Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2000, n. 9
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituita dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalita' di pagamento nonche' per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
Visto il comma 162 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede una delega al Governo per il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 10 dicembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a
diritti sugli immobili.
1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.".
"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qua lora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.".
"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro). - 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso .".
"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo). - 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000. ;
b) nelle note, e' aggiunta, in fine, la seguente: "1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica .".
"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-bis.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo, unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 134,
lettera g) e 162 della legge n. 662 del 1996 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni volte a
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in
materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le
materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte".
"162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino
delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle
esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione
dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale investito di
un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sara'
determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con
riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e
delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in
corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova disciplina
puo' essere applicata anche con riferimento ad un
moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di
limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze
di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione
dell'apparato produttivo;
b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina
con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese
individuali e delle societa' di persone in regime di
contabilita' ordinaria;
c) previsioni di particolari disposizioni per le
societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla
lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e
massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio
prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di
cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento
di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento;
l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della
determinazione del reddito imponibile, potra' essere
prelevata a carico delle riserve e per la relativa
riscossione potranno essere previste diverse modalita' di
rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla
prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei
di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione
sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati
italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai
sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della
disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o
esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima
quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni
per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa
aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
con possibilita' di apportare misure di coordinamento con
le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare
disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di
imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi
l'ammontare del credito di imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
societa' alla cui distribuzione di utili il credito di
imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle
lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
procedendo anche alla revisione della disciplina delle
ritenute sugli utili di cui e' deliberata la
distribuzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili" ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti
connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3,
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
1998, n. 2, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
reca: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662" ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3
della citata legge n. 662 del 1996:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta
da quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui
al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive".
Note all'art. 1:
- Il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (richiamato nell'art.
3-bis ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997),
reca: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei
territori delle nuove province" ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1929, n. 91.
- Si riporta il testo dell'art. 10, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986 (richiamato nell'art. 3-ter ora
novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"Art. 10 (Soggetti obbligati a richiedere la
registrazione). - 1. Sono obbligati a richiedere la
registrazione:
a) (omissis);
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o
delegati della pubblica amministrazione e gli altri
pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
autenticati".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 471 del 1997 recante: "Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" richiamato nell'art.
3-ter ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica
nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986 (richiamato nell'art. 3-quater ora novellato
del decreto legislativo n. 463/1997), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 42 (Imposta principale, suppletiva e
complementare). - 1. E' principale l'imposta applicata al
momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio
se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in
sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della
richiesta di registrazione per via telematica; e'
suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a
correggere errori od omissioni dell'ufficio; e'
complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli
precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione
o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione
e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati
nel titolo quinto".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972
(richiamato nell'articolo 3-quinquies ora novellato del
decreto legislativo n. 463/1997), come da ultimo modificato
dal presente decreto:
"TARIFFA (Parte I) (Atti, documenti e registri soggetti
all'imposta fin dall'origine) =====================================================================
|Indicazione | |
|degli atti | |Imposte dovute Articolo della |soggetti ad |Imposte dovute |(lire) tariffa |imposta |(lire) Fisse |Proporzionali =====================================================================
| 1. Atti rogati,| |
|ricevuti o | |
|autenticati da | |
|notai o da altri| |
|pubblici | |
|ufficiali e | |
|certificati, | |
|estratti di | |
|qualunque atto o| |
|documento e | |
|copie dichiarate| |
|conformi | |
|all'originale | |
|rilasciati dagli| |
|stessi: per ogni| | 1 |foglio |L. 20.000 | ---------------------------------------------------------------------
|1-bis Atti | |
|rogati, ricevuti| |
|o autenticati da| |
|notaio o da | |
|altri pubblici | |
|ufficiali, | |
|relativi a | |
|diritti sugli | |
|immobili, | |
|sottoposti | |
|registrazione | |
|con procedure | |
|telematiche, | |
|loro copie | |
|conformi per uso| |
|registrazione ed| |
|esecuzione di | |
|formalità | |
|ipotecarie, | |
|comprese le note| |
|di trascrizione | |
|ed iscrizione, | |
|le domande di | |
|annotazione e di| |
|voltura da essi | |
|dipendenti e | |
|l'iscrizione nel| |
|registro di cui | |
|all'articolo | |
|2678 del codice | |
|civile |L. 320.000 |
Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure
mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti
soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative
copie presentate unitamente ad essi.
Note:
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva
specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal
trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L`imposta e dovuta in misura cumulativa,
all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento
da eseguire con le stesse modalita' previste per il
pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
formalita' per via telematica".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2678 del codice
civile, sopra richiamato:
"Art. 2678 (Registro generale). - Il conservatore e'
obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui
giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di
presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia
trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il
giorno della richiesta ed il relativo numero di
presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per
cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le
persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione
o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera
all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene
l'indicazione del numero di presentazione".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge n. 662 del 1996 (richiamato nell'art. 3-sexies
ora novellato del decreto legislativo n. 463/1997):
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sopra
richiamato:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato,
del decreto legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 347 del 1990,
(richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del decreto
legislativo n. 463/1997) si rinvia alle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650 (richiamato nell'art. 3-sexies ora novellato
del decreto legislativo n. 463/1997), reca:
"Perfezionamento e revisione del sistema catastale" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemento ordinario.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 643
del 1972 (richiamato nell' art. 3-sexies, ora novellato,
del decreto legislativo n. 463/1997), si rinvia alle note
alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 642
del 1972 (richiamato nell'art. 3-sexies, ora novellato, del
decreto legislativo n. 463/1997) si rinvia alle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996", sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi";
2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento", sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1,";
b) nell'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito" sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,";
3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 466 del 1997, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1. - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato
dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente
alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento
del capitale investito rispetto a quello esistente alla
chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996,
incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40
per cento per i periodi d'imposta successivi. La presente
disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo
125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il
periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la
variazione in aumento va ragguagliata alla durata del
periodo stesso.
2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e'
determinata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il
31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e
privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di
compensazione del maggior rischio.
3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non
puo' determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore
al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto
dell'applicazione del presente comma, non fruisce
dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 e' computata in
aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il
medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di
assenza o insufficienza di reddito imponibile.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale
investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso
al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener conto
dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili
accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a
riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze
derivanti dalla valutazione effettuata a norma
dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come
variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in
aumento, cosi come incrementata ai sensi del comma 1, non
puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal
bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli
articoli 87, comma 1, lettere a) e b), e 125 del T.U.I.R.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali".
"Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice il detto
reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale,
quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra
il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o
della societa' all'inizio del procedimento, determinato in
base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui
al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel
fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o
ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il
procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano
le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai
beni e diritti non compresi nel fallimento o nella
liquidazione a norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
impresa relativo al periodo di durata del procedimento e'
commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e'
prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli
immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o
nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento
ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 2426 codice civile:
"Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionvolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata;
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disagio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito o "ultimo entrato, primo uscito ; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 466 del 1997, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4 si applicano secondo i criteri indicati nel
presente articolo, ai soggetti indicati nel comma 2
assumendo, in luogo della variazione in aumento del
capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo
1, comma 4.
2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone
fisiche e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria,
anche per opzione irrevocabile, puo' essere assoggettato
separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19
per cento per la parte corrispondente all'ammontare
agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Tuttavia detto reddito, per un importo comunque non
eccedente il limite superiore previsto per il primo
scaglione, concorre alla formazione e reddito complessivo
delle persone fisiche e dei soci delle societa' personali
ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni
di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-4. (Soppressi).
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si
applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti
commerciali non residenti per le attivita' svolte mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo vigente
dell'articolo 11 del T.U.I.R. approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a L. 15.000.000 18,5 per cento;
b) oltre L. 15.000.000 e fino a
L. 30.000.000 25,5 per cento;
c) oltre L. 30.000.000 e fino a
L. 60.000.000 33,5 per cento;
d) oltre L. 60.000.000 e fino a
L. 135.000.000 39,5 per cento;
e) oltre L. 135.000.000 45,5 per cento.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'articolo 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo
14".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, della
legge n. 133 del 1999:
"13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure
agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte
pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui
all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine
sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al
reperimento delle medesime somme si provveda secondo le
procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in
assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento".
- Si riporta l'art. 6, comma 14, della legge n. 488 del
1999:
"14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per
la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2
della legge 13 maggio 1999, n. 133".



 
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