IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata; Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili"; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali e' indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalita' e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi; Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali; Considerato che con l'Intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione; Considerato che la proposta d'Intesa della regione Basilicata prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: viabilita' stradale, rete ferroviaria, sistemi di mobilita' e scambio, sanita', risorse idriche, difesa del suolo ed azioni per lo sviluppo dell'ambiente rurale, valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica; Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le modalita' attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da attivare mediante gli accordi di programma quadro; Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Basilicata; Sentita nella seduta del 2 dicembre 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Govenio e la giunta della regione Basilicata, allegato alla presente deliberazione. Roma, 21 dicembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 118 |