Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 21 gennaio 2000 |
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, in Torino, unita' di Torino. (Decreto n. 27667). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Vista l'istanza della societa' S.r.l. Agenzia Defendini, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 gennaio 1997, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 dicembre 1996, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1o settembre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore personale dipendente da imprese esercenti servizi recapito applicato, a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unita', per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere, su un organico complessivo di 165 unita'; Visto il decreto ministeriale n. 22464 del 21 marzo 1997 con il quale e' stato autorizzato l'applicazione del contratto medesimo ed e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale per dodici mesi dal 30 dicembre 1996 per i lavoratori beneficiari e con le modalita' sopraindicate; Vista l'istanza di proroga della societa' in questione inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in data 23 marzo 1998, tendente ad ottenere il rinnovo dal 30 dicembre 1997 per ulteriori dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarieta' biennale del 20 dicembre 1996; Visto il verbale di accordo del 1o marzo 1998 stipulato dall'azienda in questione con le organizzazioni sindacali, con il quale le parti in difformita' con richiesta aziendale hanno stabilito la prosecuzione del contratto medesimo per i lavoratori beneficiari fino al 31 marzo 1998, poiche' hanno ritenuto di ripristinare l'orario normale, contrattualmente previsto dal contratto nazionale di lavoro, dal 1o aprile 1998; Visto il decreto ministeriale n. 27497 del 6 dicembre 1999, che ha concesso il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 31 marzo 1998; Considerato che in data 27 luglio 1998 presso la direzione provinciale di Torino, a seguito dell'avvio della procedura di mobilita' per il licenziamento di quaranta lavoratori dipendenti dalla predetta societa', e' stato siglato un accordo tra le parti, posto in allegato, con il quale si e' deciso di sospendere la procedura di mobilita' e di presentare un ulteriore istanza per il periodo residuale (1o settembre 1998-29 dicembre 1998), facendo salve le condizioni e i termini previsti nell'accordo del 20 dicembre 1996, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti e di evitare la procedura di mobilita'; Considerato che nel predetto accordo del 27 luglio 1998 la societa' e le organizzazioni sindacali hanno convenuto, al fine di adattare il salario alle mutate condizioni di mercato di far ricorso, per tutto il personale della S.r.l. Agenzia Defendini a strumenti alternativi, quali riduzione dell'orario giornaliero per 2 anni a partire dal 1o gennaio 1999, part-time, mobilita' aziendale e flessibilita'; Considerato altresi' che nel predetto accordo del 27 luglio 1998 si conferma, all'art. 3, la validita' agli effetti del contratto medesimo fino alla data del 29 dicembre 1998, poiche' dal 1o gennaio 1999 come previsto all'art. 4, verra' modificato l'orario contrattuale di lavoro - per tutti i dipendenti dell'azienda - in 32 ore settimanali senza piu' ricorso all'istituto della solidarieta'; Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio; Considerato, inoltre, che con verbale d'incontro del 27 luglio 1999 le parti hanno confermato l'attuazione di quanto stabilito dal succitato art. 4, ovvero la riduzione dell'orario normale di lavoro e della retribuzione per tutto il personale, secondo le modalita' concordate nell'accordo del 27 luglio 1998; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1o settembre 1998 al 29 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, con sede in Torino, unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unita', per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, corriere, su un organico complessivo di 165 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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