Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2000
Determinazione delle modalita' di attuazione dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e di individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso in esso previsti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, della citata legge n. 488 del 1999, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2000 gli uffici finanziari eseguono, con modalita' semplificate ed utilizzando procedure automatizzate, senza adempimenti a carico del contribuente, i rimborsi richiesti fino al 31 dicembre 1993 di importo, al netto degli interessi, non superiore a cinque milioni di lire, relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale, nonche' alle tasse e alle imposte indirette sugli affari;
Visto il comma 3 del predetto art. 14, che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione delle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e per l'individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso;
Decreta:
Art. 1.
1. I rimborsi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono disposti:
a) per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive ed il contributo al servizio sanitario nazionale, dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette o, in mancanza, dagli uffici delle entrate o dagli uffici delle imposte dirette;
b) per l'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici delle entrate o, in mancanza, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;
c) per le altre imposte indirette e le tasse, dagli uffici delle entrate o, in mancanza, dagli uffici del registro.
2. Gli uffici indicati al comma 1, utilizzando procedure automatizzate, dopo aver controllato la spettanza del rimborso, formano liste di rimborso contenenti, per ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Limitatamente ai rimborsi da effettuare su istanza di parte, tali uffici provvedono altresi' alla preventiva acquisizione, sempre con procedure automatizzate, delle istanze di rimborso.
 
Art. 2.
1. Sulla base delle liste di cui all'art. 1, comma 2, la direzione centrale per la riscossione del dipartimento delle entrate, utilizzando procedure automatizzate:
a) predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi;
b) emette, con imputazione della relativa spesa alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, che sono spediti per raccomandata e i cui numeri identificativi sono riportati nei predetti elenchi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare.
2. Gli elenchi di rimborso di cui al comma 1, lettera a), fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento e la quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2000
Il Ministro: Visco
 
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