Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1999, n. 484
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1999), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2000, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2000), concernente: "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'", corredato delle relative note.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( 01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' sostituita dalla seguente:
"c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;". ))

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, (( per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni e di sicurezza; )) a tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).";
b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001";
c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;";
d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate." sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";
e) al comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";
f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;
g) il comma 6, e' abrogato.
2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9. (( 2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito dal seguente: ))
"Art. 4 (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). - (( 1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacita' di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:
a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
c) i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.
3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto.
4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.
5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1".
2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). - 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.
2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:
a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico;
b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato;
c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e delle relative attrezzature.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato". ))

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.". ))

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, puo' essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.". (( 4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti gia' avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, recante: "Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 31 dicembre 1997, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi,
l'attivita' di cui all'art. 40 della legge 6 giugno 1974,
n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un
raggruppamento,che esercita l'attivita' di autotrasporto di
cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta
all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro
Stato dell'Unione europea;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui
all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie
costituite a norma del libro V titolo VI, capo I o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per
cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare".
- Il testo della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante:
"Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori
di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
- Il testo vigente dell'art. 2 della citata legge 23
dicembre 1997, n. 454, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Investimenti innovati e formazione
professionale). 1. Gli interventi previsti dal presente
articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle
iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle
apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle
attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e);
a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle
risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals
per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il
38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare
circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per
conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale, per conseguire un miglioramento delle condizioni
di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei
veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n.
484, e per consentire una riduzione nonche' il
miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire
standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in
vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla
compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni
e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per
cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera
a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di
emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita'
dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere
concesso un contributo fino al 25 per cento del costo
totale documentato dalle aziende interessate; a tali
iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse
previste dall'art. 1, comma 3, lettera a).
e) la formazione professionale degli operatori e dei
loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse
attivabili mediante il cofinanziamento dlel'Unione europea;
a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
previste dall'art. 1, comma 3, lettera a).
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1,
realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio
1998-2001, possono essere concessi mutui al tasso di
interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con
rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti,
con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a),
mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire 550 milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b),
mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel
limite massimo di lire un miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c),
mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire un miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d),
possono essere concessi contributi a copertura delle spese
documentate fino al 25 per cento del costo totale. Sono
ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma
1, lettere a) e c) possono essere concessi alla medesima
impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima
dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata
almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in
essere.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione
delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al
presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai
soggetti indicati all'art. 10, comma 1, nei limiti delle
risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando
priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4,
alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di
minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera e);
b) dei benefici, rapportati ai costi
dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 1, con particolare riferimento alla tutela
ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come
disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e dando priorita' ai
veicoli a minore impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle
misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il
trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti
dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui
all'art. 6, comma 1;
e) (abrogata).
5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati
dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita' che
l'investimento prospettato dall'impresa possa essere
ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento
agevolato, compatibile con le agevolazioni previste dalla
presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8
prospettera' al richiedente tale possiblita' e indichera'
la parte di investimento che mediante la presente legge
potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il
finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile
con la presente legge.
6. Abrogato)".
- Il testo vigente dell'art. 3, della citata legge
23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dalla legge
7 dicembre 1999, n. 472, recante: "Interventi nel settore
dei trasporti" (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
1999, supplemento ordinario), e dal presente decreto-legge,
e' il seguente:
"Art. 3 (Incentivazione all'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione
volontaria dell'offerta di trasporto). - 1. Per l'esodo
volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato
alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed
alla riduzione della capacita' di trasporto complessiva,
sono concessi contributi a favore di imprenditori che
rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi e' subordinata
congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attivita' sia
direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o
dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli
autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno
1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira'
all'interessato di figurare quale socio, direttamente o
indirettamente, in aziende che siano iscritte o che
intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori
che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di
terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di
massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con
un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli
imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge presentino domanda di
cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di
cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con
effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di
cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i
comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori,
l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al
presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate,
sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo
di attivita'. I comitati provinciali per l'albo degli
autotrasporatori si pronunciano entro il termine perentorio
di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il
Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione ai
benefici di cui al presente articolo, sulla base
dell'istuttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10,
comma 1.
5. Il contributo e' riconosciuto nella misura
forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore
titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa
complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la
possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110
milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione
per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e'
erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta
giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui
all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al
presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art.
16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
6-9 (Abrogati)".
- Il testo vigente dell'art. 10 della citata legge
23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per le
finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla
base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quali
contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e
interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie
attivate dai soggetti stessi con separata evidenza
contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono
disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di
ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei
benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte
delle imprese beneficiarie.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
presente legge, puo' essere effettuata, oltre che dai
soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di
cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1997
anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999,
con pagamento delle relative annualita' a decorrere
dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite
di impegno.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi
per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si
provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e
lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
Comitato di cui all'art. 8, puo' essere mutata la
destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge,
in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per
gli obiettivi di spesa originariamente previsti.
5. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione della presente legge".
- Il testo del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2, comma 100, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67".
 
Art. 2.
1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
 
(( Art. 2-bis. )) (( 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3". ))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, al
supplemento ordinario), come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'art. 23, comma 1, sentite le commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto, e la conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresi' la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e
terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'art. 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita'
dell'attivita' di trasporto. Per consentire al comparto
dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di
servizio piu' evolute e competitive e per favorire un
maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di
mezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e
privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono
tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita'
non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la
conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente
articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
in un'unita' produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita'
produttive ubicate in regioni diverse".
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' il seguente:
"1. La presente legge si propone di consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e
di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la
presente legge ha la finalita' di favorire la
ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano
attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare
le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle
imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione
di capacita' di carico complessiva. La presente legge si
propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto
ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
in materia".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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