Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 gennaio 2000
Domeniche ecologiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonche' le delibere CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;
Considerato che il Ministero dell'ambiente ha avviato l'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sara' interdetto il traffico urbano privato;
Considerato che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti sia alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilita' sostenibile che alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilita' sostenibile;
Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore del servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e dal direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
Considerato che l'attuazione della predetta iniziativa puo' essere considerata anticipazione dei programmi di attivita' per l'anno 2000 del direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente, e del direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, per quanto di rispettiva competenza, e che, pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e soggetti interessati
1. Nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sara' interdetto il traffico urbano privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilita' sostenibile, nonche' alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilita' sostenibile.
2. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quelli inclusi negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991, citato nelle premesse, i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonche' i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
 
Art. 2.
Aree d'intervento
1. Possono essere cofinanziati interventi che rientrino nelle seguenti aree:
a) iniziative per la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini con tematiche sulla mobilita' sostenibile e per un piu' efficace svolgimento delle quattro "Domeniche ecologiche": 6 febbraio, 5 marzo, 9 aprile e 7 maggio;
b) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, autoveicoli ad esclusiva alimentazione a metano o GPL, autoveicoli dotati di alimentazione "bi-fuel";
c) strumenti per il controllo e la limitazione del traffico nei centri urbani;
d) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
 
Art. 3.
Limiti di cofinanziamento
1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera a), il Ministero dell'ambiente assegnera' il cofinanziamento fino ad un massimo di lire 500 per ciascuno degli abitanti interessati dal progetto, e comunque per un importo non superiore al 60% del costo complessivo del progetto stesso.
2. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera b), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo per sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, al 25% per sistemi alimentati a metano/GPL, e al 10% per sistemi "bi-fuel". Il cofinanziamento per detta area e' riferito al solo costo d'acquisto del sistema e non alla sua messa in esercizio. Nell'ambito dei sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, se connesse all'acquisto dei mezzi, le spese di installazione di colonnine per la ricarica.
3. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e), la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo del progetto.
4. Nel costo complessivo dell'intervento non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
5. Non possono essere cofinanziati interventi che abbiano gia' ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a qualsiasi titolo concessi.
 
Art. 4.
Richieste di cofinanziamento
1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera a), le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere b), c), d) ed e), le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le richieste, a pena di inammissibilita', dovranno essere corredate da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento e da una scheda riassuntiva che indichi l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, l'area d'intervento di riferimento, la tipologia dell'intervento, le modalita' ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi, i costi, la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente comprovata da idonea documentazione. Nella richiesta il soggetto richiedente dovra' dichiarare, altresi', che per tali interventi non e' stato ottenuto ne' richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.
 
Art. 5.
Valutazione delle richieste
1. L'istruttoria sulle richieste di cofinanziamento sara' svolta a cura dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente, avvalendosi della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle richieste stesse.
2. Con propri decreti, i direttori del servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, definiscono i criteri e le modalita' per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi.
 
Art. 6. Anticipazione del programma di attivita' del direttore del servizio
VIA
1. Nel programma di attivita' per l'anno 2000 del direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, e' compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.
2. Al direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 6.000 milioni a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio, e progetti in materia ambientale) - capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
 
Art. 7. Anticipazione del programma di attivita' del direttore del servizio
IAR
1. Nel programma di attivita' per l'anno 2000 del direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, e' compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", secondo quanto precisato ai precedenti articoli.
2. Al direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 60.000 milioni a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4 (Programmi di tutela ambientale) - capitolo 7082 - C.D.R. 1 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.
3. Dette risorse sono ripartite tra le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere b), c), d) ed e), nel seguente modo:
lettera b): 40.000 milioni di lire;
lettera c): 7.500 milioni di lire;
lettera d): 7.500 milioni di lire;
lettera e): 5.000 milioni di lire.
Il presente provvedimento sara' trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 25 gennaio 2000
Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 10
 
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