Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2000, n. 8
Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, e 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare l'attuazione nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e la regionalizzazione del settore lattiero-caseario ai fini dell'avvio del prossimo periodo di produzione lattiera, nonche' di prorogare i termini per la compensazione nazionale dei periodi pregressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1o aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorita' e modalita' preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.
2. Le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, per uno o piu' periodi, salvo documentati casi di forza maggiore. Le quote non assegnate dalle regioni e dalle province autonome nel termine di cui al comma 1 riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le altre regioni in misura proporzionale ai quantitativi fissati dalla tabella allegata.
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e' curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali e alla relativa comunicazione ai produttori interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Tali comunicazioni costituiscono il titolo da consegnare, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite.
5. Alle operazioni di compensazione nazionale si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonche' le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente.
6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche' concorrano almeno le seguenti condizioni: a) il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000.
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
TABELLA DI RIPARTIZIONE

Piemonte 30.050

Valle d'Aosta 1.700

Lombardia 141.900

Bolzano 13.150

Trento 4.200

Veneto 43.750

Friuli-Venezia Giulia 8.650

Liguria 400

Emilia-Romagna 64.500

Toscana 3.550

Umbria 2.250

Marche 1.850

Lazio 18.600

Abruzzo 3.650

Molise 3.200

Campania 11.750

Puglia 10.850

Basilicata 3.800

Calabria 2.400

Sicilia 5.750

Sardegna 8.050

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Totale 384.000
 
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