Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 dicembre 1999
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, in Potenza, unita' di Baragiano, Lagonegro, Matera - Tricarico, Potenza e Senise. (Decreto n. 27495).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7;
Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 2 comma 22 della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro 1, lavoro, foglio 249 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1996, n. 191;
Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei conti il 12 giugno 1998, registrato n. 1, foglio 211;
Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita', gia' prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;
Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio 363;
Vista l'istanza della societa' Ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data 14 agosto 1998, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 maggio 1998 e 10 agosto 1998 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 1o luglio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore terziario - istituti vigilanza privata applicato, a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 340 unita', su un organico complessivo di n. 355 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Vista la circolare ministeriale n. 33/94, nella parte in cui si prevede che "il contratto di solidarieta' non puo' riguardare periodi antecedenti la sua stipula";
Visto il decreto ministeriale n. 25433 del 9 dicembre 1998, con il quale e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale dalla data di stipula del verbale di accordo 10 agosto 1998, anziche' dalla decorrenza del contratto di solidarieta' prevista nella istanza aziendale;
Vista la successiva documentazione inviata dalla societa' contenente un verbale, datato 18 maggio 1998, dal quale risulta che le parti avevano concordato, fin da quella data, il ricorso al contratto di solidarieta' a decorrere dal 1o luglio 1998;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza, unita' di Baragiano (Potenza), (NID 9817PZ0004) - Lagonegro (Potenza), (NID 9817PZ0004) - Matera - Tricarico (Matera) (NID 9817PZ0004) - Potenza (NID 9817PZ0004) - Senise (Potenza), (NID 9817PZ0004), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 340 unita', su un organico complessivo di n. 355 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 n. 25433.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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