Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544 |
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; Visto il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti; Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette; Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento 1. I soggetti che organizzano le attivita' elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicita', di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. E' fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972. 3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile. 4. Al termine di ogni giorno di attivita' e' emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attivita' si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo e' emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio dell'evento. 5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, piu' documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso. 7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, reca: "Imposta sugli spettacoli" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del marzo 1999, che ha modificato l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60: "Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art. 2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ". - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972. - Per il testo dell'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della citata legge 23 dicembre 19996, n. 662: "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore". - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive e dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997. - Per il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, si veda in note all'art. 1. - La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" ed e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999. - Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133: "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita' di governo competente in materia di sport: a) i proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'. 2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento . 4. Le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attivita', devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire in favore delle societa' sportive dilettantistiche . 6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta' . 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonche' le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attivita' istituzionale svolta dalle societa' sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge". Note all'art. 1: - Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, reca: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999. Si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato". - Si riporta il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. (Imposte sugli spettacoli), come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60: "Allegato A TARIFFA DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Punto tariffa Genere di attività Aliquota - - -
1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 2 16 per cento Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del 3 bowling; noleggio go-kart. 8 per cento Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente 4 riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. 10 per cento 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento". - Si riporta il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60: "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfettaria in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse all'attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad in terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. l soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio". - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione delI'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguite le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, recante "Regolamento recante: norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998: "Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni seguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostitute con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalita' ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta. 5. Le diposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti". - Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento recante modicalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 del 7 settembre 1998. Detto decreto e' oggetto di aggiornamento. - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo". - La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983. - Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30. - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del D.M. 23 marzo 1983, recante: "Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'IVA di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa": "Art. 8. - Entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell'IVA. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'utente, e deve contenere i dati identificativi dell'utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonche' il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' stato installato. Con le stesse modalita' e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati. Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell'apparecchio s'intende il giorno dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10". "Art. 11. - Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione". - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del D.M. 30 marzo 1992, recante: "Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992: "3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, puo' provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale): "1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976: "Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo. Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione e' prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.800.000. La pena e' ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non e' consegnata al destinatario. Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale quando tale indicazione e' prescritta, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da L. 40.000 a L. 400.000. Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta. Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui al settimo comma. All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale. Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini. Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese". - Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter, dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetrabilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972".
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| Art. 2. Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazioni 1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti. 2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
Note all'art. 2: - Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 3, comma 3: Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci". "Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma".
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| Art. 3. Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attivita' da intrattenimento 1. I soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento unitamente ad attivita' soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.
Note all'art. 3: - Per il titolo del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, vedi nota all'art. 1. - Per il testo della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, vedi nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 19 (Dichiarazione d'inizio di attivita'). - Gli esercenti e gli organizzatori degli spettacoli e delle altre attivita' soggetti ad imposta devono farne preventiva dichiarazione sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale all'ufficio accertatore e, su richiesta dell'ufficio stesso, prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta. La consegna della licenza di pubblica sicurezza e' subordinata alla esibizione, da parte dell'intestatario della licenza medesima, del duplo della dichiarazione di cui al comma precedente vistato dall'ufficio accertatore". - Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, vedi nota all'art. 2.
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| Art. 4. Imponibili medi 1. I soggetti che svolgono le attivita' di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attivita' di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che sostituisce il testo dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 8 (Imponibili medi). - 1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2: a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi; b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. 2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire. 3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria ". - Per l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in nota all'art. 2. - Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette".
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| Art. 5. Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco 1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi. 2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui e' iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi. 3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi. 4. La distinta e' utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo. 5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi in nota all'art. 1.
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| Art. 6. Modalita' e termini di pagamento 1. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: a) per le attivita' a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo; b) per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione; c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale. 2. Nei casi di mancato svolgimento delle attivita' soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta e' commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento. 3. Qualora l'effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), come modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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| Art. 7. Obblighi degli esercenti attivita' spettacolistiche 1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. 2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Note all'art. 7: - Si riporta la tabella C allegata al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Tabella C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA' 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo eletrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite". - Per il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, vedi nota all'art. 1. - Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, reca: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
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| Art. 8. Contribuenti minori 1. I soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale. 3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attivita' e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e superato il limite di cinquanta milioni di lire.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 47-quater, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il titolo della legge 10 maggio 1976, n. 249, vedi nota all'art. 1. - Per il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, vedi nota all'art. 1. - Per l'art. 74-quater, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita'). - I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare: 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1, per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5, dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita". - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport: a) i proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'". - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Per il testo dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in note all'art. 1. - Per il titolo del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, si veda in note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398: "2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali". - Il D.M. 11 febbraio 1997, recante: "Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita' di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997. - Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vedi in nota all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). - 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione. 2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5. 4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".
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| Art. 9. Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati 1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. L'opzione e' comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata con le stesse modalita' ed e' vincolante per un quinquennio. 3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. |
| Art. 10. Disposizioni di coordinamento 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 969, la lettera h), e' sostituita dalla seguente: "le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;". 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) e' aggiunta la seguente: "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, come modificato dal presente regolamento: "Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni: a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate; i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare; n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni; s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; u) le prestazioni di riparazioni di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori; z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori; aa) le prestazioni di riparazioni di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto; hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attivita' non connessa con quella autorizzata; ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella Sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla Sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".
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| Art. 11 Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addi' 30 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 4
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota all'art. 1. - Si riporta l'art. 2 del citato D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha modificato l'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640: "Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione ". - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota all'art. 1. - Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, si veda in nota all'art. 1. - Per l'art. 17 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si veda in nota all'art. 2.
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