Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 17 febbraio 2000, n. 3
Modifiche alla circolare n. 1 del 26 marzo 1999 concernente l'attuazione del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e
comunali
Alle comunita' montane
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Ufficio
legislativo
Alla conferenza Stato-regioni
Alla conferenza Stato-regioni
autonomie locali
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale Premessa.
La presente modifica della circolare n. 1 e' dettata dalla necessita' di rispondere ad alcune esigenze manifestatesi nel corso del primo anno di operativita' dell'art. 28, comma 3, della legge n. 448/1998.
Le variazioni riguardano principalmente gli adempimenti a carico degli Enti destinatari della norma, nonche' le scadenze gia' previste dalla precedente circolare alla luce dell'entrata a regime del "doppio versamento" del debito residuo per l'estinzione anticipata alla pari dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. 1 - Adempimenti formali a carico dell'ente e procedure da adottare per l'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Gli enti previsti dall'art. 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, per le finalita' di cui al successivo terzo comma della citata legge, devono presentare un piano finanziario quinquennale da cui risulti che il rapporto debito/PIL, rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero (es.: 0,00000034), alla fine del quinto anno si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto all'anno iniziale.
Detto piano finanziario, da redigersi conformemente al prospetto allegato, e corredato da una dettagliata relazione illustrativa, deve essere approvato con delibera di consiglio dell'Ente.
Per il periodo 1999-2004 i valori del PIL nazionale da utilizzare per il calcolo del rapporto sono evidenziati, in miliardi di lire, nella circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 2, del 13 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999).
Per i piani che verranno redatti negli anni successivi al 2000, i dati del PIL nazionale da utilizzare saranno indicati con informativa del suddetto Ministero.
La procedura di estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ha inizio con la presentazione entro il 31 marzo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del Tesoro - Direzione I ed alla Cassa depositi e prestiti, della domanda di estinzione con allegati il piano finanziario quinquennale, la relazione illustrativa e la delibera consiliare di approvazione.
La domanda deve indicare, oltre all'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'estinzione anticipata, anche l'eventuale distribuzione dello stesso nell'arco del quinquennio nonche' le scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.
I versamenti, infatti, possono essere effettuati entro e non oltre le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto che la riduzione del debito residuo decorrera' dal 1o luglio, per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno, e dal 1o gennaio dell'anno successivo, per quelli effettuati entro il 31 dicembre.
Nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, gli enti dovranno comunicare entro il 31 marzo di ogni anno le date prescelte per i versamenti.
Compiuta l'istruttoria delle domande, la Cassa depositi e prestiti rende noto, entro il 30 aprile, l'esito dell'analisi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, entro il 15 maggio, provvede ad informare gli enti circa l'approvazione del piano finanziario, autorizzando la Cassa depositi e prestiti ad estinguere anticipatamente i mutui.
La Cassa, al fine di consentire l'effettuazione dei versamenti, comunica all'ente, rispettivamente entro il 15 giugno ed il 30 ottobre, l'importo da versare alle scadenze prescelte e l'elenco dei mutui oggetto di estinzione, nonche' le modalita' di pagamento.
La Cassa depositi e prestiti, per la redazione del suddetto elenco, segue il criterio di dare priorita' ai mutui concessi con tasso nominale piu' elevato e, a parita' di tasso, con vita residua piu' breve.
La Cassa, inoltre, provvede ad estinguere anticipatamente alla pari mutui fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse indicate dall'ente. Resta stabilito, per-tanto, che non puo' procedersi all'estinzione parziale di un singolo mutuo, ne' possono essere estinti mutui con oneri di ammortamento a carico di altri soggetti.
Qualora i mutui oggetto di estinzione non fossero stati interamente somministrati, le somme non erogate saranno compensate con il debito residuo.
Gli enti, effettuato il versamento, sono tenuti a trasmettere con urgenza, anche via fax (n. 06.4221.5371), alla Cassa depositi e prestiti - Divisione V - copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale o copia della ricevuta del bollettino di c/c postale. Successivamente la Cassa depositi e prestiti provvedera' ad estinguere i mutui e a trasmettere agli enti interessati il relativo provvedimento.
Va, infine, evidenziato che, ai sensi della circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 19 del 27 aprile 1999, l'eventuale contributo erariale spettante sui mutui oggetto di estinzione rimane invariato sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso. 2 - Monitoraggio dei piani finanziari ed eventuale applicazione delle sanzioni.
La Cassa depositi e prestiti effettua il monitoraggio annuale dei piani finanziari.
A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti trasmettono alla Cassa depositi e prestiti un prospetto strutturato in maniera analoga al piano finanziario presentato ed approvato, che riporta i dati di consuntivo dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi.
In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa depositi e prestiti provvede ad informare il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con cadenza annuale la Cassa depositi e prestiti trasmette allo stesso Ministero un prospetto da cui devono risultare i dati relativi alle estinzioni anticipate e l'ammontare della penale calcolata alla data del provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.
Nel caso in cui, alla fine del quinquennio, non sia stato raggiunto l'obbiettivo della riduzione almeno del 10 per cento del rapporto debito/PIL, la Cassa depositi e prestiti ne dara' comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale, come previsto dall'art. 28, comma 3, della legge in argomento.
Il recupero coattivo delle somme eventualmente dovute viene disposto anche secondo le modalita' indicate dal decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998, art. 9, comma 4.
Il Ministro: Amato
 
Allegato A ----> Vedere ALLEGATO a Pag. 20 della G.U. <----
 
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