Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 febbraio 2000, n. 30 |
Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta' territoriali. 2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di eta'. 4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, reca "Norme in materia di promozione dell'occupazione". - La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario, reca "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Si riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivarnente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. 3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento. 4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
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| Art. 2 Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di eta' compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine. 2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia. 3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base. |
| Art. 3 Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed e' caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria. 2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalita': a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di base; b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi; c) potenziamento delle capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; f) sviluppo delle competenze e delle capacita' di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignita' delle opzioni culturali successive. 3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, 152/L, supplemento ordinario.
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| Art. 4 Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalita' di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacita' e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilita', e di offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area e' ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. 3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, e' garantita la possibilita' di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. 4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attivita' complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta' sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attivita' e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. 6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realta' culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op portuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'. 7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione. 8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Nota all'art. 4: - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
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| Art. 5 Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore e' disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144: "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale". - Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), con le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per quanto concerne la legge n. 196/1997 v. nelle note all'art. 1.
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| Art. 6 Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalita' maturate, nonche' alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture. 2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalita' di attuazione della presente legge. L'operativita' di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura. 3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalita' e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso. 5. L'effettiva attuazione della presente legge e' verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione. 6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformita' agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalita' di ciascuno. 8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3952): Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Berlinguer) il 4 luglio 1997. Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, XI, XII e XIV. Esaminato dalla VII commissione il 24 febbraio 1998; l'11, 12, 19, 25, 31 marzo 1998; il 28, 29 aprile 1998; il 13 maggio 1998; il 27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22, 23 giugno 1999; il 7, 13, 14, 15, 20, 22 luglio 1999. Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1999 (atto n. 4 - 280 - 1653 - 2493-bis - 3390 - 3883 - 3952 - 4397 - 4416 - 4552/A - relatore on. Napoli). Esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21 settembre 1999 ed approvato il 22 settembre 1999 in un testo unificato con atti n. 4 (iniziativa popolare); n. 280 (on. Russo Jervolino; n. 1653 (on. Sanza ed altri); n. 2493-bis (on. Orlando); n. 3390 (on. Casini ed altri); n. 3883 (on. Errigo); n. 4397 (on. Napoli ed altri); n. 4416 (on. Berlusconi ed altri); n. 4552 (on. Bianchi Clerici). Senato della Repubblica (atto n. 4216): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 10a, 11a, 12a, della giunta per gli affari delle Comunita' europeee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7a commissione il 5, 27 ottobre 1999; il 4, 10, 11, 23, 24, 25 novembre 1999; il 9, 10, 14, 15 dicembre 1999; l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000. Esaminato in aula il 25, 26, 27 gennaio 2000; il 1o febbraio 2000 ed approvato il 2 febbraio 2000.
Note all'art. 6: - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attivita' costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attivita' della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualita' del servizio; g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la conferenza unificata. 2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attivita' da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilita' previste dal comma 1, lettera e). 3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole e' garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed e' valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilita' di opzione. 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, puo' essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte gia' effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto". - Il testo dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994) e con le modifiche apportate dall'art. 26, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. 2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio. 3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. 4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1940, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), e' il seguente: "2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoita' presso cui le necessarie competenze sono disponibili".
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