Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e disciplina altresi', allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4197):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) il 23 agosto 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 settembre 1999, con pareri delle
commissioni 2a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 15, 16, 21, 22, 23,
28, 29 e 30 settembre 1999; 5, 6 e 7 ottobre 1999.
Esaminato in aula il 12, 13, 14, 19 e 20 ottobre 1999 e
approvato il 21 ottobre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6483):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 ottobre 1999, con pareri delle
commissioni II, V, VII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 10, 16, 24 e 30
novembre 1999; 1o, 2, 9, 10, 14, 15 e 16 dicembre 1999; 19,
24 e 25 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2000 (atto
n. 6483/A - relatore on. Massa).
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2000; 1o e 2
febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio
2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4197/B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 febbraio 2000, con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l'8, 9 e 10 febbraio
2000.
Esaminato in aula il 15, 16 e 17 febbraio 2000 e
approvato il 18 febbraio 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva) 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialita' ed equita' l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. 3. E' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. 4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva e' obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi E' in ogni caso gratuita. 5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
 
Art. 3
Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione e' richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore e' effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
8. L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
 
Art. 4
Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi
radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi
sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da
rinnovare, nonche' tra quelli in esse non rappresentati purche'
presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli
spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunita'
tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano
presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta
salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di
minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema
elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel
caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra
i due candidati ammessi; d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalita' stabilite dalla Commissione e dall'Autorita', sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti
politici, a parita' di condizioni, anche con riferimento alle
fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi
gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque
compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere
interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e
l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 e' obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a metterea disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3, e' riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito e' determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso e' erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attivita' istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso e' erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attivit... istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorita' regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parita' di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3, hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalita' di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorita', entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicita' o comunicazione politica, comunque denominati, e' ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente:
"13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
Governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione,
sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati
regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con
leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali
sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte
dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi edi
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al
secondo periodo e in caso di inandempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai
comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita'
d'intesa con la Conferenze permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di
sua competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse".



 
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi
radiotelevisivi) 1. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. 3. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. 4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".



Nota all'art. 5:
- L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e'
il seguente:
"5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la
data delle votazioni per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni
informative riconducibili alla responsabilita' di una
specifica testata giornalistica registrata nei modi
previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto
1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di
partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle
giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere
limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la
completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale
presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni".



 
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici) 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.



Nota all'art. 6:
- L'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), e' il seguente:
"2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5
agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un
contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi
avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi
1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a due miliardi".



 
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici) 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dall'Autorita'. 2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra piu' candidati . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresi', agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
 
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali) 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. 3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
 
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale
e obblighi di informazione) 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita' di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
 
Art. 10
Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorita' sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato puo', comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax: a) all'Autorita'; b) all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la
violazione; c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove
il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi; d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore.
Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro
delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita'
o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorita', avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonche' del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorita' ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorita' ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento,
per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei
soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da
ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati
ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica
gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorita' ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorita' ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorita' ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorita' ordina: a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
gravita', di messaggi recanti l'indicazione della violazione
commessa; b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta
a seconda della gravita', di rettifiche, alle quali e' dato un
risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e
caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorita' puo', inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorita', entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorita' stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.



Nota all'art. 10:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
sistema penale.



 
Art. 11
Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.



Nota all'art. 11:
- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515
(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), e' il
seguente:
"Art. 13 (Collegio regionale di garanzia
elettorale). - 1. Presso la corte di appello o, in
mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna
regione e' istituito il collegio regionale di garanzia
elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della
corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da
altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di
quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono
nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la
restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno
dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i
professori universitari di ruolo in materie giuridiche,
amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi,
il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui
due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di
cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti o supplenti
del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i
consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i
componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati
candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti,
coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei
partiti a qualsiasi livello, nonche' coloro che abbiano
ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si
avvale del personale in servizio presso la cancelleria
della corte di appello o del tribunale. Il collegio puo'
chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le
notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per
l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale
anche dei servizi di controllo e vigilanza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del collegio non appartenenti alla
magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui
prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di
presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato
dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge".



 
Art. 11-bis (1)
(( Ambito di applicazione ))

(( 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. ))
 
Art. 11-ter (1)
(( Definizioni ))

(( 1. Ai fini del presente Capo si intende: a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro
titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale; b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale
radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,
caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della
cronaca; c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui
assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che
comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni,
anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni. ))
 
Art. 11-quater (1)
(( Tutela del pluralismo ))

(( 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, e' immediatamente trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. ))
 
Art. 11-quinquies
(( Vigilanza e poteri dell'Autorita' ))

(( 1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puo' disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. ))
 
Art. 11-sexies (1)
(( Norme regolamentari e attuative dell'Autorita' ))

(( 1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo. ))
 
Art. 11-septies (1)
(( Efficacia delle disposizioni di cui
al Capo I per le emittenti locali ))


(( 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8. ))
 
Art. 12.
(Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 13.
(Abrogazione di norme) 1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.



Nota all'art. 13:
- Gli articoli 1 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n.
515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica),
sono i seguenti:
"Art. 1 (Accesso ai mezzi di informazione). - 1. Non
oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi
elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio
pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in
condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propaganda
nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche'
l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati
a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici
di riferimento a livello nazionale. La Commissione
disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i
servizi o i programmi di informazione elettorale della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel
periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita'
di trattamento, la competenza e l'imparzialita' rispetto a
tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna
elettorale.
2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di
concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale o locale nonche' tutti coloro che esercitano in
qualunque ambito attivita' di diffusione radiotelevisiva i
quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo
propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data
delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della
programmazione radiotelevisiva, per consentire ai
candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello
locale nonche' ai partiti o ai movimenti politici a livello
nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in
condizioni di parita' fra loro. La comunicazione deve
essere effettuata secondo le modalita' e con i contenuti
stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
I titolari di concessioni e di autorizzazioni
radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonche' tutti
coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di
diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la
parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di
informazione elettorale.
3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2
debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio
di parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli
spazi di propaganda, nonche' le regole atte ad assicurare
il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo
periodo del comma 2. Il Garante definisce altresi', avuto
riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione
degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i
limiti delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale.
4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 7 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle
disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonche' dal
Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.
5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data
delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative
riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata
giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1
dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza
di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e
degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla
esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le
altre trasmissioni.
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica
alle selezioni suppletive, limitatamente alla regione o
alle regioni interessate".
"Art. 8 (Obblighi di comunicazione). - 1. Entro trenta
giorni dalla consultazione elettorale gli editori di
quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di
autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di
diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti
delle camere nonche' al collegio regionale di garanzia
elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'art.
2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli
spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo
restando quanto disposto dall'art. 1, gli introiti
realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno
provveduto ai relativi pagamenti".



 
Art. 14.
Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 2000

CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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