Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 16 febbraio 2000 |
Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 3, primo comma, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, recante "Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti"; Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concedera' a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati: al 5,450 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni; al 5,650 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni; al 5,750 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti. |
| Art. 2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento rimane definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", il tasso per il calcolo della quota interessi e' dato dall'indice maggiorato di dieci centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni, di dodici centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici anni e di quindici centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti anni. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2000 Il Ministro: Amato |
| Allegato TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.
===================================================================== Quota con diritto Durata del mutuo di estinzione 10 anni 15 anni 20 anni anticipata maggiorazioni maggiorazioni maggiorazioni --------------------------------------------------------------------- 40% 0,19 0,17 0,16 60% 0,28 0,26 0,24 80% 0,37 0,34 0,32 |
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