IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto l'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale prevede che per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento negli istituti penitenziari siano corrisposti ai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui l'amministrazione puo' avvalersi, onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate; Visto l'art. 70, nono comma, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che riserva agli esperti componenti privati dei tribunali di sorveglianza il trattamento previsto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che attribuisce ai componenti privati del tribunale di sorveglianza un'indennita' oraria di L. 20.000, pari a quella minima allora fissata per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che prevede espressamente l'adeguamento dell'indennita' suddetta con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 20 maggio 1995, con cui e' stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 27.800 orarie per il biennio 1995-1996; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 14 febbraio 1997, con cui e' stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 29.050 orarie per il biennio 1997-1998; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 3 luglio 1998, con cui e' stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a lire 30.300 orarie per il biennio 1999-2000; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; Considerata la necessita' di aggiornare l'indennita' spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, secondo quanto stabilito dalle richiamate disposizioni; Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, che attribuisce al capo dell'ufficio giudiziario la competenza ad emettere i mandati di pagamento a favore dei magistrati; Decreta: L'indennita' spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza e' fissata per i periodi e nelle misure lorde appresso indicati: con decorrenza 1o gennaio 1995 e per il biennio 1995-1996, in L. 27.800 orarie; con decorrenza 1o gennaio 1997 e per il biennio 1997-1998, in L. 29.050 orarie; con decorrenza 1o gennaio 1999 e per il biennio 1999-2000, in L. 30.300 orarie. Al relativo pagamento provvederanno i capi degli uffici giudiziari con i fondi a disposizione sul capitolo 1631 gia' 1589 del Ministero della giustizia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2000
Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi
Il direttore generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Lucibello |