Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 30 novembre 1999 |
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, in Catania, unita' di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma e Siracusa. (Decreto n. 27440). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto ministeriale datato 4 febbraio 1999, con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1998, il sottocitato trattamento; Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Ira costruzioni; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, con sede in Catania, unita' di: Cagliari (NID 9920CA0120), per un massimo di 5 unita' lavorative; Catania (NID 9919CT0028), per un massimo di 53 unita' lavorative; Enna (NID 9919EN0006), per un massimo di 41 unita' lavorative; Messina, per un massimo di 1 unita' lavorativa; Palermo (NID 9919PA0031), per un massimo di 37 unita' lavorative; Roma (NID 9912RM0092), per un massimo di 1 unita' lavorativa; Siracusa (NID 9919SR0013), per un massimo di 5 unita' lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 16 gennaio 2000. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 18 luglio 1996. Contributo addizionale: no. Contributo addizionale: no - fallimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1999 Il direttore generale: Daddi |
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