Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. 541 |
Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998; Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri; Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293; Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) "autorita' marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione; c) "certificato", il certificato di conformita' alle disposizioni del presente decreto; d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale; e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293; f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore; i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova; l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34 del 9 febbraio 1998. - La direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 e' stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del 27 marzo 1999. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca "Disciplina della pesca marittima". - La legge 2 maggio 1983, n. 293, reca "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione". - La legge 17 dicembre 1999, n. 511, reca "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle "Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime" e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE. - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485". - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, concerne "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concerne "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)". - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca "Approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo". - Il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 reca "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982. Note all'art. 1: - L'articolo 16 del codice della navigazione cosi' recita: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293, vedi nelle note alle premesse. - Per il quanto concerne il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse. - Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n. 511, vedi nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani. 2. Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca. |
| Art. 3. Disposizioni generali 1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti. 2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti. 4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso. 5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto. 6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto 7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.
Note all'art. 3: -Il capitolo IV dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Installazioni elettriche e macchinario - locali macchine senza guardia continua". - Il capitolo V dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Protezione contro l'incendio; rivelazione ed estinzione dell'incendio e lotta contro l'incendio". - Il capitolo VII dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Mezzi di salvataggio". - Il capitolo IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: "Radiocomunicazioni". - L'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne: "Equipaggiamento per il quale esistono norme di prove dettagliate negli strumenti internazionali".
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| Art. 4. Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate: a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto; b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos; c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.
Note all'art. 4: - Il testo del paragrafo 3), della regola 3 del capitolo I dell'allegato alla convenzione di Torremolinos e' il seguente: "3) L'Amministrazione puo' esonerare qualsiasi nave impiegata esclusivamente nell'esercizio della pesca in prossimita' della costa del proprio Paese dall'applicazione di una qualunque delle prescrizioni del presente allegato, se reputa che tale applicazione non sia pratica e ragionevole, avuto riguardo alla distanza tra la zona di impiego della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo di nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei rischi generali per la navigazione, a condizione che la nave soddisfi ai requisiti di sicurezza che l'Amministrazione reputa adeguati al servizio cui e' destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale". - Il testo del paragrafo (1) della regola 4 (Equivalenze) del capitolo I dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos e' il seguente: "1) Quando le presenti regole prescrivono d'installare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione puo' consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altra disposizione in tale nave, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o una disposizione siano di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti regole".
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| Art. 5. Norme di progettazione, costruzione e manutenzione 1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. |
| Art. 6. Certificato 1. L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso. 2. L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare. 3. Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 4. Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.
Note all'art. 6: L'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, cosi' recita: "Art. 36 (Certificati). - 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri : per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico: per le navi da carico di cui al precedente punto b); d) "certificato di bordo libero : per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali; e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare: per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazione sia internazionali sia nazionali; h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare : per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) "certificato di esenzione : per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento; l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneita' : per le navi da passeggeri di cui all'art. 45 del presente regolamento; m) "certificato di idoneita' : per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) "annotazioni di sicurezza : per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'art. 4 della legge e cioe': navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate". - Il testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati. (1) (a) Un certificato denominato "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca deve essere rilasciato, dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano alle prescrizioni applicabili del presente allegato; (b) quando ad una nave e' stata accordata una esenzione ai sensi delle disposizioni del presente allegato, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca in aggiunta al certificato prescritto al comma a). (2) I certificati previsti al paragrafo (1) devono essere rilasciati o vidimati dall'amministrazione o da altre persone o organizzazioni debitamente autorizzati dall'amministrazione. In ogni caso l'amministrazione si assume la piena responsabilita' del rilascio dei certificati". - L'art. 8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616, cosi recita: "Art. 8 (Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'). - La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo' essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese. Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita' scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia. La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato. Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneita' si trova impegnata, in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6. I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita' locale competente al rinnovo dei certificati scaduti". - II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 11 - Durata e validita' dei certificati. (1) Un "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca e' rilasciato per un periodo non superiore a quattro anni e non puo' essere prorogato per piu' di un anno sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche e intermedie prescritte ai commi (b) e (c) del paragrafo (1) della regola (6), salvo quanto previsto ai paragrafi (2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca non potra' avere un periodo di validita' superiore a quello del "Certificato internzionale di sicurezza per nave da pesca . (2) Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione della validita' del proprio certificato, non si trova in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera, la validita' del certificato puo' essere prorogata dalla predetta Parte. Tale proroga puo' essere accordata soltanto allo scopo di consentire alla nave di completare il suo viaggio fino a un porto della predetta Parte o a un porto in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in cui tale misura appaia appropriata e ragionevole. (3) Nessun certificato puo' essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave a cui tale proroga e' stata accordata non puo', al suo arrivo in un porto della Parte di cui e' autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtu' di tale proroga a lasciare quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato. (4) Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo (2) puo' essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata. (5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 cessa di avere validita' in ognuno dei seguenti casi: (a) se le relative visite non sono state completate entro i periodi specificati dalla regola 6; (b) se il certificato non e' vidimato in conformita' con le presenti regole; (c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un altro Stato. Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il governo responsabile per il suo rilascio ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda alle prescrizioni dei commi (a) e (b) del paragrafo (3) della regola 6. Nel caso di un trasferimento di bandiera tra due Parti, se richiesto entro tre mesi dalla data di trasferimento, il governo dello Stato di cui la nave era autorizzata a battere precedentemente bandiera, deve trasmettere, appena possibile, all'amministrazione copia dei certificati che la nave aveva prima del trasferimento e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita".
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| Art. 7. V i s i t e 1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos. 2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore. 3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Note all'art. 7: - Il testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Regola 6 - Visite. (1) Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto specificate: (a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il certificato prescritto dalla Regola 7, comprendente una ispezione completa della sua struttura e della stabilita', delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a secco dello scafo, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie e dell'equipaggiamento, nella misura in cui la nave e' soggetta al presente allegato. Questa visita deve essere effettuata in modo da verificare che i dispositivi, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, gli impianti elettrici, le installazioni radioelettriche comprese quelle che sono utilizzate nei dispositivi di salvataggio, i sistemi e i dispositivi di sicurezza e di protezione antincendio, i mezzi e i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione a bordo, le pubblicazioni nautiche e altre parti dell'armamento siano integralmente conformi alle prestazioni del presente allegato. La visita deve altresi' attestare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la nave sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e per i segnali di pericolo, secondo le prescrizioni dal presente allegato e del vigente regolamento internazionale per prevenire gli abbordi a mare. Se a bordo si trovano mezzi per l'imbarco dei piloti, anch'essi devono essere controllati per assicurare che siano in buono stato di funzionamento e che soddisfino alle relative prescrizioni della vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; (b) Visite periodiche agli intervalli sotto specificati: (i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura inclusa la parte esterna dello scafo ed alle macchine considerate nei capitoli II, III, IV, V e VI; in conformita' della Regola 11 (1), questo periodo puo' essere prolungato di un anno a condizione che la nave sia ispezionata internamente ed esternamente per quanto sia pratico e ragionevole; (ii) due anni, per quanto attiene all'equipaggiamento della nave previsto nei capitoli II, III, IV, V, VI, VII e X; e (iii) un anno, per quanto concerne le installazioni radio incluse quelle utilizzate nelle dotazioni dei mezzi di salvataggio e del radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e X. Le visite periodiche saranno tali da garantire che gli elementi di cui al comma (a) soddisfino appieno le prescrizioni applicabili del presente allegato, che l'equipaggiamento sia in buone condizioni di funzionamento e che le informazioni sulla stabilita' siano di facile consultazione a bordo. Quando la validita' del certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 e' prorogata come previsto dalla regola 11 (2) o (4), la periodicita' dei controlli puo' essere similmente modificata; (c) Oltre alla visita periodica di cui alla lettera (b) (i), si devono effettuare visite intermedie della struttura e delle macchine della nave con una periodicita' stabilita dall'amministrazione. La visita sara' tale da garantire che non siano state apportate modifiche che possano avere conseguenze negative sulla sicurczza della nave o dell'equipaggio; (d) Le visite periodiche, di cui alla lettera (b) (ii) e (iii), e le visite intermedie di cui al comma (c), devono essere indicate in modo appropriato sul certificato di cui alla regola 7 o 8. (2) (a) Le ispezioni e le visite delle navi saranno effettuate da parte di funzionari dell'amministrazione nell'ambito dell'applicazione delle prescrizioni delle presenti regole e della concessione di esenzioni dalle suddette prescrizioni. L'amministrazione puo' pero' affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti; (b) L'amministrazione che nomina ispettori o riconosca organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a: (i) richiedere riparazioni a una nave; (ii) a effettuare ispezioni e visite su richiesta delle competenti autorita' dello Stato del porto. L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le responsabilita' e le condizioni specifiche delle autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute; (c) Quando un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo, tale ispettore od organizzazione deve immediatamente assicurarsi che sia stato adottato un provvedimento correttivo e deve informarne in tempo debito l'amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene adottato, il certificato relativo deve essere ritirato e l'amministrazione ne deve essere immediatamente informata; e, se la nave si trova in un altro porto di un'altra Parte, anche le autorita' competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Quando un funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorita' competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario o ispettore od organizzazione ogni assistenza necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente regola. Quando possibile, il governo dello Stato del porto interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il mare, o che lasci il porto per recarsi in un appropriato cantiere di ripartizione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo; (d) In ogni caso, l'amministrazione deve garantire pienamente la sicurezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo. (3) (a) Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni delle presenti regole per garantire che la nave rimarra', sotto ogni punto di vista, atta alla navigazione, senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo; (b) Dopo che sia stata completata una visita della nave secondo la presente regola, nessun cambiamento puo' essere apportato alla struttura, al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state oggetto della visita senza il benestare dell'amministrazione. (c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto che in un caso o nell'altro, interessi la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il comandante armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'amministrazione all'ispettore nominato o all'organizzazione riconosciuta responsabile a rilasciare il relativo certificato, che provvedera' a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le autorita' competenti dello Stato del porto e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi se tale informazione sia stata data. - Il capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Commissioni di visita". - Il capitolo I del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concerne "Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione".
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| Art. 8. Controlli 1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto. 2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali. 3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso. 4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos e' il seguente: "Art. 4 (Certificazione e controllo statale al porto). - (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte, e' tenuta ad avere un certificato, rispondente alle disposizioni delle regole a cui e' soggetta, il quale deve essere controllato da funzionari debitamente autorizzati dal governo della suddetta Parte. Tale controllo e' volto ad accertare la validita' del certificato, rilasciato ai sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti. (2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato, a meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle disposizioni contenute nelle regole pertinenti. (3) Date le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel caso in cui un certificato sia scaduto o non sia piu' valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie a impedire la navigazione della nave in questione fino a quando essa non sia in grado di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la nave o le persone a bordo. (4) Nel caso in cui tale controllo dia adito a un intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del controllo deve informare immediatamente il console, tramite comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico piu' prossimo dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per cui e' stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre, saranno notificati anche gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio dei certificati. L'organizzazione sara' informata dei fatti afferenti l'intervento. (5) Se l'autorita' pubblica portuale in questione non e' in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o se la nave e' stata autorizzata a proseguire fino al successivo porto di scalo, la suddetta autorita' pubblica portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alla Parte di cui nel paragrafo (4) e alle autorita' del successivo porto di scalo. (6) Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se una nave e' indebitamente trattenuta o subisce un ritardo, essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da lei subi'to. (7) Nei confronti di navi di Stati non aderenti al presente protocollo, le parti devono applicare le prescrizioni del presente protocollo atte a garantire che tali navi non vengano trattate in modo piu' favorevole".
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| Art. 9. Modifiche tecniche 1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 10. Spese per le visite ed il rilascio del certificato 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla basedel costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni. 2. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di versamento di cui al comma 1. |
| Art. 11. Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Cardinale, Ministro delle comunicazioni Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 11: - Per quanto concerne la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi nelle note alle premesse. - Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi nelle note alle premesse.
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| ALLEGATI ----> Vedere allegati in formato PDF da pag. 6 a pag. 28. <---- |
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