Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
COMUNICATO |
Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. |
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ACCORDO DI PROGRAMMA tra IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e LA REGIONE TOSCANA Premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario". Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria. L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia. La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma. Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa. La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione. La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie. Le delibrazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi. Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie. Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti e quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 40.000.000.000 per la concessione di contributi a programmi di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221. I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1o marzo 1995. In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori piu' avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate pro-tempore dal Consiglio superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese: indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attivita' manifatturiere, 8 punti per le attivita' turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi; indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%; indicatore 3 - entita' dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo e' pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo e' pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento; indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui e ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml lire, 8 punti tra 12,01 Ml lire e 15,00 Ml lire, 6 punti tra 15,01 Ml lire e 18,00 Ml lire, 3 punti tra 18,01 Ml lire e 21 Ml lire, 1 punto se superiore a 21,00 Ml lire; indicatore 5 - compatibilita' ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 dellaGazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1997, n. 291, recante "modalita' per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni", relativo alla legge n. 488/1992. Considerato che: La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto presentate all'Amministrazione entro il 15 settembre 1999 - in osservanza a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999, ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle sopra citate disponibilita' di bilancio. La giunta regionale della regione Toscana, con propria deliberazione del 28 dicembre 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo mandato al presidente pro-tempore per la stipula del presente atto. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria. |
| Art. 2. Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Toscana elencati, dal numero 1 al numero 19, al successivo art. 4. Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di L. 18.035.020.840, pari ad euro 9.314.310,94, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221. L'impegno della relativa somma avverra', con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto competenza dell'esercizio corrente. |
| Art. 3. E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attivita' minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilita' del bilancio 1999. |
| Art. 4. Saranno ammesse a contributo le prime 19 delle seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione Toscana: ----> vedere tabella a pag. 68 della G.U. <---- Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonche' tenendo conto dei limiti massimi di intensita' degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria. |
| Art. 5. In attuazione. del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano: a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso; ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo; ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le societa', le aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso; a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo. |
| Art. 6. I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle societa' e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti. |
| Art. 7. In caso di improcedibilita' alla concessione del contributo per una o piu' delle prime 19 societa' e/o ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessita' di ulteriori atti congiuntivi, la possibilita' di ammettere direttamente a contributo - ove detta improcedibilita' sopravvenga prima dell'avvio istruttorio della fase di valutazione successiva a quella cui il presente accordo fa riferimento - le altre societa' e/o ditte comprese nella stessa graduatoria riportata all'art. 4, secondo l'ordine della graduatoria stessa, comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 e per gli eventuali esercizi successivi. Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 15 settembre 1999, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento disponibile. |
| Art. 8. Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia. |
| Art. 9. Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso. |
| Art. 10. Il presente Accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1999
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il presidente della giunta regionale della Toscana Ginanneschi |
| ----> vedere tabella a pag. 69 della G.U. <---- |
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