Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 9 febbraio 2000 |
Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3037). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2975 in data 15 aprile 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1999; Considerato che il piano strutturale degli interventi elaborato dal commissario delegato ed approvato con ordinanza commissariale n. F/703 in data 2 agosto 1999 prevede il completamento degli interventi di emergenza entro il 31 dicembre 2001; Ritenuto necessario prorogare i poteri commissariali al fine di superare la situazione di emergenza ambientale in atto e predisporre ogni utile iniziativa rivolta a ricondurre nell'ambito di una competenza ordinaria gli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi eco-ambientali della laguna di Orbetello; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 1937 del 2 febbraio 2000 e l'intesa della regione Toscana con nota n. 237/2000 dell'8 febbraio 2000; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato, presidente della regione Toscana, entro, e non oltre, il 31 dicembre 2001, provvede ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2975 del 15 aprile 1999: a) al completamento degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario; b) al superamento della situazione di crisi ambientale nella laguna di Orbetello. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e il Presidente della regione Toscana, e' istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, con il compito di provvedere a stabilire le modalita' per il passaggio delle opere realizzate ai sensi dell'art. 1 alla gestione ordinaria degli enti competenti, che dovra' comunque attuarsi dal 1o gennaio 2002. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato trasferisce agli enti terri-torialmente competenti i risultati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2975 del 15 aprile 1999, relativi all'inquinamento dell'ex area industriale Sitoco, al fine di consentire agli stessi enti di ottemperare agli adempimenti previsti all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Qualora il soggetto responsabile non provveda all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, il commissario delegato, previa messa in mora, esegue in danno gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza strettamente necessari ad impedire il rilascio degli inquinanti dall'ex area industriale Sitoco nelle acque superficiali e sotterranee ricomprese nell'ambito lagunare, nei limiti delle risorse allo stesso assegnate. |
| Art. 3. 1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato e' autorizzato ad adottare provvedimenti utilizzando le deroghe normative gia' previste nelle precedenti ordinanze, nonche' alle modifiche e integrazioni successivamente intervenute a tale normativa. 2. Al vice commissario, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2807 del 14 luglio 1998, competono le indennita' previste per i commissari nominati dalla regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 45/1994. Il relativo onere finanziario fa carico ai fondi attribuiti al commissario delegato. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato puo' impegnare le risorse disponibili per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, nonche' le risorse gia' destinate, in materia di tutela delle acque e di bonifica dei siti inquinati, dall'Unione europea, dallo Stato, dalla regione e dagli enti locali. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', a predisporre tutti gli atti necessari per accedere ad ulteriori, eventuali finanziamenti nazionali e comunitari. |
| Art. 5. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali, nonche' le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2000 Il Ministro: Bianco |
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