Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1999, n. 542 |
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla necessita' di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni, effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, puo' ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni 1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.". 2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione"; b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione"; c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione"; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione."; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza."; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno."; g) nel comma 7: 1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"; 2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni"; h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti: "e di trasmissione". 3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1: 1) nel secondo periodo, le parole: "non piu' di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti: "non piu' di venti soggetti"; 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito."; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis."; d) nel comma 3: 1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;"; 2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse; e) il comma 6, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti."; f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. 7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni."; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche."; h) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.". 4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' soppresso; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo."; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.". 5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e"; 6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1: 1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3."; b) il comma 4 e' sostituito con il seguente: "4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.". c) il comma 5 e' soppresso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 v. nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto dirigenziale, puo' essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amininistrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. 3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e' sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare". - Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1o maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione. 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. 4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione. 4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza. 5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno. 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalita' stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata. 9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo". - Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La dichiarazione e' presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. 2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito. 2-bis. Nell'ambito di gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2/bis. 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze. 4. I soggetti ai cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 5. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. 7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 1-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. 7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni. 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 9. Le societa' e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. 11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo". - Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, vedasi in nota all'art. 9. - Per il testo dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, vedasi nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente: "1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri , possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale". - Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998, como modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 5. (soppresso). 6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo. 6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali". - Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma 2, dell'art. 23; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito". "Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagametto, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dereto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto. 2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. 3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta. 4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. 5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta". - Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1o febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2 del medesimo decreto. 2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente. 3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. 5. (soppresso). 6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3. 7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
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| Art. 2. Dichiarazioni e versamenti periodici 1. Nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese"; b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.". 3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata". 4. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso. 5. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 2-bis, 2-ter e 4"; b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 100/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire. 2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita, i1 contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione. 3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, puo' fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. 4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti". - Il testo dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (per il titolo v. in nota all'art. 9) e' il seguente: "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali"
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| Art. 3. Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta 1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.". 2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 445/1997, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1 (Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta). - 1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi. 2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. 3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. 4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. 5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non e' presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973". - Per quanto concerne l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in materia di compensazioni, v. nelle note all'art. 8. - Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973, v. nelle note all'art. 5.
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| Art. 4. Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P. 1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
Nota all'art. 4: - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.
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| Art. 5. Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo 1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 11. - Per l'argomento del D.Lgs. n. 241/1997, v. nelle premesse del presente decreto.
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| Art. 6. Modifiche di termini in materia di IVA 1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, v. nelle note all'art. 2.
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| Art. 7. Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per: a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b); b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.
Note all'art. 7: - Il D.P.R. n. 442/1997 reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette". - Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente: "Art. 2 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". "Art. 24 (Registrazioni dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".
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| Art. 8. Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA 1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa' controllanti. 2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, spettante ai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' richiesto, all'atto della presentazione della dichiarazione relativa al trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre; a tal fine un esemplare della dichiarazione e' presentato direttamente all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c), del settimo comma del suddetto articolo 38-bis se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie. I soggetti non tenuti alla presentazione della menzionata dichiarazione richiedono il rimborso presentando all'ufficio competente entro lo stesso termine un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l'apposita istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975. 3. I contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi d'imposta relativi a periodi inferiori all'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, e' il seguente: "2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (soppressa); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche". - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del citato D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente: "Il Ministro delle finanze delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa' controllate fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio dell'anno solare precedente". - Il testo dell'art. 38-bis del citato D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindi giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'art. 78, comma 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo". - Il D.M. 23 luglio 1975 (in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975), reca: "Modalita' per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
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| Art. 9. Dichiarazione unificata 1. La dichiarazione unificata annuale e' presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente: "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".
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| Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo. 2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa' di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000. 3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio. 4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria. 5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. 7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente. 8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, v. in nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice seconda che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Per il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.
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| Art. 11. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400: a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso; b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso; c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse; d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso; e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse; 2) il terzo comma si intende soppresso; f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi; g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente. (comma terzo: soppresso). Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6". - Il testo dell'art. 74-bis del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. (segue un periodo soppresso). Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere messe entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili". - Il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresi', nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo. 3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire. 4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta 5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attivita' esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta (seguono alcune parole soppresse) con le modalita' semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. 9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate. 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e' revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo". - Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 19 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito di imposta. 2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullita', su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro, delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione e' sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita' e' sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e' eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente. 5. La dichiarazione e' presentata con le modalita' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubb1ica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. (Segue un periodo soppresso). 6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, societa' ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio dell'impresa". - Il testo dell'art. 43-ter del citato D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 43 (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze (seguono alcune parole soppresse) e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione (segue una parola soppressa) gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. 3. (soppresso). 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992. 5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis". - Il testo dell'art. 12 e dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 12 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti. 2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata: a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998; b) (soppressa). 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'art. 12, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999. 4. (Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998). 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto puo' essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1o gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato". "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze. 2-bis). (Soppresso)".
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