Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2000
Protezione transitoria a livello nazionale accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" riferita all'olio extravergine di oliva registrata con regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione del 23 gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione del 23 gennaio 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, con il quale sono state designate le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" sopra indicata;
Vista la domanda presentata dalla associazione regionale tra le associazioni di produttori olivicoli della Liguria intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 1999;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2000 con il quale si e' provveduto all'errata corrige del testo della modifica pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999;
Vista la nota prot. 60225 del 26 gennaio 2000 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la nota del 24 gennaio 2000 con la quale l'associazione richiedente la modifica ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quali autorita' pubbliche designate al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dall'associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica chiesta dall'associazione regionale tra le associazioni dei produttori olivicoli della Liguria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", registrata con regolamento (CE) n. 123/97 della commissione del 23 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/1992.
 
Art. 2.
Le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", costituenti oggetto della protezione a titolo transitorio e a livello nazionale del presente decreto, sono di seguito riportate unitamente al testo vigente del disciplinare stesso. Art. 2, comma 2. . =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato ===================================================================== ... dalla varietà Taggiasca |... dalla varietà Taggiasca presente negli oliveti per almeno |presente negli oliveti per almeno il 60% ....... altre varietà |il 50% ....... altre varietà presenti negli oliveti in misura |presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%. |non superiore al 50%. Art. 2, comma 3. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato =====================================================================
|...: Lavagnina, Razzola, Pignola e
|la popolazione locale ...: Lavagnina, Razzola, Pignola |riconducibile alla varietà per almeno il 65% ....... in |Frantoio per almeno il 55% ....... misura non superiore al 35%. |in misura non superiore al 45%. Art. 4, comma 7. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato ===================================================================== ... deve essere effettuato entro |... deve essere effettuato entro il 30 gennaio di ogni anno. |il 31 marzo di ogni anno. Art. 5, comma 1. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato =====================================================================
|... territorio amministrativo dei
|comuni indicati al punto 2
|dell'art. 3 nonché dei comuni di
|Alessio, Albenga, Andora, Arnasco,
|Casanova, Lerrone, Castelvecchio
|di Rocca Barbena, Castelbianco,
|Ceriale, Cisano sul Neva, Erli,
|Garlenda, Laigueglia, Ortovero,
|Onzo, Nasino, Stellanello, ... territorio amministrativo dei |Testico, Vendone, Villanova comuni indicati al punto 2 |d'Albenga e Zuccarello in dell'art. 3. |provincia di Savona. Art. 6, comma 1. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato =====================================================================
|Colore: da giallo a giallo
| verde; odore: di fruttato di
|lieve o media intensità; sapore:
|fruttato con sensazione decisa di
|dolce ed eventuali: leggera Colore: giallo; odore: di fruttato|sensazione di piccante e/o maturo; sapore: fruttato con | sensazione appena percettibile sensazione dolce; |di amaro; --------------------------------------------------------------------- K 232<=2,0 |K 232 <=2,3 Art. 6, comma 2. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato ===================================================================== Colore: giallo-verde; | --------------------------------------------------------------------- odore: fruttato maturo; | ---------------------------------------------------------------------
|Colore: da giallo a verde
| giallo; odore: fruttato di lieve
|o media intensità; sapore:
|fruttato con sensazione decisa di
|dolce ed eventuali: leggera
|sensazione di piccante e/o sapore: fruttato con sensa zione | sensazione appena percettibile decisa di dolce; |di amaro; --------------------------------------------------------------------- K 232<=2,0 |K 232 <=2,3 Art. 6, comma 3. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato =====================================================================
|Colore: da giallo a verde giallo; Colore: verde-giallo; odore: |odore: fruttato di lieve o media fruttato maturo; sapore: fruttato |intensità; sapore: fruttato con con sensazione media di dolce ed|sensazione apprezzabile di dolce eventuale sensazione di amaro e |ed eventuale sensazione di piccante; |piccante e/o amaro; --------------------------------------------------------------------- K 232<=2,0 |K 232 <=2,3 Art. 7, comma 3. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato ===================================================================== L'uso di nomi di aziende, tenute, | fattorie e loro localizzazione | territoriale, nonché il | riferimento al confezionamento | nell'azienda olivicola o |L'uso di nomi di aziende, tenute, nell'associazione di aziende |fattorie e loro localizzazione olivicole o nell'impresa olivicola|territoriale è consentito solo se situate nell'area di produzione è |il prodotto è stato ottenuto consentito solo se il prodotto è |esclusivamente con olive raccolte stato ottenuto esclusivamente con |da oliveti facenti parte olive raccolte negli oliveti |dell'azienda menzionata e se facenti parte dell'azienda o se |l'oleificazione e il l'oleificazione e il |confezionamento sono avvenuti confezionamento sono avvenuti |all'interno delle zone delimitate nell'azienda medesima. |dagli articoli 3 e 5, comma 1. Voce del disciplinare: art. 7, comma 4. =====================================================================
Testo vigente | Testo modificato =====================================================================
|... zona geografica delimitata al ... zona geografica delimitata al |punto 1 dell'art. 3 e di quanto punto 1 dell'art. 3. |disposto dall'art. 5, comma 1.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo delle autorita' pubbliche designate con decreto ministeriale 29 dicembre 1999 per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
La certificazione di conformita' rilasciata da dette autorita' ai sensi del primo comma dora' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. l cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone