Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2000 (vai al sommario) |
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO |
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2000 |
Accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo, campagna 1997/98. |
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva, al fine di garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti di tale prodotto, mediante la determinazione dei dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo oleicolo; Visto il regolamento CEE n. 586/88 della Commissione, che fissa i criteri di raffronto tra i dati indicati in denuncia di coltivazione con quelli risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione dei dati di base dello schedario; Considerato che ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione e' determinante la conoscenza del numero di piante e del loro potenziale produttivo; Considerato che e' necessario attivare una procedura uniforme per consentire l'eventuale riesamina dei dati aggiornati dallo schedario su richiesta dell'olivicoltore; Delibera: Art. 1. I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna particella olivetata, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore in denuncia di coltivazione. |
| Art. 2. Per la campagna 1997/98, per ogni singolo olivicoltore che, a seguito del confronto di cui all'art. 1, presenti una discordanza significativa a livello aziendale, l'AIMA procedera' alla verifica documentale, nonche' ai necessari controlli oggettivi svolti attraverso la fotointerpretazione e nei casi dubbi attraverso la verifica di campo. Ai fini della determinazione della significativita' di tale discordanza troveranno applicazione i criteri ammessi al riguardo della Commissione U.E. |
| Art. 3. Al termine delle verifiche di cui all'art. 2, i dati verranno elaborati a livello di singola azienda al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati. Per i produttori con potenzialita' produttiva di almeno 5 quintali di olio (fascia "A") si procedera' a determinare lo scostamento tra i dati dichiarati e rilevati in funzione delle fasce di tolleranza definite dalle disposizioni comunitarie. Per i produttori con potenzialita' produttiva inferiore a 5 quintali di olio (fascia "B") si procedera' alla verifica dell'assoluta concordanza tra la somma del numero di piante dichiarate e la somma del numero di piante rilevate. Pertanto, qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste (fascia "A") o risultasse in assoluta concordanza (fascia "B"), i dati riscontrati dallo schedario ad essa relativi verranno considerati "dati di base" e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la situazione, diventando cosi' "dati di base". |
| Art. 4. Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati, dovessero permanere in condizione di significativa discordanza a livello aziendale (fuori dalle tolleranze previste se di fascia "A" o in discordanza dichiarato/accertato se di fascia "B"), verra' inviata una comunicazione direttamente presso il domicilio, tramite lettera a/r, riportante la consistenza aziendale a livello di particella con i dati dal confronto dei quali e' stata rilevata la suddetta discordanza. Tale comunicazione (prima notifica) ha nel contempo validita' di convocazione dei produttori stessi per lo svolgimento di un incontro in contraddittorio finalizzato alla definitiva determinazione della consistenza aziendale in loco. |
| Art. 5. Gli olivicoltori che hanno ricevuto la notifica di discordanza, riportante la consistenza aziendale a livello di particella, hanno la facolta' di procedere alla rettifica della dichiarazione presentata per la campagna 1998/99, accettando nel contempo i dati rilevati indicati nella notifica, oppure di presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella medesima, nel caso di non accettazione dei dati rilevati indicati nella notifica di discordanza. Le attivita' di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 586/88. |
| Art. 6. Nella suddetta comunicazione verranno indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione aggiornata, non anteriore a tre mesi, da presentare da parte del produttore (certificati catastali, estratti di mappa, ecc.). |
| Art. 7. Per i produttori che non si presenteranno all'incontro i dati risultanti nell'archivio dello schedario diventeranno "dati di base" e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto richiesto per la campagna in corso di accertamento. |
| Art. 8. Per tutti i produttori che si presenteranno, a seguito della convocazione di cui all'art. 4, si procedera' all'incontro in sede periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale. Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonche' del documento in originale del delegante. I tecnici incaricati dallo schedario devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del produttore unitamente alla delega. Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti. Per quanto riguarda le particelle non valide per la campagna in corso di accertamento (inserite, variate, frazionate, ecc.) si procede alla verifica attraverso l'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale, ma non con la verifica di campo in contraddittorio. Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso 999) partecipano al calcolo degli esiti aziendali solo qualora il numero di piante rilevate dallo schedario e' inferiore al numero di piante dichiarate dal singolo produttore. |
| Art. 9. In sede di incontro non e' consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella. Tale eventuale variazione potra'/dovra' essere oggetto di rettifica della denuncia di coltivazione per la campagna olivicola successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). Le variazioni che sara' possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale), dietro presentazione di documenti giustificativi idonei, (estratti di mappa catastale, ecc.) sono relative a correzioni di riferimenti catastali errati (inserimento o cancellazione di particelle a seguito di errori materiali, mutamenti catastali, frazionamenti, accorpamenti, ecc.). Tali variazioni non avranno valore dichiarativo e non avranno quindi valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1997/98, ma avranno solo valore di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore; pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della rettifica della denuncia di coltivazione della campagna successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). L'associazione di appartenenza provvedera' alla verifica del titolo di conduzione delle particelle nuove indicate nel verbale. |
| Art. 10. La modulistica che scaturira' dall'incontro (verbale, scheda aziendale, ecc.), controfirmata dalle parti, non avra' valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore e verra' consegnata al produttore e alla associazione per utilizzarla per la compilazione della rettifica della denuncia di coltivazione della campagna successiva a quella in corso di accertamento (1998/99). La modulistica (verbale, scheda aziendale, ecc.) verra' prodotta in tre copie; una andra' al produttore, una alla associazione di appartenenza ed una allo schedario oleicolo italiano. Qualora il produttore non fosse aderente ad alcuna associazione olivicola (non associato), la terza copia andra' direttamente all'AIMA. |
| Art. 11. Ove, a seguito dell'incontro in contraddittorio svolto con il produttore, i dati dichiarati dal produttore non risultassero esatti, lo stesso e' tenuto a rimborsare all'AIMA le spese occasionate e connesse ai controlli svolti. Il recupero delle spese, applicato per le aziende che al termine delle attivita' di incontro in contraddittorio (accertamento definitivo) si trovassero al di fuori delle tolleranze previste, si articola secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14 ed utilizza gli importi, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996, nonche' nella circolare AIMA n. 442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, e gia' utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati dello schedario oleicolo (1994/95, 1995/96 e 1996/97). Il recupero delle spese verra' effettuato dall'AIMA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna 1998/99 e successive. |
| Art. 12. L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verra' calcolato in sede di incontro e stampato sul verbale al termine dello stesso. Il calcolo della tolleranza aziendale, ai fini del recupero delle spese da parte dell'amministrazione, verra' effettuato sulla base dei dati relativi alle sole particelle presenti sulla comunicazione (prima notifica di discordanza) inviata al produttore. |
| Art. 13. I produttori presentatisi all'incontro che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste se di fascia "A", o discordanti dichiarato/ accertato, se di fascia "B", (sulle particelle riportate sulla notifica di discordanza) dovranno riconoscere: L. 13.200 ad azienda, per le attivita' di integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario; L. 32.400 a particella per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale per le seguenti tipologie: particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui si conferma (uguale o minore), a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella notifica di discordanza; particelle con riferimenti catastali erroneamente dichiarati; in tal caso e' prevista la cancellazione della particella errata (da considerare ai fini del recupero degli oneri occasionati) e l'inserimento di quella corretta (valida ai fini della sola definizione della reale consistenza aziendale e pertanto non verra' presa in considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna 1997/98); particelle concordanti per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio. I produttori che richiedessero altresi' la verifica in campo di una o piu' particelle dichiarate (gia' presenti nella notifica di discordanza), e si trovassero, al termine della medesima, al di fuori delle tolleranze previste se di fascia "A", o discordanti dichiarato/accertato, se di fascia "B", oltre a quanto sopra dovranno riconoscere L. 430.000 ad azienda piu' L. 1.200 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle da verificare. |
| Art. 14. I produttori presentatisi all'incontro, che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste (e anche discordanti se di fascia "B") sulle par-ticelle presenti nella notifica, non dovranno sostenere spese per le seguenti tipologie: particelle discordanti (dichiarato/accertato) per cui viene variato (maggiore), a seguito dell'incontro, il dato accertato dallo schedario e comunicato al produttore nella notifica. Qualora si verificasse il caso descritto a seguito di una verifica di campo, richiesta dal produttore, non verra' applicato il recupero di L. 1.200 per pianta effettivamente esistente, mentre verranno confermati gli oneri previsti a livello aziendale di L. 430.000 per produttore; particelle inserite ex-novo in sede di incontro; particelle concordanti dichiarato/accertato (comunicate nella notifica) per cui il produttore non chieda esplicita verifica in contraddittorio. Ai produttori non presentatisi all'incontro non verra' applicato alcun recupero spese. |
| Art. 15. Non e' prevista di norma l'attivita' di controllo, presso l'UTE di competenza, della correttezza dei dati catastali dichiarati a livello di particella da parte dello schedario. In tale senso sara' pero' indispensabile la disponibilita' della documentazione catastale richiesta al produttore nella lettera di convocazione, eventualmente da integrare da parte del medesimo qualora se ne riscontrasse la necessita' durante l'incontro. Nel caso in cui, in sede di convocazione, lo schedario dovra' acquisire, dietro esplicita richiesta da parte del produttore, presso l'UTE di competenza le informazioni catastali necessarie, il produttore con esito aziendale negativo dovra' sostenere le spese di L. 78.000 per particella. In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono. |
| Art. 16. Gli esiti dei controlli svolti in sede di incontro sono comunicati all'olivicoltore per il tramite della consegna del verbale di incontro in contraddittorio, controfirmato dalle parti. I dati rilevati, riportati nel verbale, per ogni particella, sono assunti come definitivi ed utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto richiesto per la campagna 1997/98, anche qualora il produttore non intenda sottoscrivere il verbale stesso. Roma, 14 febbraio 2000 Il commissario: Oriani |
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