Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2000 |
Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 448. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 52, 56, 73 B, 73 D, 222 e 223 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Visto l'art. 66, commi 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1999, - Serie generale - n. 109; Considerato che l'art. 2 di detto decreto-legge, come convertito, prevede la possibilita' di introdurre nello statuto di alcune societa' una clausola che attribuisca uno o piu' poteri speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti dal citato Trattato; Considerato che analoghi principi sono applicabili all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali; Considerato che il comma 3 del detto art. 66 prevede che i citati poteri speciali possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela anche per quanto riguarda limiti temporali; Considerato che il medesimo comma 3 prevede che i ridetti poteri speciali devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e con la tutela della concorrenza e del mercato; Considerato che il comma 4 del ridetto art. 66 prevede la individuazione di criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici, per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente decreto; Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono ad imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riguardo all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' ed alla difesa, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di promozione della concorrenza e del mercato. |
| Art. 2. Criteri 1. I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche temporali, previsti dagli statuti delle societa' interessate e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di interesse generale di cui all'art. 1, di idoneita' e proporzionalita' al raggiungimento di queste ultime finalita', nonche' nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 2. Non e' espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che: a) non siano trasparenti e non assicurino, comunque, la conoscenza della titolarita' delle partecipazioni azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della societa', nonche' degli obiettivi e dei programmi industriali dell'acquirente, rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal presente decreto; b) compromettano processi di liberalizzazione e apertura dei mercati, non siano coerenti con la scelta di privatizzazione della societa' ovvero determinino situazioni di conflitto di interessi atte a pregiudicare il perseguimento della missione affidata alla societa' nel campo delle finalita' di interesse pubblico; c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali o di coinvolgimento della societa' in attivita' illecite; d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali; e) comportino consistenti pericoli di grave pregiudizio per gli interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a: 1) l'autonomia o la sicurezza dei rifornimenti di materie prime e beni essenziali alla collettivita'; 2) la continuita' dei servizi pubblici essenziali alla collettivita' e la sicurezza dei relativi impianti e reti; 3) lo sviluppo dei settori tecnologicamente avanzati. 3. Il gradimento di cui al comma 2 e' necessario con riferimento alla singola operazione. Il gradimento e', altresi', necessario quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994. 4. I poteri speciali diversi da quello di cui al comma 2 sono esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al medesimo comma 2. Roma, 11 febbraio 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta |
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