Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 24 febbraio 2000 |
Aggiornamento delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane per il bimestre marzo-aprile 2000 ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 e per la modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1999, n. 195/99. (Deliberazione n. 40/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 febbraio 2000; Premesso che: e' stata pubblicata nel bollettino Platt's Oilgram Price Report del 20 gennaio 2000, volume 78, numero 12, la rettifica della quotazione del mese di novembre 1999 del greggio Kuwait Fob breakeven price, la cui quotazione e' utilizzata per il calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento It, da 24,53 US$/bbl a 21,92 US$/bbl; rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 195/99), l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%; rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 161/99), l'indice dei prezzi di riferimento Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas ha registrato una variazione maggiore del 5%; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita' n. 161/99 e n. 195/99 richiamate in premessa; Considerato che la quotazione rettificata del greggio Kuwait, richiamato in premessa, determina per il bimestre gennaio-febbraio 2000 una variazione in aumento di 27,0 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc, anziche' di 27,1 L/mc come deliberato dall'Autorita' con deliberazione n. 195/99; Ritenuto di modificare la deliberazione n. 195/99 e prevedere, per il bimestre gennaio-febbraio 2000, conguagli a favore degli utenti; Delibera: Art. 1. Modificazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1999, n. 195/99 L'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 22 dicembre 1999, n. 195/99, e' sostituito come segue: "Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 27,0 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc". |
| Art. 2. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale 2.1. Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 28,5 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc. 2.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 2.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard. |
| Art. 3. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas 3.1. Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 165,8 L/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg). 3.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti il servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 3.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard. |
| Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 4.1. Gli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane devono effettuare i conguagli a favore degli utenti, conseguenti alla modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre n. 195/99, di cui all'art. 1 del presente provvedimento. 4.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2000. Milano, 24 febbraio 2000 Il presidente: Ranci |
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