Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 543
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della citata direttiva 91/67/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;
Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e' modificato come segue:
a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il Ministero della sanita' quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di esso e' indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando in particolare:
a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio;
b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonche' l'obbligo di denuncia della malattia alle autorita' competenti;
c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.
2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonche' le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria.";
b) all'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A, nonche' le modalita' di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorita' competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria.";
c) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
1) al paragrafo I, lettera B, il secondo periodo del punto 2) e' sostituito dal seguente: "Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.";
2) al paragrafo I, lettera C, il punto 2) e' sostituito dal seguente:
"2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alla lettera B, punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza e' ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato, con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La direttiva 98/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L
189 del 3 luglio 1998.
- La direttiva 91/67/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
046 del 19 febbraio 1991.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998". L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge cosi'
recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive com comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, deIla legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g)e h) del comma
1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1, possono altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo pu prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per
le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera
c) del comma 1, dell'art. 2".
"Allegato C
(Articolo 3)
97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio
1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997,
recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche.
98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998,
che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme
di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali
e prodotti d'acquacoltura".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 555, reca: "Regolamento per
l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, della
succitata legge cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997
reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di
attuazione della direttiva 91/67CE che stabilisce le norme
di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali
e prodotti dell'acquacoltura".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555,
vedi nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 16 del
D.P.R. succitato, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 16. - 1. I controlli sugli animali e sui prodotti
dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi
destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi
intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di
salvaguardia.
1-bis. I modelli dei certificati che devono
accompagnare gli animali acquacoltura e le loro uova o
gameti negli scambi intracomunitari tra zone non
riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui
all'allegato II dell'allegato A, nonche' le modalita' di
estensione del sistema informatizzato di collegamento tra
autorita' competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei
prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede
comunitaria".
- Si riporta il testo dell'allegato B, paragrafo I,
lettere B e C, del citato D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555,
come modificato dal presente decreto:
Allegato B
ZONE RICONOSCIUTE
I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I
e II dell'allegato A).
A. (Omissis).
B. Concessione del riconoscimento.
Per poter essere riconosciuta, una zona continentale
deve possedere i requisiti seguenti:
1) da almeno quattro anni non devono essere state
osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre
manifestazioni della presenza di una o piu' malattie di cui
all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
2) tutte le aziende della zona continentale devono
essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale.
Per due anni devono essere state effettuate due visite
di controllo sanitario all'anno.
Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei
petiodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua
favorisce lo sviluppo di tali malattie.
Il controllo sanitario deve comprendere almeno:
- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
- un prelievo di campioni che devono essere spediti
con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto
per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione
cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui
all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono
conseguire il riconoscimento se:
a) la loro situazione geografica rende difficile
l'introduzione di malattie;
b) e' stato applicato un regime di controllo
ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni
durante il quale:
- tutte le aziende di allevamento ittico hanno
subito regolari controlli;
- e' stato applicato un sistema di notifica delle
malattie;
- non sono state denunciate malattie;
- non vi e' stato introdotto alcun pesce vivo
proveniente da zone infette;
3) se non esiste alcuna azienda nella zona
continentale che deve essere riconosciuta, il servizio
ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due
visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro
anni nella parte a valle del bacino idrografico;
4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci
prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario
devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli
agenti patogeni in questione.
C. Mantenimento del riconoscimento.
Il riconoscimento e' mantenuto alle seguenti
condizioni:
1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da
un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte
all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo
quanto disposto alle lettera B, punto 2) salvo nel caso
delle aziende senza riproduzione in cui la frequenza e'
ridotta ad una volta l'anno. Tuttavoa i prelievi vengono
effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della
zona continentale;
3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci
prelevati nei corso delle visite di controllo sanitario
devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la
presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A,
colonna 1 degli elenchi I e II;
4) i gestori delle aziende o coloro che sono
responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un
registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie
per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei
pesci".



 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 5
 
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