Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2000, n. 24 |
Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, secondo il principio delle pari opportunita' tra uomo e donna; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentita la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Principi generali
1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 1: - Per la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Reclutamento 1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. 2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione e' consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma. 3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianita' degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo. 5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, e' riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso. 6. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza puo' contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'eta' di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380: "5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela delle lavoratrici madri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 1972, n. 14: "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali". - La legge 8 agosto 1977, n. 564, recante "Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 agosto 1977, n. 229. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 1997, n. 17: "4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso". - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 1993, n. 93: "Art. 16. - 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso: b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media". Il numero dei posti messi a concorso e le modalita' di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale. 2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere: a) l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio e dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza: b) i necessari requisiti psico-attitudinali. 3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso". - Si riporta il testo dell'art 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 1997, n. 76: "Art. 8. - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato all'appartenenti al Corpo della guardia di finanza. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e ammesso a partecipare il personale del Corpo della guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche; b) anzianita' di servizio almeno pari a tre anni; c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o piu' grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a "superiore alla media"; d) idoneita' fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonche' i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, n. 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371". - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380: "6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunita', definisce annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialita' e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, su proposta del comandante generale del Corpo della guardia di finanza". - Per i riferimenti relativi alla legge 8 agosto 1977, n. 564, v. nelle note all'art. 2. - Il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, recante "Modificazioni all'art. 1 del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1945, n. 45. - La legge 40 giugno 1964, n. 447, recante "Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 1964, n. 160.
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| Art. 3 Ordinamento dei corsi
1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile. |
| Art. 4. Stato giuridico 1. Lo stato giuridico del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2. 3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. "3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale e' assicurata una partecipazione maggiorata di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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| Art. 5. Avanzamento 1. L'avanzamento del personale militare femminile e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Balbo, Ministro per le pari opportunita' Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 1999, n. 255: "4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione". - La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: "Norme sulla composizione ed i compiti della commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2; si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della suindicata legge: "Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quanto la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3". "Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto. La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' e alla gratifica natalizia".
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