Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 3 febbraio 2000, n. 15
Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/ B4/98/04 del 29 maggio 1998. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 3 febbraio 1982, n. 35. 2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 205.010.000 unita' di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unita' di conto, in ottorate uguali annuali dal 1999 al 2006.



Nota all'art. 2:
- La legge 3 febbraio 1982, n. 35, recante: "Adesione
all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo,
adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi
emendamenti, e loro esecuzione", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13
febbraio 1982.



 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 4. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1ΓΈ aumento di capitale dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 29 aprile 1988, n. 134. 2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in due rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.



Nota all'art. 4:
- La legge 29 aprile 1988, n. 134, recante: "Ratifica
ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia
multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal
Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11
ottobre 1985", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1988.



 
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 6. 1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale. 2. Il contributo italiano e' pari a 7 milioni di dollari USA da versare in un'unica rata nel 1999.
 
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonarmento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 8. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114. 2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 143 miliardi da versare in sei rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.



Nota all'art. 8:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 114, recante:
"Partecipazione finanziaria italiana alla Global
Environment Facility e al Protocollo di Montreal", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
1992.



 
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 10. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo. 2. Il contributo italiano e' fissato in 30 milioni di dollari USA da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.
 
Art. 11. 1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 12. 1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge. 2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio, si fara' fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5901):
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (Ciampi) il 14 aprile 1999.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 aprile 1999, con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla III commissione il 5, 6 e 14 ottobre
1999.
Relazione scritta presentata il 18 ottobre 1999 (atto
n. 5901/A - relatore on. Pezzoni).
Esaminato in aula l'8 novembre 1999 e approvato il 16
novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4343):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 3a commissione il 14 dicembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 7 gennaio 2000 (atto n.
4343/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.
 
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