Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2000, n. 37
Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Istituzione del ruolo organico del Consiglio superiore della
magistratura
l. E' istituito il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con dotazione organica di 230 unita'. Corrispondentemente e' ridotto nella misura di 230 posti il ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, recante ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo giudiziario, nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.
2. Le disposizioni del presente decreto, salva espressa previsione, si applicano esclusivamente al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma l.
3. Entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, si individuano le posizioni ridotte della pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, di un numero di posti pari a quello delle corrispondenti posizioni economico-professionali indicate nel regolamento.
4. Con il decreto previsto dal comma 3 e' regolato, in corrispondenza e nei limiti delle assunzioni operate dal C.S.M., il trasferimento degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del C.S.M.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. II Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo dell'articolo 13 della legge 28
luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura):
"Art. 13 (Ruolo del Consiglio superiore della
magistratura). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo volto a
realizzare una piu' razionale e stabile organizzazione del
personale addetto al Consiglio superiore della
magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello
Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) procedere all'istituzione del ruolo del personale
amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e
documentazione del Consiglio superiore della magistratura
avente la dotazione organica di duecentotrenta unita', in
modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per
le unita' di personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel
ruolo del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
c) prevedere che al Consiglio superiore della
magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con
proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione
finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi
oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il
reclutamento del personale;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle
classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato
giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati
in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro
relativa al comparto "Ministeri e avuto riguardo alle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative del
Consiglio superiore della magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del
personale del ruolo del Consiglio superiore della
magistratura, in misura uguale a quello previsto per il
personale dell'Amministrazione della giustizia di
equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico
accessorio del personale, nonche' il servizio e le
indennita' attribuibili al personale non appartenente al
ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga
la propria attivita' presso di esso, in relazione alle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo
funzionamento;
d) prevedere la possibilita' per il Consiglio
superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei
fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che
richiedano particolari professionalita' e specializzazioni,
di collaboratori, nel limite massimo di dieci unita', con
contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque
dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale
saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
e) prevedere che la riduzione degli stanziamenti
iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia con
trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica recante i fondi
per il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti
dell'assunzione di personale gia' in servizio presso il
Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore
della magistratura. Con le stesse modalita', in
corrispondenza con l'assunzione di personale non in
servizio presso il Consiglio superiore della magistratura,
si procedera' alla riduzione degli stanziamenti iscritti
nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle
programmate assunzioni a norma dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ridotte a norma del comma 2 del presente articolo, con
trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica recante i fondi
per il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con la
legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto
legislativo di cui al presente comma, nonche' la disciplina
transitoria volta ad assicurare la funzionalita' del
Consiglio superiore della magistratura.
2. In sede di prima applicazione del decreto
legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio
presso il Consiglio superiore della magistratura alla data
del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o
distacco, e' riservato il 50 per cento dei posti messi a
concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio
di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei
concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), e'
restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito
nel rispettivo ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli
viene disposto nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entita' del
contingente di personale da assumere da parte di ciascuna
amministrazione interessata.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro quaranta giorni dall'assegnazione trascorsi i quali
il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del
parere".



 
Art. 2.
Disciplina del personale del C.S.M.
l. Il C.S.M., su proposta del Comitato di Presidenza, disciplina con proprio regolamento:
a) gli organi competenti ad adottare atti di organizzazione riguardanti il personale;
b) le procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale e l'ordinamento delle carriere;
c) l'articolazione dell'organico, con eventuale individuazione di profili professionali propri delle attivita' svolte presso il C.S.M., nell'ambito delle classificazioni per aree professionali previste dal comparto "Ministeri";
d) le procedure per la nomina e per la sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro; le modalita' di adeguamento alle norme contrattuali del comparto "Ministeri", relative allo sviluppo delle carriere; i diritti e i doveri dei dipendenti; le sanzioni e i procedimenti disciplinari; l'orario e i turni di lavoro; i limiti e le modalita' di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Nel disciplinare tali istituti il regolamento terra' conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Ministeri", adeguandone la disciplina alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del C.S.M.;
e) il trattamento economico fondamentale del personale, in misura eguale a quello previsto per il personale di posizione economico-professionale equivalente del Ministero della giustizia;
f) il trattamento economico accessorio del personale di ruolo e le indennita' del personale non appartenente al ruolo di cui all'articolo 1 che svolga la propria attivita' presso il C.S.M. Trattamenti accessori ed indennita' possono essere correlati a particolari attivita' di servizio, in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
2. Il regolamento di cui al comma 1 non puo' comportare nuovi oneri a carico dello Stato, ne' oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del C.S.M.
 
Art. 3
Contratti di collaborazione continuativa

l. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente, anche per periodi determinati.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare piu' di dieci unita'; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonche' il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
 
Art. 4.
Trattamento previdenziale
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".
 
Art. 5
Disciplina transitoria

l. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro un anno dall'emanazione del predetto regolamento, il C.S.M., per esigenze di funzionalita' dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu' elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, puo' coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita' mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e' restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra localita' indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 908 (Composizione della segreteria del
Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori
ruolo dei magistrati per incarichi speciali):
"Art. 1. - L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
gia' sostituito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1967,
n. 1198, e' sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della
magistratura e' costituita, nell'ambito degli organici
complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un
magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive
superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige,
e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di
tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti
funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e
segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di
primo dirigente, nonche' dodici segretari della carriera di
concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari,
ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro
ausiliari autisti.
I magistrati della segreteria sono nominati con
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,
sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale di cui al secondo comma e' destinato o
trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito
il Consiglio superiore della magistratura.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza ".
- Il D.P.C.M. 6 luglio 1999 reca: "Ripartizione delle
dotazioni organiche del personale
amministrativo-giudiziario nelle strutture centrali e
periferiche dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero
di grazia e giustizia".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge 28
luglio 1999, n. 266, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo
comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le
amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed
i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso
di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delibera
trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole
amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del
fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
delle procedure concorsuali avviate alla data del
27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di
personale da trasferire secondo procedure di mobilita'
attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi
restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali
o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
presente comma considera nei criteri di priorita' le
assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello presso la medesima o altra
amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti
istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 umta' di
personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate decorrre
dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama
le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
complessivamente sul totale delle assunzioni ed e'
verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, mdustria,
artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del
servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di
ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".



 
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