Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2000, n. 29
Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;
Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;
Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici e' avvenuto totalmente e integralmente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Esercizio del gioco del "Bingo"
1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo" e' riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi, biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonche' la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di concessionario del gioco del "Bingo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
"Disciplina delle attivita' di gioco".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatare
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a
tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuovescommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale).
L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
( Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del
Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto
1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto), come modificato dall'art. 3 della
legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2
agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per
settimana presso le intendenze di finanza di ciascun
capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma
dell'art. 2, ad opera di una commissione composta
dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la
presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da
un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario dell'amministrazione finanziaria designato
dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel
terzo comma dell'art. 3 puo' essere disposto che le
estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In
questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di
finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui
estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse
nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, reca: "Regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile
1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio
1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica):
"Art. 11 (Disposizioni in materia di lotterie e altri
giuochi). - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
affidare in concessione la gestione delle lotterie e di
altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi
sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del
sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per
adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione
mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali
ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita
al netto dell'aggio di propria spettanza, nonche' del
pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati
nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'art. 6
della legge 26 marzo 1990, n. 62.
3. All'art. 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
62, le parole da "sentito il parere fino alle parole "dalla
richiesta , sono soppresse.
4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative
vincite sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la
pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione ".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 25 luglio
1995 (Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. per la
gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato):
"Art. 2. - 1. All'art. 1, comma 1, del decreto
ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole
"sono trasferiti , le parole: "totalmente ed integralmente
.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale
11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole "dal
concessionario , le parole: ""che li esercita in piena
autonomia ed indipendenza ".



 
Art. 2.
Concessione per la gestione del gioco
1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;
b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;
c) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di gioco raccoglibile da ciascun concessionario;
d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo di controllo centralizzato;
e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.
3. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.
4. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. La societa' per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.
 
Art. 3.
Decadenza e revoca delle concessioni
1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione e' inoltre revocata:
a) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
c) quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.
2. Il decreto di decadenza o di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, ne' per il tramite di societa', nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della societa' gia' concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza del voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".



 
Art. 4.
Disciplina dell'esercizio del gioco
1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unita' di gioco una o piu' cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.
2. Le combinazioni vincenti sono:
a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;
b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.
3. Con decreto del Ministero delle finanze e' approvata la disciplina relativa alle modalita' e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
 
Art. 5.
Prelievo erariale
1. Il prelievo erariale e' fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze.
 
Art. 6.
Montepremi
1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, in ogni partita e' il 58 per cento del prezzo di vendita della totalita' delle cartelle vendute in ogni partita.
 
Art. 7.
Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco
1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, e' stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.
 
Art. 8.
Compenso al concessionario
1. Il compenso del concessionario e' pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.
 
Art. 9.
Cauzioni e dichiarazione d'inizio attivita'
1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a e 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.
2. Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo dichiarazione d'inizio di attivita', redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze.
3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 88 del t.u.l.p.s, e' il seguente:
"Art. 88. - Non puo' essere conceduta licenza per
l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse
nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e
in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse
costituisce una condizione necessaria per l'utile
svolgimento della gara.
Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite
ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di
esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi
quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a
libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori,
purche' questi agiscano in nome e per conto della societa',
ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di
questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
stesse.
I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi
ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 5000".



 
Art. 10.
Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalita' di esecuzione dei controlli, nonche' l'obbligo per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei controlli stessi.
 
Art. 11.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 117
 
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