Il Ministro della sanita' rende noto quanto segue. Con lettera telegramma in data 4 febbraio 2000, gli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome sono stati invitati a consentire l'utilizzo delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, gia' rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1o febbraio 1991, anche oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174/L del 25 settembre 1999), termine entro il quale le aziende unita' sanitarie locali avrebbero dovuto sottoporre a verifica le predette attestazioni in base all'art. 7 del regolamento da ultimo citato. Il mancato rispetto del suddetto termine - a causa delle segnalate difficolta' organizzative a perfezionare le relative procedure nei tempi previsti - non puo', infatti, comportare effetti pregiudizievoli a carico dei cittadini soggetti destinatari dei provvedimenti stessi, ai quali andra' pertanto mantenuto il diritto all'esenzione anche oltre il termine di centoventi giorni, considerato che lo stesso non puo' rivestire natura perentoria. |