Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 10 febbraio 2000 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, settima e ottava tranche. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 4.525 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 11 ottobre 1999, 10 novembre 1999 e 10 gennaio 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche di CTZ-24, con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, carattenstiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 ottobre 1999. |
| Art. 2. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprlle 1985. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare". |
| Art. 3. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, entro le ore 13 del giorno 10 febbraio 2000. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999. |
| Art. 4. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 ottobre 1999, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 febbraio 2000. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specalista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-24, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. |
| Art. 5. Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8. |
| Art. 6. L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Amato |
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