Gazzetta n. 49 del 29 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 gennaio 2000
Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' S.p.a. O.M.S. Officine meccaniche, in Casalgrande, unita' di Fiorano Modenese, S.pa. SATI-USMAC, in Fiorano Modenese, unita' di Fiorano Modenese, S.p.a. Eni Group, in Trezzano sul Naviglio, unita' di Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 27660).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 110 del 10 ottobre 1997 pronunciata dal tribunale di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Officine meccaniche;
Vista la sentenza n. 76 del 17 giugno 1997 pronunciata dal tribunale di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Sati-Usmac;
Vista la sentenza n. 951 del 24 ottobre 1997 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. En. Group;
Considerato che le societa' sopracitate hanno stipulato, in data 12 giugno 1997, un contratto d'affitto con la societa' Nassetti S.p.a., con durata prevista sino al 31 dicembre 2000;
Considerato che i rispettivi curatori fallimentari hanno promosso, avanti il tribunale di Milano, azione di risoluzione del contratto d'affitto, per inadempimento grave della predetta societa' affittuaria, Nassetti S.p.a.;
Vista l'ordinanza in data 22 marzo 1999 con la quale il giudice istruttore ha stabilito la restituzione immediata delle aziende e dei magazzini ad esse correlate, con i connessi rapporti di lavoro, ai rispettivi fallimenti;
Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle citate societa' con le quali viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere rispettivamente dal 24 marzo 1999 per la S.p.a. En. Group e dal 29 marzo 1999 per la S.p.a. O.M.S. Officine meccaniche e per la S.p.a. Sati-Usmac;
Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata a livello periferico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S. Officine meccaniche, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), e unita' di Fiorano Modenese (Modena) (NID 9908MO0004), per un massimo di 38 unita' lavorative, dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.
 
Art. 3.
E' autorizzata la corresponsione in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sati-Usmac, con sede in Fiorano Modenese (Modena), e unita' di Fiorano Modenese (Modena), (NID 9908MO0005), per un massimo di 17 unita' lavorative, del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.
 
Art. 4.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 3 e' prorogata dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.
 
Art. 5.
E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. En. Group, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), e unita' di Trezzano sul Naviglio (Milano) (NID 9903MI0076), per un massimo di 107 unita' lavorative, dal 24 marzo 1999 al 23 settembre 1999.
 
Art. 6.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 5 e' prorogata dal 24 settembre 1999 al 23 marzo 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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