Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2000 |
Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ai fini dell'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione mobili di 3a generazione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", di seguito "regolamento", ed in particolare l'art. 6, comma 13, lettera c); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 128/1999/CE sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della 3a generazione nella Comunita' europea; Vista la deliberazione n. 410, del 22 dicembre 1999, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione"; Vista la nota del presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 7 dicembre 1999, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle licenze con tecnologia UMTS; Su proposta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministro delle comunicazioni; Decreta: Art. 1. Comitato dei Ministri 1. E costituito, per le finalita' di cui all'art. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria e del commercio e dell'artigianato. 2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per i valutatori di cui all'art. 3 e nella gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti. 3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, il segretario generale e ilCapo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. E' invitata a partecipare l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresi', essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonche' i valutatori di cui all'art. 3, con le modalita' stabilite dal Comitato stesso. 4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni e' redatto verbale. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 2. Compiti del Comitato dei Ministri 1. Il Comitato dei Ministri con le modalita' di cui all'art. 4: a) seleziona i valutatori, ai quali sono affidati i compiti di cui all'art. 3 e definisce le prestazioni richieste agli stessi con riferimento alla gara per l'assegnazione delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione mobili di 3a generazione; b) coordina la procedura di gara, per servizi di comunicazioni mobili di cui alla lettera a); c) approva la graduatoria della gara di cui alla lettera b). |
| Art. 3. Compiti dei valutatori 1. I valutatori, selezionati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), prestano la loro attivita' ai fini della preparazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del bando di gara per l'assegnazione delle licenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e del relativo disciplinare, nonche' ai fini della verifica delle offerte e della formazione della graduatoria della gara sulla base del citato disciplinare. 2. I valutatori sono comunque tenuti a fornire, con le modalita' fissate dal Comitato dei Ministri, al Comitato stesso e, su loro richiesta, ai soggetti da quest'ultimo coordinati, il necessario apporto per lo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza connesse all'espletamento della gara fino al rilascio delle licenze. |
| Art. 4. Attivita' di coordinamento del Comitato dei Ministri 1. Con riferimento alla selezione dei valutatori di cui all'art. 2, lettera a), il Comitato dei Ministri: a) fissa le modalita' di espletamento di detta procedura e coordina gli organi interessati, con riferimento ai diversi adempimenti della stessa procedura; b) stabilisce i requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla selezione, nonche' i criteri e le modalita' di aggiudicazione della selezione stessa, con particolare riferimento alle condizioni di prestazione del servizio da parte dei valutatori, ivi compreso il loro compenso, che e' a carico degli aggiudicatari della gara di assegnazione delle licenze individuali; c) approva l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione dei valutatori e la graduatoria derivante dalla selezione stessa. 2. Con riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione delle licenze individuali, il Comitato dei Ministri: a) stabilisce l'ambito e le modalita' di collaborazione dei valutatori di cui all'art. 2, lettera a), alla preparazione degli atti della gara di cui alla lettera b) dello stesso art. 2 e della relativa graduatoria; b) individua le competenze e fissa termini e modalita' degli adempimenti della procedura di gara di assegnazione delle licenze individuali, in particolare coordinando l'attivita' del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei valutatori, con riferimento alla rispettive competenze. c) definisce le modalita' di presentazione delle offerte e della loro conservazione; d) dispone, ove occorra, l'acquisizione degli avvisi dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione dell'Unione europea. Roma, 2 febbraio 2000 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000 Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 78 |
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