Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480
Testo del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999), coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 2000, n. 25, recante: "Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescrittadall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare".

Avvertenza:
Il testo coordinanto qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, e' sostituito dal seguente:
(( "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000.". ))
Riferimenti normativi:
- La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme in tema
di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
- Il D.L. 17 marzo 1999, n. 64, reca: "Disciplina
transitoria per i termini di deposito della documentazione
prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di
procedura civile".
- Il testo del comma 2 dell'art. 567 del codice di
procedura civile e' il seguente:
"2. Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto
e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato e il
certificato del tributo diretto verso lo Stato".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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