Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1999
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Fonte Serena", in comune di Oleggio Castello.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 25 maggio 1992, con la quale la societa' Fonti del Castello S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Gioiosa" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Gioiosa", sita in comune di Oleggio Castello (Novara);
Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte del 16 maggio 1994, n. 228 - 34922 con la quale e' stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale "Gioiosa" in "Fonte Serena";
Vista la delibera del 5 febbraio 1996, n. 49 - 5813 con la quale la giunta regionale del Piemonte ha preso atto che la societa' Fonti del Castello S.p.a. e' stata incorporata nella societa' Verga Antonio Spumador Fonte S. Antonio S.p.a. con sede in Lomazzo (Como), viale Como n. 56;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Serena" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte Gioiosa", sita in comune di Oleggio Castello (Novara).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere azione diuretica e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 30 dicembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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