Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. 541
Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998;
Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;
Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "autorita' marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione;
c) "certificato", il certificato di conformita' alle disposizioni del presente decreto;
d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;
e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;
f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova;
l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre
1997 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34
del 9 febbraio 1998.
- La direttiva 1999/19/CE della Commissione del
18 marzo 1999 e' stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del
27 marzo 1999.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca "Disciplina
della pesca marittima".
- La legge 2 maggio 1983, n. 293, reca "Adesione alla
convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da
pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua
esecuzione".
- La legge 17 dicembre 1999, n. 511, reca "Adesione
della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo
alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977
sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos
il 2 aprile 1993".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca
l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle
"Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime" e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca
"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
485".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
concerne "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, concerne "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, reca "Regolamento per l'esecuzione della
legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca "Approvazione del regolamento di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, concerne "Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile in
data 22 giugno 1982 reca "Approvazione del regolamento di
sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca
costiera (locale e ravvicinata)" ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982.
Note all'art. 1:
- L'articolo 16 del codice della navigazione cosi'
recita:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293,
vedi nelle note alle premesse.
- Per il quanto concerne il decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n.
511, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.
2. Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.
 
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.
2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.
4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.
5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto
7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.



Note all'art. 3:
-Il capitolo IV dell'allegato del protocollo di
Torremolinos concerne: "Installazioni elettriche e
macchinario - locali macchine senza guardia continua".
- Il capitolo V dell'allegato del protocollo di
Torremolinos concerne: "Protezione contro l'incendio;
rivelazione ed estinzione dell'incendio e lotta contro
l'incendio".
- Il capitolo VII dell'allegato del protocollo di
Torremolinos concerne: "Mezzi di salvataggio".
- Il capitolo IX dell'allegato del protocollo di
Torremolinos concerne: "Radiocomunicazioni".
- L'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne:
"Equipaggiamento per il quale esistono norme di prove
dettagliate negli strumenti internazionali".



 
Art. 4.
Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate:
a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto;
b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos;
c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.



Note all'art. 4:
- Il testo del paragrafo 3), della regola 3 del
capitolo I dell'allegato alla convenzione di Torremolinos
e' il seguente:
"3) L'Amministrazione puo' esonerare qualsiasi nave
impiegata esclusivamente nell'esercizio della pesca in
prossimita' della costa del proprio Paese dall'applicazione
di una qualunque delle prescrizioni del presente allegato,
se reputa che tale applicazione non sia pratica e
ragionevole, avuto riguardo alla distanza tra la zona di
impiego della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo
di nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei
rischi generali per la navigazione, a condizione che la
nave soddisfi ai requisiti di sicurezza che
l'Amministrazione reputa adeguati al servizio cui e'
destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale".
- Il testo del paragrafo (1) della regola 4
(Equivalenze) del capitolo I dell'allegato al protocollo
della convenzione di Torremolinos e' il seguente:
"1) Quando le presenti regole prescrivono d'installare
o di avere a bordo un determinato impianto, materiale,
dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure
di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione
puo' consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro
impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei
medesimi, o l'adozione di qualsiasi altra disposizione in
tale nave, se viene accertato, a seguito di prove o in
altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o
apparecchio, o tipo dei medesimi, o una disposizione siano
di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle
presenti regole".



 
Art. 5.
Norme di progettazione, costruzione e manutenzione
1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
 
Art. 6.
Certificato
1. L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.
2. L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare.
3. Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
4. Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.



Note all'art. 6:
L'art. 36 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi' recita:
"Art. 36 (Certificati). - 1. I documenti comprovanti
l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza
della vita umana in mare sono:
a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri :
per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;
b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave
da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;
c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi
da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto
b);
d) "certificato di bordo libero :
per le navi di stazza lorda uguale o superiore a
150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata
anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza
uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata
impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a
viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci,
per le navi da diporto e in genere per le navi che non
trasportano merci e passeggeri;
per le navi di stazza lorda uguale o superiore a
150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in
viaggi tra porti nazionali;
per le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti
nazionali;
e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per
nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda
uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni
internazionali;
f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave
da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate,
in navigazioni internazionali;
g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a
propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a
propulsione nucleare in navigazione sia internazionali sia
nazionali;
h) "certificato di sicurezza per navi da carico a
propulsione nucleare : per le navi da carico a propulsione
nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;
i) "certificato di esenzione : per le navi indicate
nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata
l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della
legge o del presente regolamento;
l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da
passeggeri o di idoneita' : per le navi da passeggeri di
cui all'art. 45 del presente regolamento;
m) "certificato di idoneita' : per le navi da carico
di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma
inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali,
per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200
tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico
di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in
navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi
speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;
n) "annotazioni di sicurezza : per le navi ed i
galleggianti di cui al secondo comma della lettera f)
dell'art. 4 della legge e cioe':
navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25
tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti
abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di
stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda inferiore a 25
tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali,
compresi i traghetti non abilitati al trasporto di
passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi
da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate
a qualsiasi navigazione;
galleggianti di stazza lorda inferiore a 200
tonnellate".
- Il testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato
del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati.
(1) (a) Un certificato denominato "Certificato
internazionale di sicurezza per nave da pesca deve essere
rilasciato, dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano
alle prescrizioni applicabili del presente allegato;
(b) quando ad una nave e' stata accordata una
esenzione ai sensi delle disposizioni del presente
allegato, deve essere rilasciato un certificato denominato
"Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca
in aggiunta al certificato prescritto al comma a).
(2) I certificati previsti al paragrafo (1) devono
essere rilasciati o vidimati dall'amministrazione o da
altre persone o organizzazioni debitamente autorizzati
dall'amministrazione. In ogni caso l'amministrazione si
assume la piena responsabilita' del rilascio dei
certificati".
- L'art. 8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616,
cosi recita: "Art. 8 (Proroga dei certificati di
sicurezza o d'idoneita'). - La validita' dei certificati di
sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata
dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un
mese.
Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o
d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto
estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un
periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere
alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di
cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto
nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto
il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di
sicurezza o di idoneita' si trova impegnata, in traffici
tra porti di Stati con i quali non esistono particolari
accordi in materia di sicurezza della navigazione
l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei
certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale
la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso
che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei
certificati l'autorita' consolare provvede a norma del
secondo capoverso dell'art. 6.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati
non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un
porto di uno Stato con il quale esistono particolari
accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale
fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita'
locale competente al rinnovo dei certificati scaduti".
- II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato
del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 11 - Durata e validita' dei certificati.
(1) Un "Certificato internazionale di sicurezza per
nave da pesca e' rilasciato per un periodo non superiore a
quattro anni e non puo' essere prorogato per piu' di un
anno sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche
e intermedie prescritte ai commi (b) e (c) del paragrafo
(1) della regola (6), salvo quanto previsto ai paragrafi
(2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione
per nave da pesca non potra' avere un periodo di validita'
superiore a quello del "Certificato internzionale di
sicurezza per nave da pesca .
(2) Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione
della validita' del proprio certificato, non si trova in un
porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera,
la validita' del certificato puo' essere prorogata dalla
predetta Parte. Tale proroga puo' essere accordata soltanto
allo scopo di consentire alla nave di completare il suo
viaggio fino a un porto della predetta Parte o a un porto
in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in
cui tale misura appaia appropriata e ragionevole.
(3) Nessun certificato puo' essere in tal modo
prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave
a cui tale proroga e' stata accordata non puo', al suo
arrivo in un porto della Parte di cui e' autorizzata a
battere bandiera o nel porto in cui deve essere visitata,
essere autorizzata in virtu' di tale proroga a lasciare
quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato.
(4) Un certificato che non sia stato prorogato in base
alle disposizioni del paragrafo (2) puo' essere prorogato
dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore
a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata.
(5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o
8 cessa di avere validita' in ognuno dei seguenti casi:
(a) se le relative visite non sono state completate
entro i periodi specificati dalla regola 6;
(b) se il certificato non e' vidimato in conformita'
con le presenti regole;
(c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un
altro Stato. Un nuovo certificato puo' essere rilasciato
solo quando il governo responsabile per il suo rilascio
ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda
alle prescrizioni dei commi (a) e (b) del paragrafo (3)
della regola 6. Nel caso di un trasferimento di bandiera
tra due Parti, se richiesto entro tre mesi dalla data di
trasferimento, il governo dello Stato di cui la nave era
autorizzata a battere precedentemente bandiera, deve
trasmettere, appena possibile, all'amministrazione copia
dei certificati che la nave aveva prima del trasferimento
e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita".



 
Art. 7.
V i s i t e
1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.
3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.



Note all'art. 7:
- Il testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato
del protocollo di Torremolinos e' il seguente:
"Regola 6 - Visite.
(1) Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto
specificate:
(a) Una visita iniziale prima che la nave entri in
servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il
certificato prescritto dalla Regola 7, comprendente una
ispezione completa della sua struttura e della stabilita',
delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a
secco dello scafo, come pure una visita interna ed esterna
delle caldaie e dell'equipaggiamento, nella misura in cui
la nave e' soggetta al presente allegato. Questa visita
deve essere effettuata in modo da verificare che i
dispositivi, il materiale, le dimensioni della struttura,
le caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi
ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, gli
impianti elettrici, le installazioni radioelettriche
comprese quelle che sono utilizzate nei dispositivi di
salvataggio, i sistemi e i dispositivi di sicurezza e di
protezione antincendio, i mezzi e i dispositivi di
salvataggio, il materiale di navigazione a bordo, le
pubblicazioni nautiche e altre parti dell'armamento siano
integralmente conformi alle prestazioni del presente
allegato. La visita deve altresi' attestare che la
lavorazione di tutte le parti della nave e del suo
armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la
nave sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e
per i segnali di pericolo, secondo le prescrizioni dal
presente allegato e del vigente regolamento internazionale
per prevenire gli abbordi a mare. Se a bordo si trovano
mezzi per l'imbarco dei piloti, anch'essi devono essere
controllati per assicurare che siano in buono stato di
funzionamento e che soddisfino alle relative prescrizioni
della vigente convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare;
(b) Visite periodiche agli intervalli sotto
specificati:
(i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura
inclusa la parte esterna dello scafo ed alle macchine
considerate nei capitoli II, III, IV, V e VI; in
conformita' della Regola 11 (1), questo periodo puo' essere
prolungato di un anno a condizione che la nave sia
ispezionata internamente ed esternamente per quanto sia
pratico e ragionevole;
(ii) due anni, per quanto attiene
all'equipaggiamento della nave previsto nei capitoli II,
III, IV, V, VI, VII e X; e (iii) un anno, per
quanto concerne le installazioni radio incluse quelle
utilizzate nelle dotazioni dei mezzi di salvataggio e del
radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e
X.
Le visite periodiche saranno tali da garantire che gli
elementi di cui al comma (a) soddisfino appieno le
prescrizioni applicabili del presente allegato, che
l'equipaggiamento sia in buone condizioni di funzionamento
e che le informazioni sulla stabilita' siano di facile
consultazione a bordo. Quando la validita' del certificato
rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 e' prorogata come
previsto dalla regola 11 (2) o (4), la periodicita' dei
controlli puo' essere similmente modificata;
(c) Oltre alla visita periodica di cui alla lettera
(b) (i), si devono effettuare visite intermedie della
struttura e delle macchine della nave con una periodicita'
stabilita dall'amministrazione. La visita sara' tale da
garantire che non siano state apportate modifiche che
possano avere conseguenze negative sulla sicurczza della
nave o dell'equipaggio;
(d) Le visite periodiche, di cui alla lettera (b)
(ii) e (iii), e le visite intermedie di cui al comma (c),
devono essere indicate in modo appropriato sul certificato
di cui alla regola 7 o 8.
(2) (a) Le ispezioni e le visite delle navi saranno
effettuate da parte di funzionari dell'amministrazione
nell'ambito dell'applicazione delle prescrizioni delle
presenti regole e della concessione di esenzioni dalle
suddette prescrizioni. L'amministrazione puo' pero'
affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo
nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti;
(b) L'amministrazione che nomina ispettori o
riconosca organizzazioni per effettuare ispezioni e visite
ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore
nominato od ogni organizzazione riconosciuta a:
(i) richiedere riparazioni a una nave;
(ii) a effettuare ispezioni e visite su richiesta
delle competenti autorita' dello Stato del porto.
L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le
responsabilita' e le condizioni specifiche delle
autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o alle
organizzazioni riconosciute;
(c) Quando un ispettore nominato o un'organizzazione
riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo
equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati
del certificato o sono tali che la nave non e' atta a
prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le
persone a bordo, tale ispettore od organizzazione deve
immediatamente assicurarsi che sia stato adottato un
provvedimento correttivo e deve informarne in tempo debito
l'amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non
viene adottato, il certificato relativo deve essere
ritirato e l'amministrazione ne deve essere immediatamente
informata; e, se la nave si trova in un altro porto di
un'altra Parte, anche le autorita' competenti dello Stato
del porto devono essere immediatamente informate. Quando un
funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o
un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorita'
competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato
del porto interessato deve fornire a tale funzionario o
ispettore od organizzazione ogni assistenza necessaria per
soddisfare i loro obblighi secondo la presente regola.
Quando possibile, il governo dello Stato del porto
interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a
che possa prendere il mare, o che lasci il porto per
recarsi in un appropriato cantiere di ripartizione, senza
pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo;
(d) In ogni caso, l'amministrazione deve garantire
pienamente la sicurezza e l'efficienza dell'ispezione e
della visita, e deve provvedere a quanto necessario per
soddisfare a tale obbligo.
(3) (a) Le condizioni della nave e del suo
equipaggiamento devono essere mantenute in modo da
soddisfare alle disposizioni delle presenti regole per
garantire che la nave rimarra', sotto ogni punto di vista,
atta alla navigazione, senza pericoli per se stessa o per
le persone a bordo;
(b) Dopo che sia stata completata una visita della
nave secondo la presente regola, nessun cambiamento puo'
essere apportato alla struttura, al macchinario,
all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state
oggetto della visita senza il benestare
dell'amministrazione.
(c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga
scoperto un difetto che in un caso o nell'altro, interessi
la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei
suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il
comandante armatore della nave deve riferirne, alla prima
occasione, all'amministrazione all'ispettore nominato o
all'organizzazione riconosciuta responsabile a rilasciare
il relativo certificato, che provvedera' a che siano
iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una
visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si
trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o
l'armatore deve informare immediatamente anche le autorita'
competenti dello Stato del porto e l'ispettore nominato o
l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi se tale
informazione sia stata data.
- Il capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616,
concerne "Commissioni di visita".
- Il capitolo I del titolo II del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
concerne "Accertamenti e documenti per la sicurezza della
navigazione".



 
Art. 8.
Controlli
1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.
2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali.
3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.
4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos
e' il seguente:
"Art. 4 (Certificazione e controllo statale al porto).
- (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte,
e' tenuta ad avere un certificato, rispondente alle
disposizioni delle regole a cui e' soggetta, il quale deve
essere controllato da funzionari debitamente autorizzati
dal governo della suddetta Parte. Tale controllo e' volto
ad accertare la validita' del certificato, rilasciato ai
sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
(2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato,
a meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo
stato della nave o del suo armamento non corrisponda
sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che
la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle
disposizioni contenute nelle regole pertinenti.
(3) Date le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel
caso in cui un certificato sia scaduto o non sia piu'
valido, il funzionario che esercita il controllo deve
adottare le misure necessarie a impedire la navigazione
della nave in questione fino a quando essa non sia in grado
di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere
il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la
nave o le persone a bordo.
(4) Nel caso in cui tale controllo dia adito a un
intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del
controllo deve informare immediatamente il console, tramite
comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante
diplomatico piu' prossimo dello Stato di cui la nave e'
autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per
cui e' stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre,
saranno notificati anche gli ispettori nominati o le
organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio
dei certificati. L'organizzazione sara' informata dei fatti
afferenti l'intervento.
(5) Se l'autorita' pubblica portuale in questione non
e' in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o
se la nave e' stata autorizzata a proseguire fino al
successivo porto di scalo, la suddetta autorita' pubblica
portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti
la nave alla Parte di cui nel paragrafo (4) e alle
autorita' del successivo porto di scalo.
(6) Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente
articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per
evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se
una nave e' indebitamente trattenuta o subisce un ritardo,
essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o
danno da lei subi'to.
(7) Nei confronti di navi di Stati non aderenti al
presente protocollo, le parti devono applicare le
prescrizioni del presente protocollo atte a garantire che
tali navi non vengano trattate in modo piu' favorevole".



 
Art. 9.
Modifiche tecniche
1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 10.
Spese per le visite ed il rilascio del certificato
1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla basedel costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di versamento di cui al comma 1.
 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Treu, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 11:
- Per quanto concerne la legge 5 giugno 1962, n. 616,
vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi nelle note alle
premesse.



 
ALLEGATI ----> Vedere allegati in formato PDF da pag. 6 a pag. 28. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone