Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 15 febbraio 2000
Sospensione dei progetti finanziabili nell'ambito del Programma Life Ambiente, annualita' 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000, concernente modalita' per la presentazione dei progetti finanziabili nell'ambito del Programma Life Ambiente, annualita' 2000.
Considerato che, secondo comunicazioni della commissione europea, il termine del 31 marzo 2000 previsto per la trasmissione alla commissione stessa da parte degli Stati membri dei progetti finanziabili nell'ambito del Programma Life Ambiente, annualita' 2000, verra' modificato, essendo ancora in corso di approvazione il nuovo regolamento per l'attuazione del Programma Life Ambiente per il periodo 2000-2004.
Considerato che, conseguentemente, occorre sospendere la presentazione dei suddetti progetti al Ministero dell'ambiente, per cui era stato fissato il termine del 29 febbraio 2000 dal decreto ministeriale 17 dicembre 1999, succitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La presentazione al Ministero dell'ambiente dei progetti finanziabili nell'ambito del Programma Life Ambiente, annualita' 2000, disciplinata dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000), e' sospesa.
2. Con successivo decreto verranno indicati il nuovo termine e le eventuali nuove modalita' di presentazione dei progetti, alla luce di quanto sara' previsto dal regolamento per l'attuazione del Programma Life Ambiente, citato nelle premesse.
 
Art. 2.
1. I progetti presentati al Ministero dell'ambiente in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 dicembre 1999, succitato, possono essere ritirati dai proponenti e potranno essere ripresentati secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 2.
Roma, 15 febbraio 2000 Il Ministro: Ronchi
 
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