Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 21 gennaio 2000 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Ferrarelle", in comune di Riardo. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la societa' Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova n. 700, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Ferrarelle" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Riardo (Caserta); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la societa' Italaquae S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Ferrarelle di Riardo (Caserta) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' favorire le funzioni digestive . La dicitura "il calcio contenuto nell'acqua minerale Ferrarelle e' altamente assimilabile potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di dati clinici evidenti". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Ferrarelle" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Riardo (Caserta). |
| Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' favorire le funzioni digestive". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 21 gennaio 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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