Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 543 |
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della citata direttiva 91/67/CEE; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999; Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e' modificato come segue: a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il Ministero della sanita' quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che tutto il territorio nazionale o parte di esso e' indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando in particolare: a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio; b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonche' l'obbligo di denuncia della malattia alle autorita' competenti; c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato; d) i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia. 2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, le specie sensibili a tale malattia nonche' le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari stabilito in sede comunitaria."; b) all'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A, nonche' le modalita' di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorita' competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria."; c) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche: 1) al paragrafo I, lettera B, il secondo periodo del punto 2) e' sostituito dal seguente: "Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno."; 2) al paragrafo I, lettera C, il punto 2) e' sostituito dal seguente: "2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alla lettera B, punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza e' ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L 189 del 3 luglio 1998. - La direttiva 91/67/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 046 del 19 febbraio 1991. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". L'art. 3 e l'allegato C della succitata legge cosi' recitano: "Art. 3 (Attuazione di direttive com comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, deIla legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g)e h) del comma 1 dell'art. 2. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1, possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo pu prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 2". "Allegato C (Articolo 3) 97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, della succitata legge cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997 reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/67CE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura". Note all'art. 1: - Per il titolo del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, vedi nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 16 del D.P.R. succitato, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 16. - 1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell'acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia. 1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato II dell'allegato A, nonche' le modalita' di estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorita' competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli stabiliti in sede comunitaria". - Si riporta il testo dell'allegato B, paragrafo I, lettere B e C, del citato D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, come modificato dal presente decreto: Allegato B ZONE RICONOSCIUTE I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A). A. (Omissis). B. Concessione del riconoscimento. Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti: 1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o piu' malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II; 2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno. Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei petiodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno: - un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; - un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se: a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie; b) e' stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale: - tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli; - e' stato applicato un sistema di notifica delle malattie; - non sono state denunciate malattie; - non vi e' stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette; 3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico; 4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione. C. Mantenimento del riconoscimento. Il riconoscimento e' mantenuto alle seguenti condizioni: 1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta; 2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto alle lettera B, punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduzione in cui la frequenza e' ridotta ad una volta l'anno. Tuttavoa i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale; 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nei corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II; 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci".
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| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 5 |
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