimonio di vigilanza individuale e' costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilita' della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Il patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio di base piu' il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. 1.1 Patrimonio di base Gli elementi patrimoniali di qualita' primaria sono i seguenti: - il capitale versato; - le riserve; - il fondo per rischi bancari generali; - gli strumenti innovativi di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione). Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base").(6) La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. 1.2 Patrimonio supplementare Il patrimonio supplementare e' costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilita' di cui al par. 1.4 della presente Sezione: - le riserve di rivalutazione; - gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate (cfr. par. 4 della presente Sezione); - il fondo rischi su crediti (cfr. par. 5 della presente Sezione), al netto delle minusvalenze nette su titoli (cfr. par. 6 della presente Sezione) e degli altri elementi negativi (cfr. par. 7 della presente Sezione); - le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni (cfr. par. 8 della presente Sezione). 1.3 Deduzioni Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e societa' finanziarie (cfr. par. 9 della presente Sezione). 1.4 Limiti di computabilita' Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. L'eventuale ammontare in eccesso puo' essere computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento ibrido di patrimonializzazione. Il patrimonio supplementare e' ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Le passivita' subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base. Il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, e' computato nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari all' 1,25 per cento delle attivita' di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilita' (7). Le plusvallenze nette su partecipazioni non possono essere computate nel patrimonio supplementare per un importo eccedente il 30 per cento del patrimonio di base. 2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza individuale non puo' essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attivita' bancaria (8). Le banche di credito cooperativo con patrimonio di vigilanza inferiore a 2 milioni di euro devono adeguarsi a tale limite entro il 31 dicembre 2001. Per motivate esigenze la Banca d'Italia potra' accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento purche' la banca rispetti il requisito patrimoniale minimo complessivo (9).
* * * Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza. 3. Strumenti innovativi di capitale Gli strumenti innovativi di capitale, quali le preference shares, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario (cfr. Sez. III, par. 1.3, del presente Capitolo). La computabilita' nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale e' consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale delle banche. Tali condizioni sono le seguenti: a) la societa' bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in un paese della zona A; b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facolta' di rimborso da parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia; c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello step-up non puo' eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso; d) il contratto deve prevedere la possibilita' di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la banca che controlla direttamente o indirettamente la societa' emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio; e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione e' perso definitivamente; f) il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilita' della banca medesima, qualora il requisito patrimoniale minimo complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio; g) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. h) vi sia un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione. La computabilita' nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti descritti nel presente paragrafo. La Banca d'Italia fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario. 4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate Previo nulla osta della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente - i seguenti elementi: - gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; - le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta per ottenere il nulla osta della Banca d'Italia va presentata dalla societa' capogruppo. I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono. 4.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita' bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d'Italia (10). Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato al nulla osta della Banca d'Italia. La Banca d'Italia emana entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il provvedimento tenendo conto della capacita' della banca di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. 4.2 Passivita' subordinate Le passivita' subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza (11) (12). I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5^ anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di step-up prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita' nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso. L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione della banca. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita e riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 4.3 Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending " Le condizioni di ammissibilita' degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passivita' subordinate. Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di due atti distinti ma coordinati: - con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto); - con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passivita' subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima emissione vengono cosi' messi a disposizione del prenditore finale (operazione di on-lending). Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di on-lending. Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre: - che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato; - che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente). Il contratto di on-lending a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso. 4.4 Nulla osta alla computabilita' La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nel calcolo del patrimonio supplementare va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla banca. La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati: - il contratto di emissione; - la circolare di offerta (offering circular); - l'accordo di "trust" (trust agreement); - eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti. Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame. Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passivita' subordinata, le banche possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sara' inviato una volta che esse abbiano dato corso all'operazione. La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei parr. 4.1 e 4.2 della presente Sezione, puo' escludere o limitare l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale, sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosita' dell'operazione contrattualmente prevista. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 4.5 Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate La banca puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (13). Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio supplementare (14). Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto al nulla osta della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito (15). Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta e' inviata dalla societa' capogruppo. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza e' effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento gia' maturate. Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse dalla banca per finalita' di riacquisto di tali passivita' sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passivita' della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita', entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. 5. Fondi rischi su crediti Sono ammessi nel computo del patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non hanno, pertanto, funzione rettificativa. 6. Minusvalenze nette su titoli Le plusvalenze e le minusvalenze implicite su titoli detenuti nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna rettifica al patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. 7. Altri elementi negativi Gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste ai fini di vigilanza (16). Fra tali riduzioni di valore rientrano: - le perdite sui crediti di rilevante entita' che dovessero emergere nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno; - le perdite sui crediti connesse con il "rischio paese" (determinate sulla base delle disposizioni di cui al par. 7.1 della presente Sezione) per la parte ovviamente di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dell'utile o della perdita annuale o semestrale. 7.1 Rischio paese Le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in paesi appartenenti alla zona B, devono calcolare le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" secondo la "metodologia analitica" ovvero la "metodologia semplificata". Le banche tenute a utilizzare la "metodologia analitica" sono individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi espressivi della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i paesi appartenenti alla zona B. Le banche che, sebbene non tenute, vogliano calcolare le svalutazioni di vigilanza relative al "rischio paese" in base alla "metodologia analitica" devono preventivamente avanzare richiesta alla Banca d'Italia. Tali modalita' di calcolo potranno essere utilizzate dopo il rilascio del nulla osta della Banca d'Italia. Nell'All. A del presente Capitolo sono riportati i criteri per l'individuazione dei crediti non garantiti e le modalita' di calcolo previste dalle due metodologie. 8. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in societa' non bancarie e non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, si compensano. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare. Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento. 9. Attivita' dedotte dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti: a) le partecipazioni in banche e societa' finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti; b) le partecipazioni in titoli nominativi (17) di societa' di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (18); c) le partecipazioni in banche e societa' finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso banche e societa' finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare, il valore e' determinato al lordo dell'eccedenza degli altri elementi positivi rispetto al limite dell'1,25 per cento delle attivita' di rischio ponderate. Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, indicati ai precedenti punti a) e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti (19). 9.1 Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi di capitale, le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato. Inoltre, non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonche' le attivita' irredimibili e subordinate possedute in altre banche e societa' finanziarie consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza. Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono non dedurre le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facolta' viene concessa purche', in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilita' di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (20). Le banche potranno non portare in deduzione dal patrimonio, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, le operazioni di investimento in azioni di societa' bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorita' di vigilanza bancaria del paese abbiano consentito esplicitamente tale facolta'. 10. Periodicita' delle segnalazioni e modalita' di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale 10.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicita' trimestrale (21). Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non fosse stato ancora approvato. A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale. 10.2 Verifica del risultato annuale e semestrale perla determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno e' verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato: - se la banca e' soggetta al controllo legale dei conti, l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati da revisori esterni (22); - se la banca ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni e' richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per la verifica dell'utile semestrale viene lasciata alla discrezionalita' degli amministratori della banca stessa la scelta di ricorrere a revisori esterni o ai sindaci; - se la banca non e' tenuta al controllo legale dei conti e non ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio, il controllo dell'utile annuale e semestrale e' demandato al collegio sindacale. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni - quando presenti - oltre a quelli eseguiti per la certificazione, legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio. Per il calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale e' verificato (dai revisori esterni o dal collegio sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica. Quando il risultato semestrale e' verificato da revisori esterni, gli amministratori della banca valutano l'opportunita' di concordare con i revisori le modalita' tecniche di espressione del giudizio. 10.3 Succursali in Italia di banche extracomunitarie In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre. Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale. In tale ipotesi, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre. Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui e' intervenuta l'approvazione del bilancio. Resta fermo l'obbligo di procedere al calcolo delle minusvalenze nette su titoli immobilizzati e delle riduzioni di valore del portafoglio crediti connesse con il "rischio" paese, secondo la metodologia indicata nell'All. A del presente Capitolo. Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre. Anche in questo caso, l'attivita' di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre. Tali variazioni patrimoniali, che includono anche quelle connesse al fattore "rischio paese" e alle minusvalenze nette su titoli, sono segnalate nella matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui e' intervenuta la quantificazione. Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (23): - hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entita'; - possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili e' verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca. Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore connesse con il "rischio paese" e le minusvalenze nette sui titoli immobilizzati. 10.4 Variazioni patrimoniali trimestrali Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da: - operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve; - acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione; - aumenti delle perdite su crediti di rilevante entita'; - emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di Patrimonializzazione e passivita' subordinate; - assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e/o societa' finanziarie; - assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi di capitale, attivita' subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche e/o societa' finanziarie; - processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc. 11. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano i dati relativi al patrimonio di vigilanza in un'apposita sezione della matrice dei conti. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente il 25 aprile e il 25 ottobre). Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilita' aziendale devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali. Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia

SEZIONE III
PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO 1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato Il patrimonio di vigilanza consolidato e' calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate. 1.1 Struttura del patrimonio Il patrimonio di vigilanza consolidato e' costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive che risultano dalla valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi). Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (24). Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale. 1.2 Perimetro e metodi di consolidamento Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (25). In particolare: - il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati; - il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto; - il metodo del patrimonio netto si applica: a) alle societa' bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (26) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 87/92; b) alle imprese, diverse dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto ovvero sottoposte a influenza notevole ai sensi della suddetta norma del d.lgs. 87/92. Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui al punto a) si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante, puo' essere richiesto l'assoggettamento degli stessi al metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Dall'applicazione dei metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore al piu' basso dei due importi di seguito indicati: - 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della societa' capogruppo o della singola banca partecipante; - 10 milioni di euro. L'esclusione non e' ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle societa' individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero. Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia puo', con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti: a) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca; b) societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b); d) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c); e) societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca. 1.3 Strumenti innovativi di capitale La computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale e' consentito solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale del gruppo bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sez. II, par. 3 del presente Capitolo, ad eccezione della condizione sub h). La computabilita' nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale e' autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti previsti. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario. 1.4 Rischio paese Il calcolo delle riduzioni di valore connesse al "rischio paese" e' effettuato: - secondo la "metodologia analitica", indicata nell'All. A del presente Capitolo, quando del gruppo bancario iscritto all'albo faccia parte una banca tenuta ad applicare tale metodologia ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale; - secondo la "metodologia semplificata", pure indicata nell'All. A del presente Capitolo, negli altri casi. 1.5 Verifica del risultato consolidato La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, e' demandata agli stessi organi o soggetti cui e' attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalita' previste nella Sez. II del presente Capitolo. 1.6 Riacquisto di passivita' subordinate o di strumenti ibridi di patrimonializzazione. Nel caso di riacquisto finalizzato all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'operazione, l'obbligo di richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una societa' controllata appartenente al gruppo. 2. Compiti della capogruppo La capogruppo emana, nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato. Per assicurare l'attendibilita' dei dati e' necessario che il gruppo sia dotato di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo. 3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno. La capogruppo o la singola banca (quest'ultima, nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994. (2) Cfr. capitolo 1, parr 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insieme di attivita' o di passivita' in bilancio o " fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc,) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere. (5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni, (6) In ossequio al principio secondo cui gli elementi del patrimonio di vigilanza devono essere depurati dagli eventuali oneri di natura fiscale, le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability model e registrano gli effetti della fiscalita' differita sono tenute a dedurre dalle componenti positive del patrimonio di base le passivita' per imposte differite gravanti su tali componenti, al verificarsi delle condizioni indicate dalla normativa di bilancio (elevate probabilita' di sostenere l'onere per fiscalita' differite). (7) Per il calcolo delle attivita' di rischio ponderate cfr. Cap. 2, Sez II del presente Titolo; a tale aggregato si aggiunge un importo pari a 12,5 volte la somma dei requisiti patrimoniali di mercato di natura creditizia (rischio specifico dei titoli di debito e di capitale, rischio di posizione delle quote, di o.i.c.r, (organismi di investimento collettivo del risparmio), rischio di regolamento e rischio di controparte; cfr. Cap. 3 del presente Titolo). Ovviamente, le attivita' di rischio ponderate da utilizzare per il calcolo di tale limite devono essere determinate senza dedurre l'eccedenza degli altri elementi positivi. (8) Cfr. Tit. I, Cap. 1, delle presenti Istruzioni. (9) Cfr. Cap. 4 del presente Titolo. (10) Ove gli strumenti ibridi di patrimonializzazione siano emessi sotto forma di obbligazioni certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli si richiama quanto previsto nel Titolo V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni. (11) Tuttavia, in considerazione del fatto che in passato era consuetudine internazionale inserire nei contratti di prestito subordinato clausole del tipo negative pledge e cross defaut (secondo le quali e' possibile il rimborso anticipato in presenza di inadempimenti dell'ente emittente), la computabilita' dei prestiti stipulati al mese di luglio 1988 (mese di entrata in vigore dell'Accordo di Basilea) puo' essere consentita anche in presenza di tali clausole. (12) Ove le passivita' subordinate siano emesse sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel Tit. V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni. (13) Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore originario del prestito. (14) Le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio. (15) Per effetto della clausola illegality clause il creditore o l'emittente ha la facolta' di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attivita' o passivita' in quella forma o, piu' in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benche' a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volonta' dell'emittente, ma si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un factum principis al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non e' necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto. (16) La disciplina in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari prescrive infatti che le perdite di valore dei crediti - determinate secondo le distinte fasi valutative: di tipo analitico e forfettario - debbano essere portate in diretta diminuzione del valore dei crediti stessi esposto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio. (17) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative. (18) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia. (19) Non sono pertanto dedotti i prestiti subordinati di 3^ livello emessi dalle banche (cfr. Cap. 3, Parte Prima, Sez. II del presente Titolo). (20) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attivita' di rischio assumibili (c.d. double gearing). (21) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale e' stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovra' essere effettuata nel rispetto delle modalita' di calcolo stabilite dalle presenti istruzioni (in particolare M quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali). (22) Rientrano nella presente disciplina le societa' bancarie soggette a revisione contabile obbligatoria secondo quanto previsto dal T.U.F. (23) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre: diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potra'' essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione. (24) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da societa' del gruppo sono equiparati ai finanziannenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione. (25) Cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (26) Qualora la singola banca detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.
 
ALLEGATO A
"RISCHIO PAESE":
METODOLOGIE DI CALCOLO Metodologia analitica Le banche esposte in misura rilevante verso i paesi appartenenti alla zona B (27) calcolano le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sulla base di metodologie che: - selezionino i paesi piu' rischiosi per classi di rischio attraverso la ponderazione dei fattori rilevanti per l'apprezzamento del "rischio paese", quali, ad esempio, "performance" sul servizio del debito, indicatori macroeconomici, "performance" sui mercati, assetto istituzionale dei sistemi economici; - associno a tali classi percentuali differenziate di rettifica forfettaria; - applichino ai "crediti non garantiti", vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti "a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria. Tra i soggetti residenti nei paesi ritenuti "a rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche nazionali aventi sede nei paesi a rischio. Piu' in generale occorre distinguere se la controparte sia una filiazione ovvero una succursale di una banca. Nel primo caso, deve farsi riferimento al paese di insediamento della filiazione stessa; nel secondo caso, al paese di residenza della casa-madre. L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese", determinato sulla base delle metodologie citate, non puo', in ogni caso, risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione della specifica metodologia di misurazione del "rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, in collaborazione con le banche in sede ABI. Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei classi di rischiosita', alle quali sono associate percentuali di rettifica forfettaria pari, rispettivamente, al 15, 20, 25, 30, 40 e 60 per cento del valore nominale dei crediti. Le banche che adottano la metodologia analitica sono tenute a valutare i singoli paesi nei confronti dei quali il sistema bancario presenta una "esposizione non garantita" pari o superiore a 12,5 milioni di curo. Per gli altri paesi, le medesime banche applicano una rettifica forfettaria pari al 30 per cento, fatta salva la facolta', da valutare in collaborazione con le banche in sede ABI, di estendere, su richiesta, la metodologia analitica anche a questi paesi, presi singolarmente; l'eventuale passaggio di un paese alla metodologia analitica rivestirebbe carattere di definitivita' per tutte le banche che adottano tale metodologia. Qualora i "crediti non garantiti" siano assistiti (in tutto o in parte) da garanzie riferibili a paesi della zona B inclusi in una classe di rischio piu' bassa (28) ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi, si applica la percentuale di rettifica relativa al paese del soggetto garante. Metodologia semplificata Le banche non tenute ad applicare la "metodologia analitica" effettuano le svalutazioni di vigilanza connesse al "rischio paese" per un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi appartenenti alla zona B (29) (30). Disposizioni comuni alle due metodologie Le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono pari alla differenza positiva tra le rettifiche apportate sulla base delle metodologie indicate (analitica e semplificata) e le svalutazioni (totali o parziali) effettuate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti giuridicamente non estinti (31). Per i crediti in sofferenza verso soggetti residenti in paesi "a rischio" le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono effettuate soltanto in misura pari alla differenza positiva tra le rettifiche forfettarie e le eventuali svalutazioni di tipo analitico apportate in bilancio. Per i crediti verso soggetti residenti in paesi "a rischio" acquistati a un valore inferiore a quello nominale, le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono calcolate sottraendo lo sconto ottenuto nell'acquisto dall'ammontare delle rettifiche forfettarie effettuate sulla base del valore nominale del credito. Nell'applicazione delle metodologie suindicate, l'aggregato "crediti non garantiti" e' composto da tutti i crediti, per cassa e di firma, non assistiti da garanzia, vantati verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi inclusi nelle classi di rischio (metodologia analitica) ovvero nei paesi appartenenti alla zona B (metodologia semplificata). Tra i soggetti residenti nei paesi a "rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi e sono escluse le succursali di banche nazionali situate nei paesi a "rischio". Sono considerati garantiti - e quindi esclusi dal calcolo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese" - i crediti (o la parte di crediti) assistiti da garanzie reali o personali prestate da soggetti residenti in paesi appartenenti alla zona A (metodologia semplificata) ovvero non ricompresi nelle classi di rischio (metodologia analitica) e destinate a coprire il "rischio paese". Quest'ultimo requisito si ritiene soddisfatto quando il contratto di garanzia assicuri la specifica copertura del "rischio paese" o la copertura generalizzata di tutti i rischi, incluso quindi quello del "rischio paese". Non soddisfano invece il citato requisito le garanzie personali rilasciate a copertura solo dell'insolvenza del debitore. Le garanzie reali ammesse sono quelle elencate nel Cap. 2, Sez. II, par. 2.3 del presente Titolo (32), nonche' i titoli in portafoglio emessi da soggetti residenti nei paesi a rischio che abbiano formato oggetto di cessioni a termine nei confronti di soggetti residenti nei paesi della zona A. Tra le garanzie personali sono presi in considerazione ai fini di copertura del rischio paese, anche i contratti derivati che producono effetti di traslazione del rischio equivalenti a quelli delle tradizionali forme di garanzia. Nel caso in cui una banca acquisisca titoli, a seguito di operazioni di cartolarizzazione, emessi da soggetti residenti in paesi "a rischio", la riduzione di valore puo' non essere effettuata purche' i debitori sottostanti siano residenti in paesi della Zona A e sussistano clausole contrattuali che escludano espressamente la possibilita' che i flussi di pagamenti transitino per la societa' emittente. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia. Nel caso di metodologia analitica, ai crediti garantiti in tutto o in parte da titoli emessi da amministrazioni centrali di altri paesi "a rischio" ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi si applica, per la relativa quota garantita, la percentuale di rettifica relativa al paese del garante, se piu' favorevole di quella relativa al paese del debitore principale. I crediti commerciali concorrono a formare l'aggregato "crediti non garantiti" per un importo pari al 15 per cento del loro valore nominale. Sono considerati commerciali i crediti che hanno durata contrattuale non superiore a 18 mesi, sono esplicitamente connessi con operazioni di commercio internazionale e sono rimborsabili con il ricavato di tali operazioni. Rientrano tra i crediti commerciali anche le operazioni di sconto prosoluto di carta commerciale emessa da soggetti residenti nei paesi a rischio, purche' siano di durata non superiore a 18 mesi e connesse con operazioni di import-export. I crediti commerciali per i quali sussistono situazioni di mancato pagamento per capitale o interesse da almeno un mese concorrono, invece, alla formazione dell'aggregato per il loro valore nominale. Dall'aggregato "crediti non garantiti" vanno esclusi: a) i crediti espressi nella valuta del paese "a rischio" e finanziati con provvista nella medesima valuta e i crediti erogati dalle succursali in Italia di banche estere a favore di soggetti residenti nel paese di origine della propria casa madre; b) i crediti di firma che assistono operazioni di raccolta effettuate da imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca e residenti in paesi "a rischio", a condizione che le somme raccolte vengano utilizzate per finanziare la banca medesima o altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio" e che tali somme restino nella disponibilita' di tali soggetti finanziati. Se il piano di ammortamento dell'operazione di finanziamento presenta una o piu' scadenze antecedenti a quelle della corrispondente raccolta, quest'ultima condizione si considera soddisfatta nel caso in cui le somme rimborsate all'impresa finanziatrice vengano da questa depositate presso la banca ovvero presso le altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio". c) i crediti per cassa concessi a imprese del gruppo residenti nei paesi 'a rischio" e destinati a consentire il rimborso dei debiti (o di quote degli stessi) assunti a seguito delle operazioni di raccolta di cui al precedente punto b) che presentino scadenze antecedenti a quelle delle corrispondenti operazioni di finanziamento. Le banche possono, inoltre, escludere dall'aggregato dei crediti non garantiti le operazioni effettuate in cofinanziamento con le banche multilaterali di sviluppo (33). L'esclusione potra' essere consentita dalla Banca d'Italia, previa valutazione delle caratteristiche dell'operazione di cofinanziamento, e, in particolare, del grado di coinvolgimento delle banche multilaterati nonche' del trattamento loro riservato rispetto agli altri creditori. (27) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni. (28) Oppure non ricompresi nelle classi di rischio. (29) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non piu' di 5 anni. (30) Ivi incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche italiane insediate in paesi appartenenti alla zona B. (31) Per le esemplificazioni di calcolo si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. (32) Per le banche che adottano la metodologia analitica le garanzie reali indicate nel richiamato paragrafo possono essere rilasciate anche da soggetti non appartenenti a paesi della zona A purche' non ricompresi nelle classi di rischio. (33) Ai fini della presente normativa, tra le banche multilaterali di sviluppo viene considerato anche il Banco Latino-Americano de Exportaciones (Bladex).
TITOLO IV - Capitolo 2
COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA'
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE l. Premessa La disponibilita' di mezzi patrimoniali adeguati alle dimensioni dell'operativita' aziendale costituisce il fondamentale presidio a fronte dei diversi profili di rischio tipici dell'attivita' bancaria, primo fra tutti quello creditizio. La presente disciplina individua il requisito patrimoniale minimo che le banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilita' della controparte; tale requisito e' determinato come quota percentuale del complesso delle attivita' aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse. In presenza di particolari situazioni aziendali, la Banca d'Italia puo' richiedere che una singola banca, o un gruppo bancario, osservi un requisito patrimoniale piu' elevato di quello stabilito in via generale. Le indicazioni della Banca d'Italia hanno carattere minimale; il rispetto della normativa non fa venire meno l'esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l'adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell'attivita' svolta. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma l; - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni dei CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale; e inoltre: - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari; - dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1); - dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, cosi' come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE; - dalla direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 in materia di coefficiente di solvibilita' delle banche, come modificata dalla direttiva 95/15/CE del 31 maggio 1995, dalla direttiva 96/10/CE del 21 marzo 1996 e dalle direttive 98/32/CE e 98/33/CE, entrambe del 22 giugno 1998; - dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "contratti perfettamente congruenti", i contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchanges contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento e' equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta; - "mercati ufficiali", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata; - "partecipazione", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; - "portafoglio immobilizzato" portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2); Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3). 4. Destinatari della disciplina A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (4). La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5). A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano: - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - trattamento specifico delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (Sez. II, par. 2.5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - riconoscimento della validita' degli accordi di compensazione contrattuale (Sez. II, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - previsione di un requisito patrimoniale individuale piu' elevato (Sez. II par. 10): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - previsione di un requisito patrimoniale consolidato piu' elevato (Sez. III, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. (1) Cfr. G.U. n. 24 del 3l.1.1994. (2) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia (3) le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio"o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere. (5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.
SEZIONE II
COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' INDIVIDUALE 1. Requisito minimo di patrimonializzazione Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento del complesso delle attivita' ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). Per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio e' pari al 7 per cento. Si applica in ogni caso quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, in materia di coefficiente di solvibilita' consolidato. Sono esclusi dalle attivita' di rischio le attivita' dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca; a questi ultimi si applicano i requisiti di cui al Cap. 3 del presente Titolo. 2. Calcolo delle attivita' di rischio: il sistema delle ponderazioni Il rischio creditizio delle diverse attivita' che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori: - natura delle controparti debitrici; - rischio paese; - garanzie ricevute. Nell'All. A del presente Capitolo e' riportato l'elenco delle diverse tipologie di attivita' di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione. 2.1 Natura delle controparti debitrici Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori della banca in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai parr. 2.2 e 2.3 della presente Sezione: a) 0 per le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea; b) 20 per cento per le attivita' di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche (6) e le imprese di investimento; c) 50 per cento per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili (cfr. par. 3 della presente Sezione); d) 100 per cento per le attivita' di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, le attivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza; e) 200 per cento per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi (7). Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, relative a contratti derivati, sono ponderate al 50 per cento in considerazione della minore rischiosita' che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti. 2.2 Ponderazioni delle attivita' di rischio nelle ipotesi di unico azionista Le esposizioni nei confronti delle societa' controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette societa' ne' alle esposizioni nei confronti delle societa' indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico. 2.3 Rischio paese Le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei paesi rientranti nella zona A hanno ponderazione 0 o 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato al par. 2.1 della presente Sezione. Le attivita' di rischio verso le controparti diverse dalle banche dei paesi rientranti nella zona B hanno ponderazione 100 per cento. Le attivita' di rischio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti sono ponderate al 20 per cento. Si applica la ponderazione 0 per cento se la controparte e' costituita da governi e banche centrali e le attivita' denominate nella valuta del paese debitore sono finanziate con provvista nella medesima valuta. Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito estero nei precedenti cinque anni si applicano le ponderazioni previste per i paesi della zona B. 2.4 Garanzie ricevute Nella misurazione del grado di rischio degli attivi le banche tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute. Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione. Alle attivita' di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se piu' favorevole di quello del debitore principale. Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto. I fattori di ponderazione dei garanti sono gli stessi di quelli indicati ai precedenti punti a) e b) del par. 2.1 della presente Sezione. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della c.d. zona B, si applica la ponderazione preferenziale pari a 0 soltanto se il credito garantito e' espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed e' finanziato con provvista nella medesima valuta. Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno. Tra le garanzie reali sono ammesse le seguenti: a) depositi di contanti presso la banca; b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa; e) valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea; d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo; e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A; f) depositi di contante presso altre banche della zona A; g) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A. Le banche applicano, per intero o pro-quota, alle attivita' di rischio, garantite in tutto o in parte dai valori sopra citati, la ponderazione: - pari a 0 se si tratta di garanzie di cui ai punti a), b), e c); - del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie. La ponderazione si applica a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati: - 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito; - 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti a), b) e f), ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale. 2.5 Crediti cartolarizzati In caso di cartolarizzazione di propri crediti (8), le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscono ogni elemento utile che consenta di valutare se e in quale misura l'operazione comporti un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti. Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo alla banca cedente, la Banca d'Italia stabilisce uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilita', dandone apposita comunicazione alla banca. 3. Operazioni su immobili 3.1 Crediti ipotecari su immobili residenziali I crediti ipotecari destinati all'acquisto di immobili residenziali possono essere assoggettati alla ponderazione del 50 per cento a condizione che: a) il debitore sia una persona fisica che contrae il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di una attivita' professionale autonoma; b) l'immobile sia utilizzato dal debitore o dato dallo stesso in affitto; c) l'importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari non ecceda le percentuali fissate dalle disposizioni in materia con riferimento, al valore dell'immobile (9); d) i crediti non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli. 3.2 Crediti ipotecari su immobili non residenziali I crediti totalmente garantiti da ipoteche su immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio) situati in Italia possono essere ponderati al 50 per cento per una quota dei prestiti contenuta entro il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile oppure entro la minor somma tra il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile e il 60 per cento del valore del credito ipotecario. Alla parte del prestito eccedente si applica la ponderazione del 100 per cento. La ponderazione del 50 per cento e' subordinata alla circostanza che il credito non sia classificato tra le sofferenze o tra gli incagli. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore e un acquirente tra loro indipendenti, assumendo che l'immobile sia offerto pubblicamente sul mercato e che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione nel periodo di tempo normalmente necessario per negoziare la vendita, tenuto conto della natura dell'immobile. Il valore di mercato deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano due distinte valutazioni nel momento in cui il prestito e' contratto. Il prestito deve basarsi sulla piu' bassa delle due valutazioni. L'immobile deve essere nuovamente valutato da un perito almeno una volta l'anno (10). Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilita' dell'immobile stesso. Nella stima di tale valore non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente. Il valore del credito ipotecario e le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione devono essere nuovamente valutati almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10 per cento. La ponderazione del 50 per cento e' applicabile, nei limiti sopra definiti, solo agli immobili utilizzati dal proprietario o da questi dati in locazione. Le banche possono applicare la ponderazione del 50 per cento, nei limiti sopra definiti, anche ai prestiti gia' in essere al 18 marzo 1999. In tale caso gli immobili dovranno essere stimati secondo i criteri di valutazione sopra delineati entro i successivi tre anni. Nel caso di crediti ipotecari su immobili non residenziali ubicati in un paese estero, la ponderazione del 50 per cento e' ammessa purche' il paese appartenga all'Unione Europea, le competenti autorita' di vigilanza consentano la medesima ponderazione e siano rispettate le specifiche condizioni previste dalla regolamentazione del suddetto paese. 3.3 Strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari Gli strumenti finanziari - limitatamente a quelli definiti all'art. 1, conuna 2, lett. a), b), c) ed e) del T.U.F.- emessi a fronte di crediti garantiti da ipoteche sono ponderati al 50 per cento a condizione che: 1) i suddetti strumenti finanziari siano completamente e direttamente riferibili a un insieme di crediti ipotecari di cui all'All. A punti 3.1 e 3.6, del presente Capitolo; 2) i crediti ipotecari non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli al momento dell'emissione degli strumenti finanziari stessi; 3) gli investitori in tali strumenti - o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto - godano di diritti aventi un grado di priorita' sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale degli strumenti finanziari. Occorre cioe' che sia contrattualmente prevista la possibilita' di escutere l'ipoteca per soddisfare "pro-quota" le ragioni creditorie dei detentori dei titoli in questione. Nel caso di strumenti finanziari emessi a fronte di crediti o prestiti di cui al punto 1) erogati da banche di paesi dell'Unione Europea o dei G-10, tali crediti devono soddisfare il requisito di cui al punto 2) secondo le regole vigenti nei rispettivi paesi. Tra gli strumenti finanziari assistiti da crediti ipotecari rientrano i titoli denominati mortgage-backed securities, con esclusione di quelli caratterizzati dal piu' elevato grado di subordinazione nel rimborso (c.d junior notes), emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ipotecari (cfr. par. 2.5 della presente Sezione). 3.4 Operazioni di leasing Sono ponderate al 50 per cento le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali e immobili destinati ad uso professionale (locali per uffici o per il commercio), situati in Italia, non classificate tra le sofferenze o tra gli incagli a condizione che la banca conservi la proprieta' integrale dell'immobile fino al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Per le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali la ponderazione del 50 per cento e' ammessa a condizione che siano verificate le altre condizioni previste al par. 3.1 della presente Sezione. 4. Settori economici di appartenenza delle controparti debitrici e dei garanti Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati. 4.1 Governi e banche centrali Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la Banca d'Italia e Ufficio Italiano Cambi. 4.2 Enti del settore pubblico centrale e locale e banche multilaterali di sviluppo Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano i seguenti soggetti: a) gli enti pubblici territoriali; b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attivita' amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro; c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalita' giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalita' giuridica pubblica che svolgono attivita' di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative. Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" (ponderazione 0) (11) ed "enti del settore pubblico" (ponderazione 20 per cento) di paesi esteri, si distinguono due ipotesi: - se si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorita' di vigilanza bancaria di tali paesi; - se si tratta di altri paesi della zona A (12), occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana. Le banche multilaterali di sviluppo comprendono: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Societa' finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la Nordic investment Bank, la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Societa' interamericana di investimento. 4.3 Banche e imprese di investimento mobiliare Alle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie si applica la ponderazione prevista per la casa madre. Analogamente, alle succursali all'estero delle banche italiane si applica la ponderazione del 20 per cento prevista per le banche italiane. La ponderazione del 20 per cento e' ammessa anche alle esposizioni nei confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE e del G-10 nonche' degli altri paesi della zona A nei quali sussistano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle delle direttive 89/647/CEE e 93/6/CE o all'Accordo di Basilea del luglio 1988. La ponderazione del 20 per cento e' estesa, altresi', alle esposizioni recanti l'esplicita garanzia delle medesime imprese di investimento. 4.4 Settore privato Il settore privato e' costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari a 0 e al 20 per cento. Nel settore privato sono quindi ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai precedenti punti a), b) e c). 5. Operazioni fuori bilancio Le operazioni fuori bilancio si suddividono in due categorie: - garanzie rilasciate e impegni; - contratti derivati. Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilita' che, a fronte dell'operazione, si determini un'esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entita'. I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti: - 100 per cento perle garanzie egli impegni a "rischio pieno"; - 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio"; - 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso"; - 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso". Gli "equivalenti creditizi" possono essere calcolati secondo il metodo del valore corrente o dell'esposizione originaria. A partire dal 31.12.2000, gli "equivalenti creditizi" sono calcolati esclusivamente secondo il metodo del valore corrente. I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nell'All. B, parr. 1 e 2, del presente Capitolo. Le banche che concludono con controparti (13) sia italiane sia estere accordi di compensazione - ai quali e' possibile riconoscere un effetto di riduzione del rischio di credito per i contratti derivati e che presentano le caratteristiche indicate nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo - effettuano il calcolo degli equivalenti creditizi secondo quanto previsto nel medesimo All. B, par. 3, del presente Capitolo. Le banche applicano immediatamente la metodologia di calcolo sopra indicata e sottopongono alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici. La Banca d'Italia, ove ravvisi che l'accordo sottoposto non presenta le caratteristiche necessarie perche' vi sia un'effettiva riduzione del rischio di credito, rende noto alla banca o alle banche interessate che non e' possibile applicare i metodi di calcolo degli equivalenti creditizi previsti nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo. 6. Deduzioni Dalla somma delle attivita' di rischio ponderate si deducono le componenti negative del patrimonio di vigilanza che rappresentano elementi rettificativi del valore delle attivita' di rischio, distinte per le varie classi di ponderazione. 7. Periodicita' delle segnalazioni e modalita' di calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale Il calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale si effettua con periodicita' trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il coefficiente di solvibilita' riferito al 31 dicembre di ciascun anno e' calcolato con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio, anche se quest'ultimo non e' stato ancora approvato. Tale disposizione si applica anche al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. In relazione a cio', gli amministratori procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle valutazioni delle attivita' di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno con gli stessi criteri previsti per la redazione del bilancio. Il numeratore del coefficiente di solvibilita' individuale e' costituito dal patrimonio di vigilanza individuale riferito alle medesime date. 8. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita' in apposita sezione della matrice dei conti. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre). Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia. Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilita' aziendale, devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali. Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al coefficiente di solvibilita' individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. 9. Adempimenti degli organi aziendali Gli organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attivita' aziendale in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza al fine di assicurare, anche in prospettiva, l'adeguatezza. Gli organi aziendali si adoperano affinche' il grado di patrimonializzazione presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attivita'. Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, gli enti destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, e' necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate. Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia. 10. Provvedimenti concernenti singole banche La Banca d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singole banche un piu' elevato requisito minimo di patrimnonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni. I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosita' con particolare riguardo: - alla qualita', alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi; - alla situazione di liquidita'; - alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.). Il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia. La banca per la quale e' previsto un requisito patrimoniale piu' elevato ne fa menzione nel primo bilancio approvato dopo il provvedimento della Banca d'Italia. Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche che pongano in essere a favore di altre banche piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi. (6) Ivi comprese le banche multilaterali di sviluppo. (7) Cfr. Cap. IX, SEX. III, del presente Titolo. (8) Con riferimmo alle operazioni di cartolarizzazione, si rammenta che alle missioni di valori mobiliari connesse con tali operazioni si applicano le disposizioni in materia di "emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari" (cfr. Tit IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni). (9) Cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni. (10) Per i prestiti di importo non superiore a 1 milione di euro e al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice, l'immobile puo' essere valutato da un perito con frequenza triennale. (11) Salvo quanto indicato al par. 2.3 della presente Sezione. (12) Per i paesi della zona B si fa rinvio a quanto disposto al par. 2.3 della presente Sezione. (13) Per controparti si intendono tutti i soggetti (incluse le persone fisiche) che hanno la facolta' di contrarre accordi di compensazione contrattuale.
SEZIONE III
COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' CONSOLIDATO 1. Metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato La capogruppo provvede a calcolare il coefficiente di solvibilita' consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate. 1.1 Requisito minimo patrimonializzazione Il gruppo bancario e' tenuto a rispettare un requisito minimo di patrimonio consolidato pari all'8 per cento del complesso delle attivita' ponderate in relazione ai rischi di perdite per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). 1.2 Struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato La struttura del coefficiente di solvibilita' consolidato e' analoga a quella del coefficiente di solvibilita' individuale previsto nella Sez. II del presente Capitolo. Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel seguito della presente Sezione, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il calcolo del coefficiente di solvibilita' individuale delle banche. 1.3 Perimetro e metodi di consolidamento Per il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato, le societa' ed enti appartenenti al gruppo bancario sono sottoposti al consolidamento dei propri conti con quelli della capogruppo attraverso il metodo dell'integrazione globale. I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo dell'integrazione proporzionale. I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (14). Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le societa' di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia puo', con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attivita' dei seguenti soggetti: a) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca; b) societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia; c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b); d) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c); e) societa' finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle societa' di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca. 1.4 Gruppi bancari aventi rilievo internazionale In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente consolidato dei gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioe' che includono succursali o controllate estere) non si tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti e),f), e g) del par. 2.4 della Sez. II del presente Capitolo. I crediti ipotecari su immobili non residenziali (cfr. Sez. II, par. 3.2, del presente Capitolo), le operazioni di leasing sui medesimi immobili (cfr. Sez. II, par. 3.4, del presente Capitolo) e le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari (15) (cfr. Sez. II, par. 3.3 del presente Capitolo) sono ponderati al 100 per cento qualora gli stessi siano posti in essere direttamente dalla banca con succursali o controllate all'estero. 2. Compiti della capogruppo e delle societa' componenti il gruppo bancario La capogruppo emana, nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilita' consolidato e assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo. A tal fine la capogruppo si avvale dei poteri di controllo sulle attivita' poste in essere dalle societa' componenti il gruppo bancario che le competono ai sensi di quanto previsto nel Tit. I, Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni. Condizione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni e' l'esistenza nel gruppo di un' adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonche' di idonee procedure di controllo. Le societa' controllate sono tenute a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo. In particolare, gli amministratori delle societa' del gruppo forniscono alla capogruppo tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente in esame e la necessaria collaborazione per il rispetto delle presenti istruzioni. 2.1 Adempimenti degli organi aziendali Gli organi aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con riferimento alle situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attivita' del gruppo nel suo complesso in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza consolidato al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza. Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinche' il grado di patrimonializzazione del gruppo stesso presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attivita'. Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, i gruppi destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del requisito patrimoniale richiesto, e' necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate. Tali iniziative possono consistere in disposizioni della capogruppo nei confronti delle societa' componenti il gruppo bancario. Le decisioni assunte dalla capogruppo e dalle societa' componenti il gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia. 3. Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari La Banca d'Italia ha facolta' di stabilire nei confronti di singoli gruppi bancari un piu' elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni. Tali provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosita' con particolare riguardo: - alla qualita', alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi; - alla situazione di liquidita'; - alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale. Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche appartenenti al gruppo bancario che pongano in essere, a favore di altre banche, piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi. Provvedimenti particolari possono essere adottati se la situazione patrimoniale del gruppo, pur rispettando il requisito minimo richiesto, e' fortemente condizionata dalla presente di "interessi di minoranza" (16), i quali rappresentano risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi societa' componente il gruppo. Allo scopo possono essere imposti coefficienti specifici e puo' essere revocata la facolta' riconosciuta alle singole banche appartenenti al gruppo bancario di usufruire del requisito ridotto pari al 7 per cento delle attivita' di rischio. 4. Inoltro delle segnalazioni sul coefficiente di solvibilita' consolidato alla Banca d'Italia Il calcolo del coefficiente di solvibilita' su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno. La capogruppo e, nei casi specificamente previsti, la singola banca segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilita' consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalita' e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia. Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno). (14) La Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere per le societa' collegate almeno al 20 per cento un diverso metodo di consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di piu' ampia integrazione con il soggetto partecipante. (15) Ad eccezione di quelle aventi ad oggetto immobili residenziali alle quali si applica sempre la Ponderazione del 50 per cento. (16) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze in societa' controllate.
 
Allegato A FATTORI DI PONDERAZIONE: CATEGORIE DI ATTIVITA' DI RISCHIO (CREDITI
PER CASSA E OPERAZIONI FUORI BILANCIO) (17) 0% 1.1 Cassa. 1.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso la banca. 1.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa. 1.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea. 1.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 1.6 Crediti per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta. 1.7 Crediti per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B denominati nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta. 1.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti dei paesi appartenenti all'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia degli stessi. 20% 2.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo. 2.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A. 2.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso altre banche della zona A. 2.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A. (17) Le operazioni fuori bilancio ricomprendono sia le garanzie rilasciate e gli impegni sia i contratti derivati. 2.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 2.6 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE e del G-10 nonche' degli altri paesi della zona A nei quali sussistano regole prudenziali giudicate equivalenti; crediti per cassa e operazioni fuori bilancio recanti l'esplicita garanzia delle medesime imprese di investimento. 2.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 2.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 2.9 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 2.10 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti. 2.11 Valori all'incasso. 2.12 Quote non versate del capitale sottoscritto del Fondo europeo per gli investimenti. 50% 3.1 Crediti ipotecari su immobili residenziali. 3.2 Operazioni di leasing su immobili residenziali 3.3 Contratti sui tassi d'interesse e di cambio, sui titoli di capitale e su altre merci nei confronti del settore privato. 3.4 Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte. 3.5 Strumenti finanziari riferibili a crediti ipotecari di cui ai punti 3.1 e 3.6 del presente Allegato. 3.6 Crediti ipotecari su immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio). 3.7 Operazioni di leasing su immobili destinati ad uso professionale (locali per uffici o per il commercio). 100% 4.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B, diversi da quelli denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta. 4.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B. 4.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona B. 4.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti del settore privato (diversi da quelli ponderati al 50 per cento). 4.5 Attivita' materiali. 4.6 Partecipazioni, attivita' subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza. 4.7 Altre attivita'. 200% 5.1 Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.
 
ALLEGATO B ATTIVITA' DI RISCHIO FUORI BILANCIO: MODALITA' DI
DETERMINAZIONE AI FINI DEL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA'
1. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI 1.1 Premessa La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione e' rappresentata dal soggetto ordinante. Dal computo di tale categoria di attivita' di rischio vanno escluse le seguenti voci degli "impegni e rischi": - i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare; - i titoli da ricevere per operazioni da regolare appartenenti al portafoglio non immobilizzato; - gli impegni di vendita di titoli e di altri valori; - gli impegni derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli; - i rischi per rate di imposta non scadute connessi con la gestione di esattorie e ricevitorie; - i depositi e i finanziamenti da ricevere; - i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonche' i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione; - i contratti derivati. 1.2 Crediti di firma "in pool" Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al "pool" (compresa la capofila) segnala la sola quota di rischio a proprio carico. Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che e' invece tenuta a segnalare l'intero importo del credito di firma. Tuttavia, la capofila attribuisce la quota di pertinenza degli altri partecipanti nella misura in cui questi siano banche della zona A, alle attivita' recanti l'esplicita garanzia di banche; se i partecipanti sono banche della zona B, l'assoggettamento alla ponderazione preferenziale e' consentito solo se l'operazione sottostante ha durata residua fino a 1 anno. 1.2.1 Rischi della capofila in operazioni di provvista "in pool " Nelle statistiche di vigilanza ciascun partecipante a un'operazione di provvista "in pool" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) rileva, conformemente a quanto previsto per i finanziamenti attivi per cassa "in pool", la sola quota effettivamente ricevuta. In considerazione di tale impostazione segnaletica, la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l'ente erogante per l'intero ammontare della provvista, ricomprende l'importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi fuori bilancio classificandolo fra quelli a "rischio pieno". 1.3 Vita residua La vita residua dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di banche viene calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione. 1.4 Classificazione delle garanzie rilasciate e degli impegni per categoria di rischio 1.4.1 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" Sono ricomprese le aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria non superiore a 1 anno o revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso. 1.4.2 Garanzie rilasciate e impegni con rischio "medio-basso" Sono ricomprese le aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di granzie e altre transazioni autoliquidantisi. 1.4.3 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio" Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni: 1) aperture di credito documentario irrevocabili o confermate a esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e di altre transazioni autoliquidantisi; 2) prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito; 3) garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie; 4) lettere di credito stand-by irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito; 5) attivita' cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (18); 6) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.); 7) aperture: di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a 1 anno; 8) put options emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute; 9) garanzie con carattere di sostituti del credito, totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali che soddisfano i requisiti di cui alla Sez. II, par. 3.1, del presente Capitolo direttamente escutibili dal garante. Vanno altresi' ricompresi i finanziamenti stipulati ancora da erogare concernenti le operazioni di credito fondiario che: - abbiano per oggetto immobili residenziali e siano finalizzate all'acquisto di immobili residenziali abitati, destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore; - abbiano per oggetto immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio) e siano finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali utilizzati, destinati a essere utilizzati o dati in locazione dal debitore. 1.4.4 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno" Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni: 1) garanzie con carattere di sostituti del credito; 2) accettazioni; 3) girate su effetti non a nome di un'altra banca; 4) lettere di credito stand-by irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito; 5) crediti ceduti con clausola "pro-solvendo" diversi dagli effetti riscontati; 6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute (19); 7) depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare; 8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti; 9) impegni relativi alla partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi; 10) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo. 2. CONTRATTI DERIVATI 2.1 Premessa Nel calcolo del coefficiente di solvibilita' non vengono considerati: - i contratti derivati su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni negoziati su mercati ufficiali; - i contratti derivati su tassi di cambio (ad eccezione di quelli connessi all'oro) di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario. 2.2 Calcolo degli equivalenti creditizi Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio, le banche possono seguire alternativamente il metodo del valore corrente oppure il metodo dell'esposizione originaria. Gli equivalenti creditizi sui contratti derivati aventi ad oggetto azioni, merci e metalli preziosi, ad eccezione dell'oro, devono essere calcolati esclusivamente secondo il metodo del valore corrente. Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalita' dei contratti. A partire dal 31.12.2000, le banche sono tenute a calcolare gli equivalenti creditizi di tutti i contratti derivati esclusivamente mediante il metodo del valore corrente. 2.2.1 Metodo del valore corrente Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore della banca. Il procedimento di calcolo approssima il costo che la banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente. Le banche che abbiano prescelto il metodo del valore corrente non possono adottare il metodo alternativo. Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura. A) Calcolo del costo di sostituzione Il costo di sostituzione di ciascun contratto e' dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco e' positivo quando alla banca spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte. Per il futures e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco e' dato dal differenziale a favore della banca fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati. Nei casi in cui l'esecuzione del contratto puo' avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli interessi rate swaps e i forward rate agreements, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i cross currency swaps) il valore intrinseco e' calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento della segnalazione. B) Calcolo dell'esposizione creditizia futura L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto time value che, in funzione della volatilita' dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonche' della vita residua del contratto, tiene conto della probabilita' che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Essa si determina con riferimento a tutti i contratti - con valore intrinseco sia positivo sia negativo - moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni. Tabella 1 =====================================================================
|Contratti | Contratti | | Contratti |
| su tassi |su tassi di| |su metalli | Contratti
Vita | di | cambio e | Contratti | preziosi | su altre
residua |interesse | oro | su azioni |eccetto oro| merci =====================================================================
Fino a 1 | | | | |
anno | 0% | 1% | 6% | 7% | 10% ---------------------------------------------------------------------
Oltre 1 | | | | |
anno e | | | | |
fino a 5 | | | | |
anni | 0,5% | 5% | 8% | 7% | 12% ---------------------------------------------------------------------
Oltre 5 | | | | |
anni | 1,5% | 7,5% | 10% | 8% | 15% --------------------------------------------------------------------- Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su piu' scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento. Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad es., da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo. L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i basis swaps in una sola valuta, cioe' per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati. Per i contratti che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli equita' index swaps), la vita residua e' pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti su tassi di interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, il fattore di maggiorazione e' soggetto a una soglia inferiore dello 0,5%. Per i contratti su tassi di interesse e tassi di cambio e' possibile utilizzare il metodo dell'esposizione originaria. Tale metodo si differenzia dal precedente non tanto nelle finalita' quanto nel procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni. Tabella 2 =====================================================================
|Contratti relativi ai | Contratti relativi ai
Durata originaria | tassi di interesse | tassi di cambio e oro =====================================================================
Fino a 1 anno..... | 0,5% | 2% --------------------------------------------------------------------- Oltre 1 anno e fino a | |
2 anni.... | 1% | 5% ---------------------------------------------------------------------
Incremento per ogni | |
anno successivo.... | 1% | 3% --------------------------------------------------------------------- Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad es., da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo. Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su piu' scadenze occorre calcolarne la durata inedia, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento. 3. COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE) Il rischio di credito sui contratti derivati puo' essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale: a) contratti bilaterali di novazione tra una banca e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti; b) altri accordi bilaterali di compensazione tra una banca e la sua controparte. La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che: 1) la banca abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; 2) la banca abbia messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorita' giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi della banca sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformita': - del diritto dello Stato nel quale la controparte e' costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, del diritto dello Stato in cui la succursale e' situata; - del diritto che disciplina le singole operazioni compensate; - del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale. 3) la banca abbia istituito procedure per garantire che la validita' legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti. La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorita' competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorita' competenti non e' persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sara' riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti. Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non puo' essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio. Nel caso di contratti di novazione, si puo' procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziche' degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione del metodo dell'esposizione originaria, il capitale di riferimento puo' essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione. Nel caso di altri accordi di compensazione, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione puo' essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione della posizione netta derivante dall'accordo. Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura i singoli importi netti possono essere presi in considerazione unicamente per i contratti su cambi a termine e per gli altri contratti simili nei quali vi e' corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari, nei casi in cui le somme da ricevere o da versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta. In applicazione del metodo dell'esposizione originaria per i contratti perfettamente congruenti il capitale di riferimento puo' essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione. I contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. In entrambi i casi i capitali di riferimento vanno moltiplicati per le percentuali indicate nella Tabella 2 del presente Allegato. Per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, l'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i fattori di conversione, indicati nella Tabella 3 del presente Allegato, da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni. Tabella 3 =====================================================================
|Contratti relativi ai | Contratti relativi ai
Durata originaria | tassi di interesse | tassi di cambio e oro =====================================================================
Fino a 1 anno..... | 0,35% | 1,50% --------------------------------------------------------------------- Oltre 1 anno e fino a | |
2 anni..... | 0,75% | 3,75% ---------------------------------------------------------------------
Incremento per ogni | |
anno successivo..... | 0,75% | 2,25% --------------------------------------------------------------------- In ogni caso, per le banche che applicano il metodo del valore corrente, l'esposizione creditizial a fronte delle transazioni' a termine compensate bilateralmente e' calcolata come somma dei seguenti valori: 1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti con valore positivo; 2) maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante. La maggiorazione per le transazioni compensate (M netto) e' uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda (M lordo) (20) e della stessa maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo netto corrente di sostituzione e costo lordo corrente di sostituzione (RNL). Tale maggiorazione, espressa in termini di formula, e' data da: M netto =0,4 * M lordo + 0,6 * RNL * M lordo dove, per il totale delle transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci, Costo netto di sostituzione RNL = --------------------------- Costo lordo di sostituzione La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula e' uguale a quella prevista nel par. 2.2.1 del presente Allegato. Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. (18) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione e' rappresentata, a seconda dei casi, dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore. (19) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione e' rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione. (20) M lordo e' pari alla somma delle singole maggiorazioni (calcolate, moltiplicando gli importi nominali di capitale per i corrispettivi fattori di maggiorazione indicati nel par. 1.2 del presente allegato) di tutte le transazioni soggette di accordi di compensazione giuridicamente efficaci stipulati con un controparte.
TITOLO IV - Capitolo 3
REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO
PARTE PRIMA
METODOLOGIA STANDARDIZZATA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Lo sviluppo dell'operativita' delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute puo' determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari). Ai fini di un controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nel Cap. 8 del presente Titolo e' previsto un sistema di "monitoraggio", basato su una rilevazione che fornisce indici sintetici di misurazione dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio, In relazione alle attivita' di intermediazione mobiliare svolte, le banche sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a fronteggiare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato dei valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione" nonche' il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario. Con le presenti disposizioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo di rispettare requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le banche e i gruppi bancari con riferimento all'intero "portafoglio titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenze di tesoreria). Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, previsto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione. Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio. Il requisito consolidato e' costruito come somma dei requisiti individuali delle singole banche e imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario. La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio. In particolare, le disposizioni di vigilanza del presente capitolo prevedono l'osservanza di distinti requisiti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio: - rischio di posizione su titoli di debito e titoli di capitale; - rischio di regolamento; - rischio di controparte; - rischio di concentrazione; - rischio di posizione su merci; - rischio di cambio. La valutazione dell'esposizione ai rischi di mercato derivante dall'operativita' in opzioni riveste un'importanza particolare, in considerazione del peculiare profilo di rischio che presentano tali strumenti. La disciplina prevede metodologie differenti, caratterizzate da tecniche con gradi di complessita' crescente, a seconda della tipologia di operativita' in opzioni del singolo intermediario. Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F., dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia. I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilita' di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati. Il rispetto di tali requisiti non e' quindi sufficiente: e' necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni dei CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma l; - art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni dei CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; e inoltre: - dall'"Emendamento dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998; - dalla direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi come modificata dalla direttiva 98/31/CE del 22 giugno 1998; - dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia; - dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformita' con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del T.U.F. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "attivita' e passivita' in valuta" tutte le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in lire o in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere non appartenenti all'Unione Monetaria Europea. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su oro; - "capitale nozionale" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito; - "cliente", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi come definiti nel Cap. 5 del presente Titolo; - "delta equivalent value", il prodotto tra il valore corrente dell'attivita' finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il fattore delta; - "durata finanziaria (duration)", l'indicatore della reattivita' del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi; - "fattore delta" il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attivita' finanziaria sottostante. Il fattore delta approssima la probabilita' di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante; - "fattore gamma" il tasso di variazione del fattore delta; - "fattore vega", la sensibilita' del valore di un'opzione al variare della volatilita' implicita di prezzo; - "mercati ufficiali" i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche: a) funzionano regolarmente; b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata; - "operazioni fuori bilancio" i contratti derivati e: a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci; b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli; - "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito al Cap. 1 del presente Titolo; - "portafoglio immobilizzato" portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dagli strumenti finanziari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (1). Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi: - i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su titoli di debito e di capitale, su valute e su merci stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (2); - le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attivita' di rischio (3); - le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato; - "posizione compensata", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda; - "posizione corta (o debitoria) lorda", gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati; - "posizione corta (o debitoria) lorda in valuta", le passivita' in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a 2~) e le altre operazioni "fiori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attivita' in valuta; - "posizione generale lorda" sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe o corte relative ai titoli di capitale in portafoglio; - "posizione generale netta" sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio; - "posizione lunga (o creditoria) lorda", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati; - "posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta", le attivita' in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attivita' in valuta; - "posizione netta in valuta", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta; - "posizione netta lunga o corta" su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine non si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilita' di consegnare titoli di emissioni diverso nonche' i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione e' ammessa purche' si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza; - "posizione residua", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta; - "prestiti subordinati di 3^ livello", i prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni: - siano stati interamente versati; - non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare (4); - abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni; - rispondano alle condizioni previste per le analoghe passivita' computabili nel patrimonio supplementare ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (4); - siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali. 4. Destinatati della disciplina A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (5). La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (6). A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. 5. Banche non assoggettate alla disciplina Non sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato, le banche per le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro. Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di curo, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva. 6. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte prima del presente Capitolo: - autorizzazione all'emissione di prestiti subordinati di terzo livello (Sez. II): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico su titoli di debito (Sez. III, par 2.1): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; (1) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo 1 bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (2) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (3) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3. (4) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo. (5) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere. (6) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.
PARTE PRIMA
SEZIONE II
REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti:

a) con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato:

- rischio di posizione (Parte prima - Sezione III)

- rischio di regolamento (Parte prima - Sezione IV)

- rischio di controparte (Parte prima - Sezione V)

- rischio di concentrazione (Parte prima - Sezione VI)

b) con riferimento all'intero bilancio:

- rischio di cambio (Parte prima - Sezione VII)

- rischio di posizione su merci (Parte prima - Sezione VIII) Nel calcolo dei requisiti patrimoniali occorre tenere conto del trattamento delle opzioni (cfr. Parte prima, Sez. IX, del presente Capitolo). Nel caso in cui una banca adotti l'"approccio semplificato" le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operativita' in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra. Nel caso in cui la banca adotti l'"approccio di scenario", le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operativita' in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra. Nel caso in cui la banca adotti il "metodo delta-plus", le opzioni vanno incluse in base al "delta-equivalent value" all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi "gamma" e "vega" si calcolano a parte (cfr. Parte prima, Sez. IX, par. 3 del presente Capitolo). I prestiti subordinati di 3^ livello sono dedotti dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato per un ammontare non superiore al 250 per cento del patrimonio "libero". Il patrimonio "libero" e' convenzionalmente determinato deducendo dal patrimonio di base i seguenti importi (7): - il 50 per cento della somma degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilita'; (7) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo. - l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilita' rispetto al patrimonio supplementare ammesso. Costituisce condizione necessaria per l'emissione dei prestiti subordinati di 3^ livello il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine trovano applicazione le disposizioni previste al Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo in materia di procedure per la richiesta di autorizzazione alla computabilita' nel patrimonio di vigilanza dei prestiti subordinati.
PARTE PRIMA
SEZIONE III
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI POSIZIONE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Premessa Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della societa' emittente. Il rischio di posizione e' calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca e comprende due distinti elementi: a) il rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalita' degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato; b) il rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per: - i titoli di debito (cfr. par. 2 della presente Sezione), - i titoli di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione); - i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.) (cfr. parr. 4 e 5 della presente Sezione). 2. Rischio di posizione dei titoli di debito Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative: - ai titoli di debito rappresentati da attivita' "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito; - ai contratti derivati su tassi di interesse; - alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso; - agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai titoli di debito; - alle posizioni (lunghe e corte) relative alla data di regolamento delle operazioni fuori bilancio del portafoglio immobilizzato. Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito. Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito. Le banche che decidono di far transitare in conto economico gli effetti reddituali dei contratti interni (8) devono includere nel calcolo del rischio di posizione i contratti interni rientranti nel portafoglio non immobilizzato. 2.1 Rischio generico su titoli di debito Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo e' basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (duration). L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria e' subordinata ad una autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 30 giorni successivi la ricezione della richiesta. In questo caso non e' piu' possibile tornare a utilizzare il metodo basato sulla scadenza, salvo casi eccezionali. 2.1.1 Metodo basato sulla scadenza Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito e' determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'All. A, par. 1, del presente Capitolo, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso e' dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalita' previste nel citato All. A, par. 1, del presente Capitolo (9). Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura ridotta" (cfr. ali. A, par. 1, del presente Capitolo). Resta fermo l'obbligo per il gruppo bancario nel suo insieme di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. Si rammenta che alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena". 2.1.2 Metodo basato sulla durata finanziaria Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (duration) e' descritto nell'All. A, par. 2, del presente Capitolo. 2.1.3 Trattamento delle operazioni fuori bilancio Le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per vita residua, come combinazione di una attivita' e di una passivita' a pronti di uguale importo (10). Esemplificando: 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli interest rate swaps) corrispondono alla combinazione di un'attivita' (o passivita') a tasso fisso e di una passivita' (o attivita') a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attivita' (o passivita') a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (11) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passivita' (o attivita') a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi; 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, futures, forward rate agreements, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (12). Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (13) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta; b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per piu' dello 0,15 per cento su base annua; c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non piu' di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non piu' di trenta giorni se superiore a un anno. 2.2 Rischio specifico su titoli di debito Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito e' pari alla somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di seguito indicati, che tengono conto della natura del soggetto emittente o del garante.

=================================================================== TITOLI TITOLI QUALIFICATI ALTRI DELLA (vita residua del TITOLI AMMINI- valore capitale STRAZIONE del titolo) CENTRALE ===================================================================
da 0 a oltre 6 mesi e oltre 24
6 mesi fino a 24 mesi mesi ------------------------------------------------------------------- 0 per 0,25 1 per cento 1,60 8 per cento per cento per cento cento ------------------------------------------------------------------- Si precisa che: 1) sono "titoli della Amministrazione Centrale", i valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di paesi della zona A e dall'Unione Europea; sono ricompresi anche i titoli emessi o garantiti da paesi della zona B purche' i titoli siano denominati nella comune valuta nazionale del debitore o del garante e finanziati nella medesima valuta. 2) sono "titoli qualificati": a) i titoli emessi che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita' (14), rappresentino attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento; b) i titoli che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 1. siano di emittenti dell'Unione Europea quotati nei mercati dei paesi di origine ovvero emessi da soggetti residenti in un paese della zona A e quotati in un mercato regolamentato del paese d'origine; 2. siano giudicati di qualita' adeguata dalla banca subordinatamente alle seguenti condizioni: - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidita'); - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidita' previsti dalle autorita' di vigilanza del paese in cui il titolo e' quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia. c) i titoli che siano classificati di qualita' adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. All. B del presente Capitolo) oppure da almeno una societa' di rating riconosciuta a condizione che nessun altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore; 3) sono "altri titoli" i titoli diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2). Le posizioni relative a contratti derivati su tassi di interesse vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione pari allo 0%. 3. Rischio di posizione su titoli di capitale 3.1 Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati: a) per rischio generico su titoli di capitale: 8 per cento della posizione generale netta; b) per rischio specifico su titoli di capitale: 8 per cento della posizione generale lorda. Ai "titoli qualificati" (15) si applica un requisito ridotto corrispondente al 4 per cento. In tal caso, le posizioni relative a un medesimo eminente non devono rappresentare piu' del 5 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a un massimo del 10 per cento, purche' il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative 'ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonche' ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (16). Le banche che decidono di far transitare in conto economico gli effetti reddituali dei contratti interni (17) devono includere nel calcolo del rischio di posizione i contratti interni rientranti nel portafoglio non immobilizzato. La somma, in valore assoluto, delle posizioni lunghe e delle posizioni corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni lunghe e le posizioni corte, calcolate "mercato per mercato" - cioe' distintamente per ciascun paese nel quale risultano quotati i singoli titoli detenuti dalle banche - costituisce la posizione generale netta del titoli quotati sui mercati ufficiali. Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (18) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. Se il bilanciamento delle posizioni rientra in una precisa strategia di arbitraggio della banca e le posizioni stesse sono sottoposte a controllo separato, e' richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purche' il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta. 3.2 Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati Le banche che non ricorrono alla facolta' di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati possono chiedere alla Banca d'Italia di non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico. La Banca d'Italia, nel valutare le richieste della specie, fa riferimento ai seguenti criteri: - l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende piu' di 200 titoli; - l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli; - nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite e' elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano piu' del 60 per cento del paniere stesso. In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe e corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 2 per cento finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione. 4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.) Ai fini del calcolo del rischio di posizione su certificati di partecipazione a o.i.c.r. le banche prendono in considerazione unicamente le posizioni lunghe. Tali posizioni sono aggregate in tre categorie secondo i medesimi criteri previsti per il rischio specifico dei titoli di debito (19), applicando i seguenti requisiti patrimoniali in relazione alla tipologia di titoli piu' rischiosa, in base al soggetto emittente, prevista dal regolamento dell'o.i.c.r.: 1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di paesi della zona A e dalla Unione Europea: 0 per cento; 2) "titoli qualificati": 1,6 per cento; 3) altri titoli: 8 per cento. I titoli di capitale, indipendentemente dall'emittente, sono da classificare nel raggruppamento "altri titoli". 5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento. Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati: - primo giorno lavorativo successivo 90% - secondo e terzo giorno lavorativo successivo 75% - quarto giorno lavorativo successivo 50% - quinto giorno lavorativo successivo 25% Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente. (8) I contratti interni possono intercorrere: sia tra differenti unita' operanti in Italia (ad esempio, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio non immobilizzato) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere e tra queste ultime. (9) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, e' volto a tenere conto dell'eventualita' sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo e' presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali. (10) Per una descrizione dettagliata delle modalita' di rilevazione delle "operazioni fuori bilancio" che entrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito, cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficenti prudenziali", sezione VII, sottosezione 3.2.3. (11) Scadenza dell'interno periodo di riferimento del contratto. (12) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento piu' tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i forward rate agreemenis e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF). (13) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. Parte prima, Sez. I, par. 3, del presente Capitolo). (14) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo. 15) Rientrano tra i "titoli qualificati" i valori che presentano un elevato grado di liquidita', secondo quanto indicato nell'All. C del presente Capitolo, e che sono ammessi dai soggetti indicati nel par. 2.2, lett. a ) e b, punto 1. della presente Sezione. (16) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito. (17) I contratti interni possono intercorrere sia tra differenti unita' operanti in Italia (ad esempio, tra il gestore del portafogio immobilizzato e quello del portafoglio non immobilizzato) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere e tra queste ultime. (18) Ad esempio, i futures e le opzioni su indici di borsa. (19) Cfr. par. 2.2 della presente Sezione.
PARTE PRIMA
SEZIONE IV
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI REGOLAMENTO SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO Il rischio di regolamento e' il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. Esso e' calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca. Il requisito patrimoniale richiesto e' determinato applicando alla differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli (quando tale differenza puo' comportare ovviamente una perdita per la banca) i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte:

Numero di giorni lavorativi Fattore di ponderazione dopo la data di liquidazione

dal 5^al 15^ 8 per cento

dal 16^ al 30^ 50 per cento

dal 31^ al 45^ 75 per cento

dal 46^ in poi 100 per cento

In alternativa, il requisito patrimoniale può essere determinato moltiplicando il valore convenuto alla scadenza per i seguenti fattori di ponderazione:

Numero di giorni lavorativi Fattore di ponderazione dopo la data di liquidazione

dal 5^ al 15^ 0,5 per cento

dal 16^ al 30^ 4 per cento

dal 31^ al 45^ 9 per cento Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45^ giorno lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in ogni caso in misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli. Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche i differenziali maturati e non ancora regolati relativi sia a contratti derivati sia alle altre operazioni fuori bilancio riguardanti il portafoglio non immobilizzato (20). (20) Inclusi, pertanto, i contratti su tassi di cambio e su merci (ricompresi nelle attivita' di rischio "fuori bilancio" considerate nel calcolo del coefficiente di solvibilita') detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura dei rischi relativi a titoli del portafoglio non immobilizzato.
PARTE PRIMA
SEZIONE V
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI CONTROPARTE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Definizione del rischio di controparte Il rischio di controparte e' il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale rischio, sempre con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca, e' determinato con riguardo: 1) alle operazioni su valori mobiliari e su merci per le quali non e' ancora decorso il termine di liquidazione, sulla base dei pagamenti effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne di titoli senza ricevere il corrispettivo; 2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita da parte del cessionario; 3) alle concessioni di titoli in prestito, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute; 4) alle operazioni attive di riporto e di pronti contro termine con obbligo di rivendita da parte del cessionario; 5) alle assunzioni di titoli in prestito; 6) ai contratti derivati che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di solvibilita', pur avendo i requisiti previsti dalla normativa (21), perche', qualora riguardino tassi di interesse su titoli di capitale, si riferiscono al portafoglio non immobilizzato, oppure perche', nel caso siano relativi a tassi di cambio e oro e a merci, hanno finalita' di negoziazione; 7) ai depositi di garanzia presso borse valori ed esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi. Con riferimento ai punti da 2) a 5) il rischio di controparte non assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) le operazioni sono state effettuate sui mercati ufficiali ove siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia; b) i titoli ceduti sono lasciati in deposito dal cessionario per tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi titoli sono costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali casi si richiede, altresi', che il cessionario si sia impegnato a non trasferire la proprieta' dei titoli. 2. Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale richiesto e' calcolato applicando all'ammontare del rischio come sopra indicato le seguenti ponderazioni differenziate in relazione alla natura della controparte: a) 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o garantite da) Governi centrali e Banche centrali di paesi della zona A e dalla Unione Europea (22); b) 1,6 per cento per le esposizioni che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita', rappresentino attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (23) nonche' quelle nei confronti di (o garantite da) imprese di investimento di paesi dell'Unione Europea o del Gruppo del Dieci o di paesi della zona A in cui vigono regole equivalenti a quelle della direttiva 93/6/CE ovvero da Borse o stanze di compensazione di mercati ufficiali; c) 4 per cento per le esposizioni relative a contratti derivati nei confronti di (o garantite da) soggetti diversi da quelli di cui ai punti a) e b); d) 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti. Il calcolo dell'esposizione creditizia dei pagamenti e delle consegne di titoli o merci effettuati anticipatamente si determina tenendo conto rispettivamente del valore corrente del titolo o della merce, nel caso in cui si e' anticipato il corrispettivo e si deve ricevere il titolo o la merce, e della somma di denaro dovuta dalla controparte, nel caso in cui si e' anticipato il titolo o la merce e si deve ricevere il corrispettivo. Per i contratti derivati si applicano i metodi del valore corrente o dell'esposizione originaria (24). Per le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito titoli si utilizza il valore corrente, prendendo in considerazione: - per le operazioni passive di riporto e di pronti contro termine e per le concessioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli ceduti (o dati in prestito) e il finanziamento ottenuto comprensivo degli interessi maturati (o le garanzie ricevute); - per le operazioni attive di riporto e di pronti contro termine e per le assunzioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, fra il finanziamento concesso (o il valore corrente delle garanzie prestate) e il valore corrente dei titoli ricevuti comprensivo degli interessi maturati (o dei titoli presi in prestito). Per le assunzioni di titoli in prestito la quota della differenza positiva imputabile alla "eccedenza di garanzie" non rientra nel calcolo del rischio di controparte del beneficiario del prestito qualora questi abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccedenza stessa in caso di inadempimento del soggetto che presta i titoli. Quest'ultima condizione si considera soddisfatta qualora i titoli dati in garanzia siano depositati presso istituti che curano la custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari. Per i depositi in garanzia presso borse valori e per le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi, l'esposizione creditizia corrisponde al valore di bilancio. (21) Cfr. Cap. 2, Sez. II, par. 4, del presente Titolo. (22) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che rappresentino, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita', attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione dello 0 per cento, Cfr. Cap. 2, Sez. II, par. 2, del presente Titolo. (23) Cfr. All. A del Cap. 2 del presente Titolo. (24) Cfr. All. B del Cap. 2 del presente Titolo.
SEZIONE VI
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Requisito patrimoniale Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap. 5 del presente Titolo) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attivita' di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina. Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio non immobilizzato, superano il limite individuale di fido. Tale requisito e' calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato che hanno determinato il superamento del suddetto limite. Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purche' rispettino le seguenti ulteriori condizioni: 1) il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed i rischi di mercato (cfr. Parte prima, Sezioni III, IV, e V, del presente Capitolo), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente Sezione, l'eventuale requisito patrimoniale consolidato previsto nella Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo nonche' gli altri requisiti patrimoniali; 2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si e' verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio non immobilizzato verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario; 3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario. Relativamente al portafoglio non immobilizzato, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi e' data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto alla Parte prima, Sezioni IV e V, del presente Capitolo. La posizione di rischio connessa con il portafoglio non immobilizzato viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al Cap. 5 del presente Titolo. 2. Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare e' determinato secondo il procedimento di seguito indicato: a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio non immobilizzato a tutte le altre posizioni di rischio; b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido; c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato a loro riferibili allo scopo di individuare quelle piu' rischiose a cui riferire l'eccedenza; A tal fine le posizioni del portafoglio non immobilizzato sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento (cfr. Parte prima, Sez. IV, del presente Capitolo) e di controparte (cfr. Parte prima, Sez. V, del presente Capitolo); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il piu' elevato requisito patrimoniale; d) si prendono in considerazione le posizioni cosi' ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b); e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta, a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d); f) qualora l'eccedenza si sia protratta per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva e' determinata: - sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1 della presente Sezione, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione; - moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1 della presente Sezione; - sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti. Tabella 1 (25) =====================================================================
Posizione di rischio | |
complessiva(% sul |Eccedenza% sul patrimonio di|
patrimonio di vigilanza) | vigilanza) |Coefficiente =====================================================================
(col. 1) | (col. 2) | (col. 3) ---------------------------------------------------------------------
da 25% a 40% | da 0% a 15% | 200% ---------------------------------------------------------------------
da 40% a 60% | da 15% a 35% | 300% ---------------------------------------------------------------------
da 60% a 80% | da 35% a 55% | 400% ---------------------------------------------------------------------
da 80% a 100% | da 55% a 75% | 500% ---------------------------------------------------------------------
da 110% a 250% | da 75% a 225% | 600% ---------------------------------------------------------------------
oltre il 250% | oltre il 225% | 900% --------------------------------------------------------------------- (25) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.
PARTE PRIMA SEZIONE VII
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI CAMBIO Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi". Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambio" e' contenuta entro il 2 per cento del patrimonio. La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata: 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro (26); 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per l'oro (cfr. Parte prima, Sez. XI, del presente Capitolo); 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte; 4) sommando la posizione netta, lunga o corta, in oro al maggior valore fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte. Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi": a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo; b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza; c) le partecipazioni e le attivita' materiali. Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono consentite quando si tratti di attivita' coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine. Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attivita' e passivita' non supera il 2 per cento del complesso delle attivita' e passivita' in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. L'oro e' comunque trattato separatamente dalle valute. (26) Ai fini del calcolo della posizione netta aperta in cambi non si prendono in considerazione le posizioni denominate nelle valute che partecipano all'Unione Economica e Monetaria (ivi inclusa la lira italiana) nonche' quelle denominate in euro.
SEZIONE VIII
REQUISITI INDIVIDUALI
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI 1. Premessa Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci. Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attivita' e passivita' in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalita' di "finanziamento delle scorte". La banca puo' calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato oppure con il metodo basato sulle fasce di scadenza. 2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi: 1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce; 2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce. E requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce. 3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca e' tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa. La banca utilizza una struttura di scadenze separata (cfr. Tabella 2 della presente Sezione) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia. Tabella 2 =====================================================================
Struttura di scadenze | Coefficiente di spread (in %) =====================================================================
(col. 1) | (col. 2)
fino a 1 mese | 1,50
oltre 1 fino a 3 mesi | 1,50
oltre 3 fino a 6 mesi | 1,50
oltre 6 fino a 12 mesi | 1,50
oltre 1 anno fino a 2 | 1,50
oltre 2 anni fino a 3 | 1,50
oltre 3 anni | 1,50 --------------------------------------------------------------------- Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non piu' di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere. Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (27): 1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per il relativo coefficiente di spread di cui alla colonna 2 della Tabella 2 della presente Sezione e per il prezzo a pronti della merce; 2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (28) e per il prezzo a pronti della merce; 3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per il relativo coefficiente di spread di cui alla colonna 2 della Tabella 2 della presente Sezione e per il prezzo a pronti della merce; 4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce. Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra. (27) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono: - "posizione compensata nella stessa fascia", la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo; - "posizione non compensata nella stessa fascia", la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza; - "posizione compensata tra due fasce di scadenza", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che e' compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva; - "posizione non compensata", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non puo' essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva; - "posizione netta in ciascuna merce", la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (future, swap, contratti a premio o warrant) nell'identica merce. (28) In pratica, se le posizione non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto e' pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce e' pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto e' dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe 0,6%*2=1,2%).
SEZIONE IX
TRATTAMENTO DELLE OPZIONI 1. Premessa Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo e' difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare. Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi: 1) approccio semplificato; 2) metodo delta-plus; 3) approccio di scenario. 2. Approccio semplificato Le banche che operano esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato. Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico. Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio e' il seguente: - per le posizioni lunghe (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni put oppure per le posizioni corte (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni, il requisito patrimoniale e' pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione; - per gli acquisiti di opzioni call oppure per gli acquisiti di opzioni put, il requisito patrimoniale e' pari al minore tra i seguenti due importi: 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento; 2) valore di mercato dell'opzione (29). 3. Metodo delta-plus 3.1 Premessa Il metodo delta-plus impiega i parametri di sensibilita' relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore delta (posizione ponderata per il delta) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci. Tuttavia, poiche' questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il fattore gamma (tasso di variazione del delta) e per il fattore vega (sensibilita' del valore di un'opzione al variare della volatilita' di prezzo). Questi fattori di sensibilita' saranno calcolati secondo un modello di borsa omologato oppure secondo il modello di Black e Scholes (cfr. All. D del presente Capitolo) oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia. I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, parr. 2.2 e 3, del presente Capitolo. 3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta" Le posizioni ponderate per il delta relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Parte prima, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il delta nelle fasce temporali indicate nell'All. A del presente Capitolo. Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in o.i.c.r. e' calcolato sulle posizioni ponderate per il delta secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 4, del presente Capitolo. Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e' calcolato sulle posizioni ponderate per il delta secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 3, del presente Capitolo. Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo, quello per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo. Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (30). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con caps o floors come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (31). 3.3 Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e" "vega" Le banche calcolano separatamente il gamma e il vega per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore gamma, per ogni singola opzione e' calcolato un "impatto gamma" secondo uno sviluppo in serie di Taylor: 1 impatto gamma = - * gamma * VU2 2 dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante (32), e' calcolato come segue: - per le opzioni su tassi di interesse, se lo strumento sottostante e' un'obbligazione, il valore di mercato dello strumento e' moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorche' lo strumento sottostante e' un tasso di interesse, anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo; - per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,08; - per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,15 (33). Ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante avra' un "impatto gamma" positivo o negativo. Questi singoli impatti gamma saranno sommati per dar luogo a un "impatto gamma" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il gamma sara' pari alla somma del valore assoluto degli "impatti gamma" netti negativi. I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilita' sono determinati moltiplicando la somma dei vega per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilita' pari a ± 25%. Il requisito patrimoniale totale per il rischio vega sara' pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante. 4. Approccio di scenario 4.1 Premessa L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilita' dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico e' determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilita') che comporta la perdita massima. Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalita' indicate nella Parte seconda del presente Capitolo ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. 4.2 Calcolo dei requisiti patrimoniali Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilita' di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verra' costruita una matrice distinta Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante. L'intervallo per i tassi di interesse e' conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'All. A, Tabella 3, del presente Capitolo. Gli altri intervalli sono ±8% per i titoli di capitale, per le valute e l'oro; ±15% per le merci. Per tutte le categorie di rischio dovranno essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in seguenti equidistanti. Per la definizione della seconda dimensione della matrice relativa alla variazione della volatilita' del tasso o prezzo sottostante - ci si riferisce a una variazione nella misura di ±25%. La Banca d'Italia puo' chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazione della volatilita'. All'interno della matrice cosi' costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale e' pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice. I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, parr. 2.2 e 3, del presente Capitolo. * * * Le banche con rilevante operativita' in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operativita', per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio rho, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio theta, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo. (29) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio non immobilizzato, si puo' considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato. (30) Ad esempio, un'opzione call acquistata su un future di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sara' iscritta in aprile, in base, al valore corretto per il delta, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sara' riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi. (31) Le "opzioni di tipo europeo" sono le opzioni in cui il titolare puo' esercitare i propri diritti solo cui giorno di scadenza del contratto. Tale giorno e' fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto e' stipulato in un mercato regolamentato. Diverse, le opzioni di tipo americano", sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa puo' esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso. (32) Per le opzioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima fascia temporale di cui all'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo. Per le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerate strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono al medesimo mercato nazionale, per le opzioni su valute e oro, sono da considerare strumenti sottostanti uguali ciascuna coppia di valute e oro. (33) Per le opzioni su merci sono da considerarsi strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo, definizione di "posizione nella stessa merce").
PARTE PRIMA
SEZIONE X
REQUISITI CONSOLIDATI 1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di controparte, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci. Le banche appartenenti a gruppi bancari che non sono tenute al rispetto del requisito individuale (cfr. Parte prima, Sez. I, parr. 4 e 5, del presente Capitolo) non vengono prese in considerazione per il calcolo del requisito consolidato. Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato e' pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche, societa' di intermediazione mobiliare e societa' finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. appartenenti al gruppo bancario. Per il rischio di regolamento e per il rischio di controparte si puo' procedere all'elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo. Relativamente al rischio generico di posizione su titoli di debito il requisito consolidato e' pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche, societa' di intermediazione. mobiliari e societa' finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui d'art. 107 del T.U. appartenenti al gruppo bancario calcolati applicando le ponderazioni in "misura piena" indicate nell'All. B del presente Capitolo (34). Per le societa' estere appartenenti a gruppi bancari italiani, aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali sono calcolati sulla base delle normative dei singoli paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per le societa' estere aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente Capitolo. Con riferimento alle societa' estere inserite in un gruppo bancario italiano e aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali e' richiesto solo per quelle la cui operativita' in titoli non immobilizzati sia superiore allo 0,5% della complessiva operativita' in titoli non immobilizzati del gruppo di appartenenza. (34) Si rammenta che - come indicato nella Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo - alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena". 2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente a fronte del rischio di controparte i gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioe' che includono succursali o controllate estere) applicano la ponderazione prevista dalla normativa relativa al coefficiente di solvibilita' consolidato (cfr. Cap. 2, Sez.II, del presente Titolo). Pertanto, a tali gruppi bancari non si applica il trattamento piu' favorevole previsto per le esposizioni verso Borse o stanze di compensazione di cui alla Parte prima, Sez. V, par. 2, del presente Capitolo.
PARTE PRIMA
SEZIONE XI
DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr.Parte prima, Sez. XII, del presente Capitolo). Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (35) si tiene conto del pertinente capitale nozionale. Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i warrants occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. IX, del presente Capitolo. Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalita' di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in lire o in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione (36). Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (36). ; (35) Ad esempio, un interest rate swap o un forward rate agreement. (36) L'utilizzo delle lire e' consentito durante la fase transitoria dell'Unione Monetaria Europea fino al 31.12.2001 (cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali").
SEZIONE XII
SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI 1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilita' di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati. Il rispetto di tali requisiti non e' quindi sufficiente: e' necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. A tal fine, e' necessario che le banche e i gruppi bancari, con riferimento anche alle singole componenti, si dotino di: - un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operativita' in valori mobiliari e valute; - una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi; - un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unita' operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilita' nella gestione del rischio; - un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio; - un efficace sistema di auditing interno. I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attivita' in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operativita' della banca, del gruppo e dei mercati in cui essi operano, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attivita' di negoziazione di valori mobiliari e valute. 2. Segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicita' trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". Le capogruppo di gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia i requisiti consolidati con periodicita' semestrale (30 giugno, 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".
PARTE SECONDA MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI
PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa L'"Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato", emanato nel gennaio del 1996 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la direttiva dell'Unione Europea n. 98/31/CE del 22.6.1998 consentono alle banche la possibilita' di adottare i propri modelli interni costituiti essenzialmente per la funzione di gestione dei rischi per determinare il requisito patrimoniale a fronte dei rischi connessi con l'attivita' di negoziazione del portafoglio non immobilizzato. In particolare, le banche possono calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio non immobilizzato, del rischio di posizione su merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni purche' questi soddisfino talune condizioni e siano esplicitamente riconosciuti dall'Autorita' di vigilanza nazionale. Le presenti istruzioni delineano una procedura che subordina il riconoscimento da parte della Banca d'Italia alla verifica di una serie di criteri, qualitativi e quantitativi, finalizzati ad accertare che il modello sia adeguatamente conosciuto e seguito dall'alta direzione della banca e possieda le caratteristiche minime necessarie per valutare correttamente il livello di esposizione giornaliera al rischio. La procedura di riconoscimento non solleva gli organi aziendali dalla responsabilita' della gestione dei rischi che la banca si assume nella sua operativita'. I modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La Banca d'Italia si attende che la metodologia VaR sia integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi (ad esempio, analisi di sensitivita', limiti parametrici basati su stime degli effetti di variazioni dei prezzi di mercato sul valore delle posizioni ecc.) e che il vertice della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello. La Banca d'Italia, oltre a controllarne l'affidabilita' prima del riconoscimento, verifica periodicamente che il modello sia in grado di fornire un'adeguata rappresentazione dell'esposizione al rischio della banca, anche richiedendo all'intermediario un periodo di sperimentazione "in loco" e di provare il modello simulando una situazione di forti perturbazioni sui mercati. Nel caso in cui la banca non rispetti i criteri previsti all'atto del riconoscimento, la Banca d'Italia puo' revocare il riconoscimento del modello interno e imporre alla banca di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della normativa descritta nella Parte prima del presente capitolo. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del T.U.: - art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle 'sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amiministrativa e contabile e i controlli interni. e inoltre: - dall'"Emendamento dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato del gennaio 1996; - dalla direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi come modificata dalla direttiva 98/31 /CE del 22 giugno 1998. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "rischio specifico", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Tali variazioni possono essere determinate dalla quotidiana attivita' di negoziazione (day-to-day risk o rischio idiosincratico) oppure da un repentino movimento dei prezzi rispetto a quelli generali del mercato (rischio di evento). Un caso particolare di rischio di evento e' il rischio di inadempienza dell'emittente provocato da una variazione delle aspettative del mercato sul rischio di default dell'emittente stesso; - "test retrospettivi", test che raffrontano i risultati di negoziazione con le misure del rischio prodotte dai modelli. - "valore a rischio (VaR)", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilita', lungo un determinato orizzonte temporale (37). (37) A titolo esemplificativo, nel caso in cui le oscillazioni del valore del portafoglio siano distribuite normalmente e tra loro indipendenti il VaR e' calcolato come segue: VaRx= VMx * ( (2 dove: VM x e' il valore di mercato della posizione X (2, e' la volatilita' calcolata su un appropriato periodo di detenzione e ( rappresenta il multiplo della volatilita' corrispondente al quantile selezionato della distribuzione di probabilita'. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari. Al fine del riconoscimento del modello a livello di gruppo rileva la rispondenza ai criteri qualitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo degli intermediari presso cui sono allocate le operazioni che determinano un'esposizione ai rischi di mercato e la capacita' del modello, complessivamente considerato, di rispondere ai criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo. Nel caso in cui il modello interno sia applicato - ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali - solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali consolidati sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e da quelli standardizzati applicati alle banche, alle SIM e alle societa' finanziarie di cui all'elenco speciale dell'art. 107 TU. appartenenti al gruppo bancario che non si avvalgono del modello interno. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte seconda del presente Capitolo: - riconoscimento del modello interno (Sez. II): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno (Sez. II): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - approvazione della modifica della struttura di subportafogli per il calcolo del rischio specifico (Sez. IV, par. 2): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - nullaosta alla modifica della combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata (Sez. IV par 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. - esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sez. IV, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sez. IV, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - revoca del riconoscimento del modello (Sez. IV, par. 5). Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.
PARTE SECONDA
SEZIONE II
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO La Banca d'Italia riconosce i modelli interni predisposti dalle banche subordinatamente alla verifica di requisiti qualitativi e quantitativi: nella prima categoria, sono ricompresi i requisiti di tipo organizzativo che la banca richiedente deve soddisfare (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo); nella seconda le caratteristiche minime di solidita' e affidabilita' statistica del modello utilizzato (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 2, e Sez. IV del presente Capitolo). La procedura di riconoscimento si struttura in tre fasi: 1) presentazione della domanda di riconoscimento del modello La domanda deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all'All. E del presente Capitolo e da ogni informazione e documentazione che la banca ritiene utile per una agevole e completa valutazione del modello, ivi compresi gli organigrammi, i risultati di test effettuati, le evidenze statistiche. L'inoltro della domanda e' approvato dal consiglio di amministrazione con un'apposita delibera; 2) esame del modello La Banca d'Italia esamina il modello sulla base di criteri qualitativi e quantitativi (cfr. Sez. III del presente Capitolo). Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione verranno approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio; 3) comunicazione dell'esito della domanda La Banca d'Italia comunica l'esito della domanda entro 120 giorni dalla ricezione della stessa; il termine e' sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive. La Banca d'Italia, ove rigetti la domanda, specifica le aree nelle quali si sono individuate le lacune che hanno impedito il riconoscimento del modello. La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti agli standard richiesti e di assumere le conseguenti determinazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. Il riconoscimento del modello da parte della Banca d'Italia viene accordato qualora lo stesso sia ritenuto idoneo a un corretto calcolo dei requisiti patrimoniali. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori in ordine alle scelte di portafoglio e alle misure organizzative assunte in base alle informazioni derivanti dal modello. Qualora la banca decida di apportare modifiche di rilievo ad un modello gia' riconosciuto, ne da' preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, la quale verifica che le modifiche proposte non inficino le condizioni previste per il riconoscimento. La Banca d'Italia si pronuncia entro di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; il termine e' sospeso in caso di necessita' di informazioni aggiuntive.
PARTE SECONDA
SEZIONE III
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MODELLO INTERNO 1. Criteri qualitativi La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio concettualmente corretto ed applicato in maniera esaustiva. Tali condizioni si ritengono soddisfatte qualora: a) il modello sia strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio e sia in grado di fornire all'alta direzione le informazioni sull'esposizione al rischio della banca. In particolare, e' necessario che: 1) i requisiti patrimoniali si basino sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente al calcolo degli obblighi di vigilanza; 2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dalla direzione; 3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca; b) la banca disponga di un'unita' di controllo del rischio, indipendente dalle unita' di negoziazione, che risponda direttamente all'alta direzione. L'unita' deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio; c) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca partecipino attivamente al processo di controllo dei rischi (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 1, del presente Titolo) ed i rapporti quotidiani dell'unita' di controllo dei rischi siano esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 2, del presente Titolo); d) la banca disponga di personale specializzato nell'impiego di modelli nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione interna e dei servizi di back-office; e) la banca stabilisca procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi (38); f) la banca ponga in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di stress (cfr. Sezione V del presente Capitolo), il cui esito venga valutato dall'alta direzione e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti; g) la banca proceda ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione: - l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio e dell'organizzazione dell'unita' di controllo del rischio; - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio e l'attendibilita' complessiva del sistema informativo per l'alta direzione; - le modalita' seguite per approvare i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office; - le tipologie dei rischi di mercato individuati dal modello interno e la convalida di eventuali modifiche del processo di misurazione del rischio; - l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruita' delle ipotesi di volatilita' e di correlazione e dei calcoli di valutazione e di sensibilita' al rischio, - il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestivita' e l'affidabilita' delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse; - il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi. E' inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attivita' svolta dall'unita' di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unita' di negoziazione. 2. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio All'atto della richiesta di riconoscimento del modello la banca fornisce ogni informazione utile ai fini della comprensione delle proprieta' statistiche del modello stesso. I modelli interni devono rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinche': - relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse. La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari; - per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca; - per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative; - per il rischio di posizione su merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative; Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni; - il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio, gli specifici rischi connessi con le opzioni. Le banche possono stabilire in autonomia le modalita' di misurazione del rischio delle posizioni individuali (39) e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosita' del portafoglio, comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio. (38) E' opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato. (39) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi e' l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.
PARTE SECONDA
SEZIONE IV CALCOLO DEI REQUISITI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE
SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE SU MERCI
1. Premessa Le banche possono utilizzare i modelli interni riconosciuti dalla Banca d'Italia per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), di cambio (cfr. Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo) e di posizione su merci (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo). Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali saranno una combinazione tra quelli calcolati con il modello e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte prima del presente Capitolo per i rischi non valutati dal modello. 2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno Le banche che utilizzano il modello interno devono soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore tra i due importi seguenti: 1) la misura del "valore a rischio" (VaR) del giorno precedente; 2) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3, eventualmente maggiorata sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par. 5 della presente Sezione). Per poter calcolare, tramite il modello, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito le banche devono dimostrare che il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nella Parte seconda, Sez. II, del presente Capitolo, sia in grado di: - spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (40); - riflettere la concentrazione del portafoglio (4l); - resistere a una situazione sfavorevole (42); - essere convalidato da test retrospettivi volti a verificare che il rischio specifico sia valutato in modo adeguato. Inoltre, le banche devono dimostrare di essere in possesso di metodologie idonee a valutare adeguatamente il rischio di evento e il rischio di inadempimento per le posizioni in titoli di debito e in titoli di capitale. Qualora la banca non sia in grado di fornire tale dimostrazione, il requisito patrimoniale dovra' includere una maggiorazione. Per la determinazione di tale maggiorazione viene effettuato un calcolo analogo a quello utilizzato per il modello per il rischio generale di mercato nel caso in cui quest'ultimo non abbia superato i test retrospettivi. In particolare, alla misura del rischio specifico calcolata dalla banca sulla base del proprio modello viene applicato un fattore moltiplicativo di 4. Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno e' dato dalla seguente formula:

1 60 1 60 Ct= max (VaRt-l + (t * RSMt-l, (t * - ? VaRt-i + (t * - ? RSMt-i)
60 i=l 60 i=l dove: Ct e' il requisito patrimoniale al giorno t; VaRt-i e' il valore a rischio calcolato secondo il modello per il portafoglio detenuto al giorno t-i; (t e' il fattore moltiplicativo, non inferiore a 3; (t rappresenta il fattore moltiplicativo, che varia in relazione all'adeguatezza del modello interno a calcolare il rischio di evento e di inadempimento. Tale fattore assume valore 0 oppure 1 a seconda che la banca dimostri o meno di essere in grado di valutare adeguatamente il rischio di evento e di inadempimento. Complessivamente, quindi, il fattore moltiplicativo ((t+ (t) puo' assumere un valore pari al massimo a 4; RSMt-i e' l'ammontare di capitale destinato alla copertura dei rischi specifici degli strumenti finanziari sul portafoglio detenuto il giorno t-i, calcolato secondo il modello interno (sulla base delle due ipotesi alternative di seguito riportate). Ai fini del calcolo della maggiorazione per il rischio specifico (cfr. la formula sopra riportata), il fattore moltiplicativo puo' essere applicato dalla banca a due misure alternative di valore a rischio (RSMt-i): a) la parte di rischio specifico della misura del VaR che dovrebbe essere isolata conformemente alle norme di vigilanza (cfr. Parte seconda, Sez. III, del presente Capitolo, per quanto concerne la specificazione dei fattori di rischio di mercato) (43); b) le misure del VaR di subportafogli di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico. Le banche che utilizzano l'opzione b) individuano la loro struttura di subportafogli e la comunicano alla Banca d'Italia. La banca che intende modificare tale struttura chiede l'autorizzazione della Banca d'Italia, la quale si pronuncia entro i 30 giorni successivi alla richiesta; il termine e' sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive. 3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che ciascuna categoria generale di rischio (44) sia valutata sulla base di un unico approccio (modelli interni o metodo standardizzato) e che tutti gli elementi del rischio di mercato siano misurati. Alla parte calcolata sulla base dei modelli interni si applicheranno i criteri di cui alla Parte seconda del presente Capitolo. I coefficienti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato e ai modelli interni dovranno essere aggregati mediante sommatoria semplice. Le banche che usano modelli interni solo per alcune categorie di rischio dovranno estendere quanto prima i loro modelli a tutti i rischi di mercato cui sono esposte. La banca che abbia adottato uno o piu' modelli interni non puo' chiedere di tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per la misurazione dei rischi gia' valutati mediante tali modelli. Le banche possono chiedere alla Banca d'Italia di modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni alla modifica nei 60 giorni successivi alla comunicazione, la banca puo' utilizzare la nuova combinazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali; il termine e' sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive. Nel caso in cui la banca adotti una combinazione che preveda il calcolo del rischio specifico di posizione su titoli secondo la metodologia standardizzata, il requisito patrimoniale e' definito dalla seguente formula:

60 Ct = max (VaRt-l, (t * - ? VaRt-i)+ RSSt-l
i=l dove: Ct e' il requisito patrimoniale al giorno t; VaRt-i e' il valore a rischio calcolato secondo il modello per il portafoglio detenuto al giorno t-i; (t e' il fattore moltiplicativo, non inferiore a 3; RSSt-i e' l'ammontare supplementare di capitale per la copertura dei rischi specifici degli strumenti finanziari sul portafoglio detenuto il giorno t-i, calcolato secondo la metodologia standardizzata. 4. Calcolo del VaR Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni. Inoltre, il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilita' dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione piu' breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il periodo di osservazione puo' risalire ai 6 mesi precedenti in termini di media ponderata. Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le banche procedono ad aggiornamenti piu' frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Per il calcolo del VaR, le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva. 5. Test retrospettivi Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno, con la variazione effettiva del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99^ percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Tale capacita' si ritiene raggiunta da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente. La banca deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata. Se la variazione effettiva del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 Fattori di maggiorazione ====================================================== Numero di scostamenti Fattore di maggiorazione ======================================================
meno di 5 0,00 ------------------------------------------------------
5 0,40 ------------------------------------------------------
6 0,50 ------------------------------------------------------
7 0,65 ------------------------------------------------------
8 0,75 ------------------------------------------------------
9 0,85 ------------------------------------------------------
10 o più 1,00 ------------------------------------------------------ La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore: di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione. La banca puo' chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 30 giorni dalla richiesta. Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia puo' imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia puo' revocare il riconoscimento del modello interno. (40) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi e' il valore della R2 di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilita' dei residui non catturati nei fattori della regressione. Per i modelli per i quali non e' possibile calcolare un indice della bonta' di stima le banche definiscono insieme alla Banca d'Italia misure di valutazione alternative. (41) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti via via che aumenta la concentrazione del portafoglio. (42) Il modello imemo della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato puo' essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Allernativamente, il risultato puo' essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (worst-case). (43) In particolare per i titoli di capitale, il sistema di misurazione dovrebbe impiegare un fattore di rischio distinto per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative; per i titoli di debito, il modello dovrebbe incorporare i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse. (44) Per categoria generale di rischio si intende uno dei rischi per i quali e' definito uno specifico requisito patrimoniale.
PARTE SECONDA
SEZIONE V
PROVE DI STRESS 1. Programma di prove di stress Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere gravemente sulla posizione di una banca. Tali test rappresentano un elemento chiave nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. Fra tali fattori rientrano eventi a bassa probabilita' concernenti tutte le principali fattispecie di rischio, ivi incluse le varie componenti dei rischi di mercato, di credito e operativi. Gli scenari di stress devono poter mettere in evidenza l'impatto di questi eventi sulle posizioni con caratteristiche di prezzo sia lineari che non lineari (ad es., opzioni e strumenti con comportamento analogo). Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidita' generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress: a) la valutazione della capacita' del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali; b) l'individuazione delle misure che la banca puo' intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio. I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'alta direzione e, periodicamente, al consiglio di amministrazione. Le banche combinano le prove di stress definite dalla Banca d'Italia (cfr. par. 2 della presente Sezione) con quelle da loro elaborate in funzione delle caratteristiche di rischio proprie di ogni banca (cfr. par. 3 della presente Sezione). 2. Prove di stress definite dalla Banca d'Italia 2.1 Prove che non richiedono simulazioni da parte delle banche Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite piu' elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca. 2.2 Prove che richiedono simulazioni da parte delle banche Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca (d'Italia. Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione (45) tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidita' che si e' accompagnata a questi eventi. Un secondo tipo di scenario misura la sensibilita' dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri presuntivi di volatilita' e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilita' e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico. 3. Prove di stress condotte dalle singole banche Al fine di cogliere le specificita' del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli. Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti. I risultati dei test sono periodicamente riesaminanti dall'alta direzione della banca e trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilita' di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi. (45) A titolo di esempio, il crollo borsistico del 1987; la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994; la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre del 1997.
 
Allegato A ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO
SU TITOLI DI DEBITO
1. Metodo basato sulla scadenza Il processo di determinazione dei requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate. I FASE. Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio: I.1 Titoli di proprieta' posizioni lunghe posizioni corte I.2 Operazioni fuori bilancio I.2.1 Contratti derivati con titolo sottostante: posizioni lunghe posizioni corte I.2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante: posizioni lunghe posizioni corte I.2.3 Altre operazioni fuori bilancio: posizioni lunghe posizioni corte I.3 Totale portafoglio non immobilizzato posizioni lunghe posizioni corte Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali: a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate; b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto a), sussistano interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto; c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprieta'") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto. II FASE: Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (46) in una delle fasce temporali di seguito indicate. Sono previste tredici fasce per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; quindici fasce per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento. II.2 All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia. II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione. Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione

=================================================================== Fasce temporali di scadenza Fattori di ponderazione =================================================================== Zone
cedola pari o superiore al 3% misura misura
piena ridotta -------------------------------------------------------------------
fino a 1 mese 0% 0%

da oltre 1 mese fino a 3 mesi 0,20% 0,13%

zona 1 da oltre 3 mesi fino a 6 mesi 0,40% 0,27%

da oltre 6 mesi fino a 1 anno 0,70% 0,47% -------------------------------------------------------------------
da oltre 1 anno fino a 2 anni 1,25% 0,83%

zona 2 da oltre 2 anni fino a 3 anni 1,75% 1,17%

da oltre 3 anni fino 4 anni 2,25% 1,50% -------------------------------------------------------------------
da oltre 4 anni fino a 5 anni 2,75% 1,83%

da oltre 5 anni fino a 7 anni 3,25% 2,17%

da oltre 7 anni fino a 10 anni 3,75% 2,50%

zona 3 da oltre 10 anni fino a 15 anni 4,50% 3,00%

da oltre 15 anni fino a 20 anni 5,25% 3,50%

oltre 20 anni 6,00% 4,00% =================================================================== Fasce temporali di scadenza Fattori di ponderazione =================================================================== Zone
cedola inferiore al 3% misura misura
piena ridotta -------------------------------------------------------------------
fino a 1 mese 0% 0%

da oltre 1 mese fino a 3 mesi 0,20% 0,13%

zona 1 da oltre 3 mesi fino a 6 mesi 0,40% 0,27%

da oltre 6 mesi fino a 1 anno 0,70% 0,47% -------------------------------------------------------------------
da oltre 1 anno fino a 1,9 anni 1,25% 0,83%

zona 2 da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni 1,75% 1,17%

da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni 2,25% 1,50% -------------------------------------------------------------------
da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni 2,75% 1,83%

da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni 3,25% 2,17%

da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni 3,75% 2,50% zona 3
da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni 4,50% 3,00%

da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni 5,25% 3,50%

da oltre 10,6 anni fino a 12 anni 6,00% 4,00%

da oltre 12 anni fino a 20 anni 8,00% 5,33%

oltre 20 anni 12,50% 8,33% ------------------------------------------------------------------- (46) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione. III FASE: Compensazione all'interno di una stessa fascia Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta. La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia. La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia. IV FASE: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando un "fattore di non compensabilita' verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (47). V FASE: Compensazione all'interno di una stessa zona Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico casi da calcolare la "posizione ponderata corta totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona. La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona. VI FASE: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando i "fattori di non compensabilita" - cfr. Tabella 2 del presente Allegato - alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti. (47) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe e' di 100 milioni e la somma delle posizione ponderate corte e' di 90 milioni, la quota di non compensabilita' verticale per quella fascia e' pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni. VII FASE: Compensazione tra zone diverse Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3. In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi: le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto; le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno. VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2. La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2. La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3: - siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale"; - siano di segno opposto, il minore di tali valori e' la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale". VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi: - qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale"; - qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3. La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3. La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione: a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quelle della zona 1, il minore di tali valori e' definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale"; b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale". VIII FASE: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando i pertinenti fattori di non compensabilita'" - riportati nella Tabella 2 del presente Allegato - alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti. IX FASE: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina e' quello della completa copertura patrimoniale (100%) della "posizione ponderata residua finale" determinata secondo le modalita' precedentemente illustrate. IX FASE. Calcolo del requisito patrimoniale complessivo Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo e' pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX. Tabella 2: Fattori di non compensabilita' orizzontale =====================================================================
| Fascia | | Fra zone |Fra le zone 1 Zone (48)| temporale |Entro la zona | adiacenti | e 3 =====================================================================
|da 0 a 1 mese | | | ---------------------------------------------------------------------
| | 40% (misura | |
|da 1 a 3 mesi | piena) | | ---------------------------------------------------------------------
| | 30% (misura | |
zona 1 |da 3 a 6 mesi | ridotta) | | ---------------------------------------------------------------------
|da 6 a 12 mesi| | | ---------------------------------------------------------------------
| | | 40% (misura |
| | | piena) | ---------------------------------------------------------------------
| | | 30% (misura |
| | | ridotta) | ---------------------------------------------------------------------
|da 1 a 2 anni | | | ---------------------------------------------------------------------
| | 30% (misura | | 150%(misura
Zona 2 |da 2 a 3 anni | piena) | | piena) ---------------------------------------------------------------------
| | 20% (misura | | 100% (misura
|da 3 a 4 anni | ridotta) | | ridotta) ---------------------------------------------------------------------
| | | 40% (misura |
| | | piena) | ---------------------------------------------------------------------
| | | 30% (misura |
|da 4 a 5 anni | | ridotta) | ---------------------------------------------------------------------
|da 5 a 7 anni | | | ---------------------------------------------------------------------
| | 30% (misura | |
|da 7 a 10 anni| piena) | | ---------------------------------------------------------------------
| da 10 a 15 | 20% (misura | |
| anni | ridotta) | | ---------------------------------------------------------------------
| da 15 a 20 | | |
zona 3 | anni | | | ---------------------------------------------------------------------
|oltre 20 anni | | | sx=-; (48) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni. 2. Metodo basato sulla durata finanziaria (duration) Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della duration occorre procedere secondo i seguenti punti: 1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenzario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato; 2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata; 3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilita' verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base; 4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilita' indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato; 5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo e' pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto 3). Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce tenporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse =====================================================================
zone |Fasce temporali di scadenza |Variazioni ipotizzate di tasso % =====================================================================
| fino a 1 mese | 1,00
| da 1 a 3 mesi | 1,00 Zona 1 | da 3 a 6 mesi | 1,00
| da 6 a 12 mesi | 1,00
| da 1,0 a 1,9 anni | 0,90 Zona 2 | da 1,9 a 2,8 anni | 0,80
| da 2,8 a 3,6 anni | 0,75
| da 3,6 a 4,3 anni | 0,75
| da 4,3 a 5,7 anni | 0,70
| da 5,7 a 7,3 anni | 0,65 Zona 3 | da 7,3 a 9,3 anni | 0,60
| da 9,3 a 10,6 anni | 0,60
| da 10,6 a 12 anni | 0,60
| da 12 a 20 anni | 0,60
| oltre 20 anni | 0,60 sx=-;
 
Allegato B
SOCIETA' DI RATING RICONOSCIUTE A) Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia - Italrating DCR s.p.a. B) Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia - MOODYS Investors Service - Standard & Poor's - Fitch - IBCA Investors Service - Duff & Phelps Credit Rating Co. - Thomson Bank Watch, Inc. C) Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (49) Societa' di rating riconosciute dalle locali autorita' di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale. (49) Per i paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, purche' vigano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelli della Direttiva 93/6/CEE o dell'Emendamento all'Accordo di Basilea del gennaio 1996.
 
Allegato C TITOLI DI CAPITALE QUOTATI CHE PRESENTANO
UN "ELEVATO GRADO DI LIQUIDITA'" Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli "qualificati" quelli che presentano un
"elevato grado di liquidita'". Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive: a) per i titoli quotati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice MIB30 o dell'indice MIDEX; b) per i titoli quotati in un mercato regolamentato estero: - ove si tratti di titoli quotati in un Paese dell'UE o del G-10, presentano un elevato grado di liquidita', secondo le autorita' competenti del medesimo Paese; - ove si tratti di titoli quotati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un Indice di Liquidita' e Capitalizzazione (ILC) non inferiore a quello dei titoli compresi nel paniere di riferimento dell'indice MIB30. L'indice di liquidita' e capitalizzazione (ILC) dei titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato e' calcolato con metodologia analoga a quella in uso per selezionare i titoli che compongono il paniere di riferimento degli indici MIB30 e MIDEY, convertendo preliminarmente in curo i dati espressi in altre valute. A tal fine, si procede a: 1) determinare la capitalizzazione media giornaliera (CapMG) del titolo, risultante dal prodotto del numero dei titoli in circolazione alla data di riferimento del calcolo per il prezzo medio nei sei mesi precedenti. Per i titoli denominati in valute diverse dall'euro puo' essere adottato indifferentemente il tasso di cambio effettivo di ciascun giorno o quello medio del semestre; 2) determinare il volume medio giornaliero degli scambi (VolMG), sulla base del medesimo periodo di sei mesi, adottando la medesima convenzione di cui sopra per i titoli denominati in valute diverse dall'euro; 3) calcolare il coefficiente a del titolo in questione come rapporto tra CapMG e volMG; 4) determinare con analoga procedura il coefficiente ( dell'intero mercato ((m) nel quale il titolo e' quotato; 5) calcolare l'indicatore ILC del titolo secondo la formula: ILC = CapMG + (m *VolMG Non possono rientrare tra i titoli di capitale "qualificati" quelli che presentano un coefficiente ( superiore a 10.000. Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo dell'ILC deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.
 
Allegato D MODELLO DI BLAK E SCHOLES PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE
DELTA NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente diffusa per il calcolo del coefficiente delta nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali
individuali sui rischi di mercato. Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente delta da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Rimane rimessa alla prudente valutazione degli amministratori della banca - avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione - la scelta del modello ritenuto piu' idoneo. Le banche sono tenute a far pervenire alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati quando questi si discostino in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel seguito. Il modello principale di riferimento per la valutazione delle opzioni e' quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni coli europee (50) su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione. Opzioni call La formula per la determinazione del valore dell'opzione call e' la seguente:

C = S N(dl) - Ke-rt N(d2)

dove: dl = log (S / K) + (r + (2 /2) t d2 = dl- ( vt
---------------------------
( vt C = valore dell'opzione S = prezzo dell'attivita' sottostante K = prezzo di esercizio della call r = tasso di interesse esente da rischio (51) ( = volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (52) t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione e-rt = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la data di scadenza dell'opzione. N(x) e' la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata. La volatilita' del rendimento del titolo sottostante puo' essere stimata in due modi: 1) come volatilita' storica, in base all'analisi delle serie temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione; 2) come volatilita' implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione coll e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in fluizione di (. Il modello di Black e Scholes ipotizza: - che l'andamento dei prezzi dell'attivita' sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale; - l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni; - che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione. Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo e' costituito dalle variazioni del prezzo del titolo. La sensibilita' rispetto al fattore prezzo e' misurata dal coefficiente delta - derivata prima di C rispetto a S - che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente delta consente quindi di stimare l'impatto su C di una data variazione del prezzo dell'attivita' sottostante: variazione di C = delta . variazione di S Matematicamente, il delta si ricava dalla formula di Black e Scholes: delta = N (dl ) Il delta varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore e' minimo quando S e' molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione e' prossima. In tal caso, la probabilita' di aumenti di prezzo tali da portare l'opzione call in the money (53) alla scadenza e' molto remota: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame con il prezzo del titolo e' molto debole. Il delta tende all'unita' per prezzi (S) molto superiori a K, in quanto e' molto probabile che l'opzione venga esercitata. Al termine del presente allegato A e' riportata una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente delta secondo la formula di Black e Scholes per le opzioni call. Opzioni put Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parita' call - put. Il valore (P) del put europeo sara': P = Ke-rt N( - d2) - S N( - dl) In tal caso il delta risulta pari al complemento a 1 del delta di un'opzione call uguale per condizioni, vale a dire: delta= N(dl) - 1 Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tenere conto di situazioni specifiche. Si riportano di seguito i piu' diffusi. Opzioni su valute Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tenere conto del rendimento associato alla valuta (che di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione). In tali casi e' sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se -qt dove q e' il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquisibile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put). Le formule base diventano pertanto (54):

C = Se-qt N(dl) - Ke-rt N(d2)

P = Ke-rt N( - d2 ) - Se-qt N ( - dl)

dove:

dl= log (S / K) + (r - q - (2 /2) t
--------------------------------
( v t d2 = dl - ( v t

Pertanto:

delta per opzioni call = e-qt. N(dl)

delta per opzioni put = e-qt. N(dl) - l Opzioni su obbligazioni Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti: - ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi "tel-quel"; - per le operazioni con scadenza successiva alla stacco di una o piu' cedole: il prezzo dell'attivita' sottostante e' calcolato sottraendo al corso "tel-quel" dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (55). Opzioni su Futures Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si puo' fare riferimento alla formula di Black:

C = [FN(dl) - KN(dl)]. e-rt

P = [KN( - d2) FN( - dl)]. e-rt

dove:

log (F / K) + ((2 /2) t dl = ------------------------
( v t

d2 = dl - ( v t

F = prezzo a termine o futures

Pertanto: delta per opzioni call = e-rt. N(dl)

delta per opzioni put = e-rt. N(dl) - l Opzioni su tassi di interesse (caps, floors, ecc.) (56) Il modello delle opzioni europee su futures puo' essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o piu' scadenze periodiche future: - nel caso dei cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (strike rate) fissato nel contratto; - nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate e il livello corrente dell'indice. In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che da' vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto e' applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andra' computato lo strike rate. Opzioni americane Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facolta' aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che puo' essere piu' o meno rilevante a seconda dei casi. Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validita' da quello senza distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto da' la possibilita' di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo. Per le opzioni put la diversita' tra opzioni europee ed americane e' in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio. Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare: 1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee; 2) formule analitiche complesse; 3) procedimenti numerici basati, ad esempio, sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo. Dei tre approcci, quello di piu' generale applicazione e' il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonche' le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binomiali e' dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi. ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA
DI BLACK E SCHOLES (opzioni call) 1) Deterininare la volatilita' annualizzata (() del prezzo
dell'attivita' sottostante:
-----> vedi copia cartacea pag 120 <----- 2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attivita' cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione; 3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto 2); 4) elevare al quadrato il valore della volatilita' (punto 1) e dividerlo per 2; 5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto 4) il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (ad esempio, se il tasso BOT e' pari al 10 % andra' aggiunto 0,10); 6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza /365); 7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione; 8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto 7) per la volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (punto l); 9) il valore indicato nella formula con dl si ottiene sommando il risultato di cui al punto 3) con quello del punto 6) e dividendo per il dato ottenuto al punto 8); 10) il coefficiente delta e' pari al valore assoluto della funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto 9) (dl nella formula). I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale, in genere, allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi. (50) Si definiscono: - "opzione call" la facolta' riconosciuta al titolare dell' opzione di acquistare o non acquistare l'attivita' finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato; -"opzione put", la facolta' rionosciuta al titolare dell'opzione di vendere o di non vendere l'attivita' finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato; - "opzione di tipo europeo", l'opzione in cui l'acquirente della stessa puo' esercitare i propri diritti solo il giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno e' fissato tra le parti secondo loro volonta', qualora, il cantratto di opzione presenta carattere privatistico; secondo gli usi dei mercati ufficiali, se il contratto e' stipulato negli stessi. L'opzione di tipo europeo si contrappone a quella di tipo "americano", in cui l'acquirente di ques'ultima puo' esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso. (51) Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio puo' essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi. (52) La volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante di una opzione puo' essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore giornaliero dell'attivita' medesima rilevata nei sei mesi precedenti. (53) Un'opzione call e' detta in the money quando il prezzo di mercato dell'attivita' sottostante e' maggiore del prezzo di esercizio dell'opzione; at the money se i due prezzi sono eguali e out the money se il prezzo di esercizio e' maggiore di quello di mercato dell'attivita'. (54) L'approccio proposto per le opzioni su valute e' adottabile anche per le operazioni su indici di borsa purche' tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sara' il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice. (55) Tale metodologia puo' essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'opzione. (56) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd. collar possono essere scomposti in due opzioni: un cap e un floor. (57) Per il calcolo delle variazioni potra' essere utilizzata, per semplicita' operativa, anche la formula:

Pn - Pn-l V n = -----------
Pn-l che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi. (58) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilita' nell'anno.
 
Allegato E
QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI 1. Premessa Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai criteri qualitativi, indicati alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo e la capacita' del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo. Le indicazione fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello. 2. Aspetti qualitativi I. Le strutture A. Consiglio di Amministrazione e alta direzione 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attivita' (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalita' con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia. 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione. 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti. 4) Indicare il tipo di informazioni fornite al CdA, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicita' delle comunicazioni fornite dalle unita' addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei reports prodotti. 5) Indicare se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato. B. Unita' di controllo del rischio 1) Indicare la posizione dell'unita' organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde. 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone. 3) Descrivere quali tra le seguenti attivita' viene svolta dalla unita' di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilita' e la frequenza degli interventi: a) progettazione del processo di controllo del rischio; b) progettazione del modello; c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio; d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi; e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari piu' complessi; f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello; g) valutazione dei rischi connessi con le svolgimento di nuove attivita'; h) effettuazione di test retrospettivi; i) effettuazione di prove di stress. 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone. 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedura di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia. C. Internal Auditing 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde. 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio. 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno. 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone. 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione. 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validita' e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia. 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione. D. Dealing Room 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative. 2) Descrivere le principali tipologie di attivita' svolte dalle unita' di negoziazione per strumenti e mercati. 3) Descrivere le modalita' del coordinamento tra le unita' di negoziazione. 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento. 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unita' di negoziazione. II) Il processo di controllo A. Deleghe e limiti 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione. 2) Descrivere le modalita' di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicita' con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti. 3) Descrivere le modalita' di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unita' di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unita' di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio. 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri. 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi. 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se e' prevista la possibilita' di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati. 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca. 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe. B. Prove di stress 1) Descrivere il programma di prove di stress. 2) Descrivere quali scenari di stress - oltre a quelli prescritti dall'Accordo di Basilea - sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio. 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti. 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress. 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilita' dell'azienda a situazioni di tensione. III) I Sistemi informatici A. Misure di sicurezza 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste. 2) Indicare se sono previste procedure di recovery. 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati. B. Affidabilita' del sistema 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello. 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione. 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello. 4) Nel caso in cui vengano utilizzate piu' basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni. 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualita' dei dati utilizzati. 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unita' in Italia e all'estero. Descrivere le modalita' e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero. 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative. 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli. 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello. 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati. 11) Indicare l'unita' organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello. 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi. 3. Aspetti quantitativi 1) Informazioni sulla performance del modello A. Informazioni generali sul VaR Fornire le seguenti informazioni: 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli; 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello; 3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e valore a rischio; 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidita' e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalita' con cui vengono trattate queste ultime. B. Prove di stress 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca; 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati; 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca; 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress. Trattamento dei fattori di rischio. A. Rischio di tasso di interesse 1) indicare le modalita' di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della duration); 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al clumping); 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello; 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli spread tra strumenti finanziari diversi; 5) indicare il numero delle valute considerate; 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso? 7) descrivere le modalita' di aggregazione delle posizioni in valute diverse. B. Rischio di cambio 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine; 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso? C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni 1) descrivere le modalita' di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilita' del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilita' delle singole azioni); descrivere le modalita' di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati. D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine. E. Rischi non lineari e volatilita' delle opzioni Descrivere i seguenti punti: 1) modelli di pricing adottati per le principali tipologie di opzioni; 2) metodologie per il calcolo dei rischi. 3) modalita' di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: maturity e Volatility ladder); 4) modalita' di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio; 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario; 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile); F. Rischio specifico 1) descrivere la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti. III) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio Fornire informazioni sui seguenti punti: 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo); 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato; 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalita', fat tails, ecc.); 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione; 5) modalita' di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilita' condizionata, ecc.); 6) eventuali disponibilita' di elaborazioni basate su piu' intervalli temporali; 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni); 8) eventuale disponibilita' di test sulla stabilita' delle volatilita' e delle correlazioni utilizzate; 9) periodicita' di aggiornamento dei parametri utilizzati.
TITOLO IV - Capitolo 5
CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita' delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza; essa accoglie i principi e le disposizioni della direttiva 92/121/CEE (l); si applica su base consolidata qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo. Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entita' dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la banca potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca assicura al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte. La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico, Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti piu' stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della banca nonche' delle societa' nelle quali la banca possiede quote significative del capitale. In conformita' di quanto disposto dalla direttiva CEE, e' prevista una fase transitoria fino al 31.12.2001 nel corso della quale le banche allineeranno gradualmente la propria situazione a quella richiesta "a regime". Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della banca. Le' quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti. In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del TU.: - art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1; - art. 65 che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o sue componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; e inoltre: - dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993; - dalla direttiva 92/121/CEE del 21 dicembre 1992 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati. Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o piu' soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (2); ovvero: b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in difficolta' finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficolta' di rimborso dei debiti (connessione "economica"). L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per se' elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi (3) - "esposizione", la somma delle attivita' di rischio nei confronti di un cliente, cosi come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilita' (4); vi rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati ecc; alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilita' ai fini della quantificazione dell'"equivalente creditizio"; - "grandi rischi" le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza; - "patrimonio di vigilanza" l'aggregato definito al Cap. 1, Sezioni II e III, del presente Titolo; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (5). Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi: - i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (6); - le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attivita' di rischio (7); - le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato; - "posizione di rischio" l'esposizione ponderata secondo le regole specificamente previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice o delle eventuali garanzie acquisite (cfr. Sez. III del presente Capitolo). La posizione di rischio e' calcolata al netto degli elementi rettificativi del patrimonio di vigilanza specificamente riferibili alla controparte: da essa si deducono le rettifiche di tipo analitico e le minusvalenze nette riferite a titoli emessi dall'affidato; - "soggetti collegati": - L"azionista rilevante" il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della societa' capogruppo ovvero della singola banca non appartenente ad un gruppo bancario (8). Non assume la qualifica di azionista rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato (9); - le "societa' partecipate in misura rilevante", le societa' nelle quali la banca detiene una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque di controllo. Sono escluse le societa' appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (cfr. Sez. IV del presente Capitolo). Nel calcolo dell'esposizione riferita a soggetti collegati rientrano anche gli affidamenti concessi al gruppo di clienti legati a tali soggetti da connessione giuridica. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari. S. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo: - esonero dai limiti generali dei rapporti della banca autorizzata in Italia con la banca estera controllante avente sede in paesi extracomunitari e con le societa' da questa controllate (Sez. II, par. 3): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. II, par. 4): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; - fissazione di limiti individuali e globali piu' stringenti di quelli generali (Sez. II, par. 5): Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. (1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 29 del 5 febbiaio 1993. (2) Ferma restando la responsabilita' della banca" in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, accorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra societa', alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, cosi' come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le societa' bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U. (3) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e societa' posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi. (4) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo. (5) Cfr. Capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca dItalia. (6) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (7) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3. (8) Per il calcolo della percentuale si fa riferimento al Titolo II Cap 1, delle presenti Istruzioni. (9) Sono invece considerati azionisti rilevanti gli enti pubblici territoriali.
SEZIONE II
LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 1. Limiti generali I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere: a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite globale); b) ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (limite individuale). Per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale e' pari al 20% del patrimonio di vigilanza. Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite individuale pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza. 2. Attivita' di rischio del portafoglio non immobilizzato Le attivita' di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo I. In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio non immobilizzato che eccede i suddetti limiti (cfr. Cap. 3, Sez. VI, del presente Titolo). 3. Attivita' non soggette ai limiti I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai: - rapporti intercorrenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario; - finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati. L'esonero e' esteso ai rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi appartenenti all'Unione Europea e con le societa' da questa controllate purche' comprese nella medesima vigilanza su base consolidata cui sono soggette la banca estera e la banca concedente il finanziamento. La Banca d'Italia puo' esonerare i rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi extracomunitari e con le societa' da questa controllate, purche' sussistano condizioni di reciprocita' e un adeguato sistema di vigilanza su base consolidata nel Paese d'origine. 4. Succursali italiane di banche extracomunitarie Alle succursali italiane di banche extracomunitarie si applica unicamente un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (10). La Banca d'Italia puo' esonerare tali succursali dall'applicazione della presente disciplina quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (11). 5. Provvedimenti della Banca d'Italia La Banca d'Italia puo' fissare limiti individuali e globali piu' stringenti di quelli previsti in via generale, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosita' in relazione alla situazione tecnico-organizzativa (12). Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi. La Banca d'Italia puo', inoltre, fissare limiti individuali piu' stringenti nei confronti di soggetti che, in virtu' delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo. Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volonta' (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste a tal fine, il soggetto debordante comunica alla Banca d'Italia gli interventi che intende adottare. (10) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa-madre, con le suo filiali e con le societa' da questa controllate. (11) Cfr. Tit VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni. (12) Cfr. Cap. 12 del presente Titolo.
SEZIONE III
CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO 1. Sistema delle ponderazioni Le attivita' di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%). Al fine di tenere conto della minore rischiosita' connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i seguenti fattori di ponderazione, sostanzialmente analoghi a quelli adottati dalla disciplina sul coefficiente di solvibilita': a) zero per le attivita' di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione europea; b) 20% per le attivita' di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche, le banche multilaterali di sviluppo e le imprese di investimento mobiliare; c) 50% per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore delle attivita' di rischio; a) 100% perle altre attivita' di rischio. Per le attivita' di rischio nei confronti di banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attivita' e al Paese di appartenenza della banca medesima (13). Nell'All. A del presente Capitolo sono riportate in dettaglio le classi di attivita' di rischio suddivise per i fattori di ponderazione sopra indicati. Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione. In presenza di tali garanzie, le banche e i gruppi bancari hanno la facolta' di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purche' questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito (14). 2. Ponderazioni delle attivita' di rischio nelle ipotesi di unico azionista Le esposizioni nei confronti delle societa' controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione piu' favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette societa' ne' alle esposizioni nei confronti delle societa' indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico. (13) Per i rapporti con le filiali di banche, ovunque insediate, si applica la medesima ponderazione prevista per i rapporti con la casa-madre. Tale principio non riguarda i rapporti con le filiazioni bancarie per le quali si fa riferimento al relativo paese di insediamento. (14) L'attivita' di rischio relative a contratti su tassi di interesse e di cambio sono considerate in capo alla controparte contraente.
SEZIONE IV
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle societa' facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (15). Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle societa' controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Nelle altre ipotesi di consolidamento, la Banca d'Italia si riserva di far conoscere di volta in volta alla banca interessata le modalita' di applicazione della presente disciplina con riferimento alle societa' incluse nella vigilanza su base consolidata, ma non appartenenti al gruppo bancario (16). (15) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle societa' partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. (16) Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 65, comma 1 , lett d-g), del T.U. Esse quindi riguardano: 1. le societa' finanziarie, avventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69 del TU.: 2. le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati ad punto 1; 3. le societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti l e 2; 4. le societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle societa' indicate al punto 1, che controllano almeno una banca.
SEZIONE V
GRANDI RISCHI 1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi L'assunzione di rischi, nelle diverse forme in cui si assicura il sostegno finanziario alla clientela, deve avvenire nel rispetto di regole di comportamento che garantiscano alla banca la possibilita' di conoscere il rischio, valutarne la qualita', seguirne l'andamento nel tempo. Le' responsabilita' primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate. Poiche' l'insolvenza del grande prenditore puo' avere effetti di rilievo sulla solidita' patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualita' dei crediti. In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione del rischio dell'intermediario si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessita': essa deve comunque avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sul rischio. Difficolta' specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito. Per quanto concerne il gruppo bancario e' necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attivita' poste in essere dalle diverse unita' che compongono il gruppo. La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilita' della capogruppo, e la competenza va rimessa al consiglio di amministrazione, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi e dei soggetti collegati. Inoltre il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unita' operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa la conoscenza globale della clientela, della sua capacita' di rimborso, della qualita' economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi. Dal lato del prenditore del credito e' di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso. La banca assicura pertanto l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Inoltre, nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avra' cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza. La prosecuzione del rapporto e' subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni. Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.). L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi puo' rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi e' pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti. Particolare cautela e' adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica. (come ad esempio nel caso di societa' localizzate in centri off-shore). Il rigore e la professionalita' con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attivita' di vigilanza. 2. Segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i grandi rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Le segnalazioni individuali vengono effettuate dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, con esclusivo riferimento ai propri rischi e dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso. Le segnalazioni sono inviate dalle singole banche su supporto magnetico. Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre). Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con apposita rilevazione su supporto magnetico. Quelle relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 maggio e 25 novembre). Per l'individuazione dei grandi rischi su base consolidata e' utilizzato il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno, per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di dicembre e del marzo successivo. Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti Istruzioni con riferimento alle modalita' di redazione dello schema di segnalazione, si fa' rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".
SEZIONE VI
REGIME TRANSITORIO 1. Limiti Le banche che alla data di entrata in vigore delle istruzioni sulla concentrazione dei rischi (1993) presentavano singole posizioni di rischio eccedenti i limiti fissati dalla presente disciplina possono graduare come segue il limite individuale: - 40% del patrimonio entro il 31.12.1998; - 25% del patrimonio entro il 31.12.2001. Le soglie previste per ciascuna delle scadenze sopra indicate sono inderogabili. Entro il 30 settembre 1994 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia le posizioni di rischio eccedenti il limite del 40% e hanno presentato un programma, approvato dal consiglio di amministrazione, degli interventi da adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il programma copre in dettaglio il periodo fino al 1998 e fornisce indicazioni sugli eventuali interventi necessari per conseguire il riallineamento all'obiettivo previsto fino al 2001. Entro il 30 giugno 1998 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare per il definitivo riallineamento ai limiti previsti dalla disciplina a regime. 2. Rischi a scadenza protratta I rischi in essere per i quali a ottobre 1993 fosse gia' stata contrattualmente stabilita una scadenza successiva al 31.12.2001 potranno essere mantenuti fino alla scadenza prefissata anche se comportano il superamento del limite individuale. Per tali rischi e per tutte le altre operazioni per le quali le banche sono tenute a rispettare termini contrattuali, qualunque sia la scadenza finale prevista nel contratto, le banche non sono tenute ad adottare iniziative di rientro (17). (17) Tali operazioni sono soggette alle segnalazioni di cui alla Sez. V del presente Capitolo.
 
Allegato A
FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITA' DI RISCHIO A) Attivita' di rischio a ponderazione 0: A. 1) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e dell'Unione europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti; A.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione europea; A.3) le attivita' di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta; AA) le attivita' di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta; A.5) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso la banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza; A.6) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti; A.7) le attivita' di rischio fuori bilancio classificate a fini del coefficiente di solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" (ad es., i margini disponibili su linee di credito revocabili), a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti istruzioni. Cio' puo' avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtu' della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto, ovvero nel caso in cui la banca eroghi un finanziamento di ammontare inferiore al predetto limite. A.8) le partecipazioni in compagnie di assicurazione per la parte compresa nel 40% del patrimonio di vigilanza della banca che detiene la partecipazione; A. 9) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o garantite da banche o imprese di investimento della zona A (18); A.10) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche o imprese di investimento della zona A. B) Attivita' di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale: B.1) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche o imprese di investimento della zona A; B.2) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B; (18) Ai fini della presente disciplina sono considerate imprese di investimento della zona A quelle aventi sede nei pani dell'Unione Europea o del G-10 e quelle aventi sede negli altri pani della zona A nei quali vi siano sistemi di vigilanza consolidata; le imprese di investimento aventi sede in paesi diversi da quelli suddetti appartengono alla zona B. B.3) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B; B.4) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da tali banche, diverse da quella che ha concesso il fido o da altre banche comprese nel gruppo del quale quest'ultima, fa parte; B.13.5) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea; B.13.6) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche. C) Attivita' di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale: C. 1) le attivita' di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valere di stima dell'abitazione; C.2) le attivita' di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati dal debitore o concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione; C.3) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio (che presentino i medesimi requisiti previsti rispettivamente ai punti CA e C.2 del presente Allegato) relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal locatario fintanto che il locatario stesso non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto; C4) le attivita' di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche o imprese di investimento della zona A, con vita residua superiore a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorita'; C. 5) le attivita' di rischio fuori bilancio classificate nel coefficiente di solvibilita' come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso". Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati: 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito; 50 per cento per i titoli emessi da banche multilaterali di sviluppo; 20 per cento negli altri casi. Fanno eccezione i valori di cui ai punti A.5, A.6 e B13.4 del presente Allegato, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale, Per l'individuazione delle voci contenute nella matrice dei conti corrispondenti alle attivita' di rischio sopra elencate, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficicnti prudenziali".
 
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